Lģ, 23 gennaio 2001

CIRCOLARE N. 277/01

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - NOVITA' ED ADEMPIMENTI

LEGGE N. 388 DEL 23 Dicembre 2000 -  ( FINANZIARIA 2001)

Art.18 - Modifiche delle disciplina dei versamenti

Ž    comma 1 - Versamenti: - č stato riscritto il c. 2 dell'art.10 del D.Lgs.504/92: i soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno,  pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il versamento puņ essere effettuato anche tramite conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle Finanze.

Resta comunque, nella facoltą del contribuente effettuare il versamento annuale in unica soluzione, entro il 30 giugno.

Ž    comma 2 - Pertinenze: -  all'art.30, c.12 della Legge 488/99 (Finanziaria per il 2000)  le parole " fino all'anno di imposta 1999" sono sostituite dalle parole  "fino all'anno di imposta 2000". Ciņ comporta che anche per il 2000 l'eventuale aliquota ICI ridotta deliberata dai Comuni, se non prevista da regolamento,  si applica solo agli immobili adibiti ad abitazione principale con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze.

Ž    comma 3 - Soggetti Passivi: - la disposizione introduce una nuova figura di soggetto passivo,  infatti all'art. 3,  c.2, del D. Lgs. n.504/92, č aggiunto: " Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo č il concessionario".

Ž    comma 4 - Accertamenti: - limitatamente alle annualitą d'imposta 1995 e successive, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI scadenti il 31.12.2000, sono prorogati al 31.12.2001. E' prorogato al 31.12.2001, per le annualitą d'imposta 1994 e successive,  il termine per l'attivitą di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'art.11 c.1, ultimo periodo.

Art. 19 - Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale.

Ž    commi 1 e 2 - Immobili di cui all'art.1, c.1, lettera a) - D.Lgs. n.427/98:  per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

L'Amministratore č autorizzato a  prelevare dalle disponibilitą finanziarie del condominio l'importo necessario al pagamento dell'Ici ed addebitare la spesa al titolare del diritto, sul rendiconto annuale.

Art. 36 - Modalitą di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali.

Ž    comma 1 - Ai Comuni, con le Regioni ed altri Enti locali, č data facoltą di prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi con forme tali da assicurare la pił ampia diffusione di canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati di pagamento. Rimane comunque la possibilitą di utilizzare intermediari previsti da norme di legge o regolamento.

Art. 53 - Regole di Bilancio per le regioni, le province e i comuni.

Ž    comma 16 - Tariffe, aliquote d'imposta e regolamenti: il termine per l'approvazione delle aliquote ICI e dei regolamenti comunali in materia, č stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

Art. 64 - Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai Comuni.

Ž    comma 1 - 2 -3 -  Immobili di categoria "D": con decorrenza 2001, i minori introiti causati dal gettito riferito all'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali, sono compensati da un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali, se l'importo č superiore a 3 milioni di lire e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ogni anno.

Qualora ai comuni derivino, per effetto della determinazione definitiva della rendita catastale, introiti superiori, almeno del 30% rispetto a quelli conseguiti prima dell'autodeterminazione provvisoria, i trasferimenti erariali sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si attua e permane a partire dall'anno successivo a quello in cui la rendita catastale č divenuta incontestabile per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato.

Criteri e modalitą di attuazione di tale disposizione sono demandati ad apposito D.M.

Ž    comma 4 - Fabbricati ex rurali: il termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto, gią prorogato al 31.12.2000 dall'art.7, .c.5, L.488/99, č ulteriormente prorogato al 31.12.2001.

Ž    comma 5 - Fabbricati rurali: il termine per la presentazione delle denunce di accatastamento, gią fissato al 31.12.2000 ( art.1,c.1 D.P.R. 536/99), č prorogato all'1.07.2001.

Il nostro ufficio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

                                                                                                          ENTI REV S.r.l.

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