Lì, 23 gennaio 2001

CIRCOLARE 278/01

OGGETTO: NOVITA' DEL MODELLO 730/2001

Il Ministero delle finanze ha diffuso via internet le bozze del Modello 730/2001. Queste le principali novità:

¨      va indicata la rendita dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale (il codice da utilizzare è "1");

¨      va esposto il codice fiscale del "rappresentante o tutore" (oltre a quello del contribuente);

¨      i coniugi possono presentare la dichiarazione congiunta, nel caso in cui entrambi denuncino solo redditi presentabili con tale modello;

¨      si potranno indicare le spese sanitarie sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico;

¨      potranno essere dedotte le spese veterinarie per alcune specie di animali (non ancora determinate dal ministero);

¨      può essere richiesto il rimborso dell'80% delle 85.000 lire versate per la tassa sul medico di famiglia (dovrà essere compilata a tal fine la sezione IV del quadro "F-altri dati");

¨      anche i soggetti che hanno prodotto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (almeno per il periodo giugno-luglio 2000 e conoscono i dati del sostituto tenuto ad effettuare il conguaglio) potranno presentare il modello 730;

¨      tra i soggetti che non possono presentare il modello 730 si annoverano da quest'anno coloro i quali nel 2000 abbiano percepito compensi per attività sportive dilettantistiche.

A partire dal 2000, è ammessa la possibilità di detrarre anche le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico. Tale possibilità è concessa nell'ambito di precisi vincoli e limiti fissati normativamente:

¨      il familiare non fiscalmente a carico, per il quale sono state sostenute le spese sanitarie, deve essere affetto da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

¨      la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa sanitaria per conto del familiare non a carico, solo per l'ammontare che quest'ultimo non può sfruttare direttamente per incapienza d'imposta;

¨      il limite massimo complessivo di spesa sanitaria ammessa ammonta a L. 12.000.000.

I riflessi che tale novità fiscale comporta nell'ambito della compilazione del modello 730 interessano due righi:

¨      il rigo E1, in cui il contribuente affetto dalle patologie sopra menzionate evidenzia la quota di spese sostenuta per suo conto da altri familiari; a tal fine è stato disposto un apposito campo "di cui";

¨      il rigo E2, di nuova istituzione, in cui il familiare che ha effettivamente sostenuto la spesa sanitaria, riporta l'eccedenza non utilizzata dal contribuente malato.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

                                                                                                                ENTI-REV SRL

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