Lģ,
23 gennaio 2001
CIRCOLARE
N. 277/01
OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - NOVITA' ED ADEMPIMENTI
Art.18
- Modifiche delle disciplina dei versamenti
Ž
comma
1 - Versamenti:
- č stato riscritto il c. 2 dell'art.10 del D.Lgs.504/92: i soggetti passivi
devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune
per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro
il 30 giugno, pari al 50%
dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei
12 mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al
20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata.
Il
versamento puņ essere effettuato anche tramite conto corrente postale con
bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle
Finanze.
Resta
comunque, nella facoltą del contribuente effettuare il versamento annuale in
unica soluzione, entro il 30
giugno.
Ž
comma
2 - Pertinenze:
- all'art.30, c.12 della
Legge 488/99 (Finanziaria per il 2000) le
parole " fino all'anno di imposta
1999" sono sostituite dalle parole
"fino all'anno di imposta
2000". Ciņ comporta che anche per il 2000 l'eventuale aliquota ICI
ridotta deliberata dai Comuni, se non prevista da regolamento,
si applica solo agli immobili adibiti ad abitazione principale con
esclusione di quelli qualificabili come pertinenze.
Ž
comma
3 - Soggetti Passivi: - la
disposizione introduce una nuova figura di soggetto passivo,
infatti all'art. 3, c.2,
del D. Lgs. n.504/92, č aggiunto: " Nel
caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo č il
concessionario".
Ž
comma
4 - Accertamenti: - limitatamente
alle annualitą d'imposta 1995 e
successive, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI
scadenti il 31.12.2000, sono
prorogati al 31.12.2001. E'
prorogato al 31.12.2001, per le annualitą
d'imposta 1994 e successive, il
termine per l'attivitą di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita
da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'art.11 c.1, ultimo
periodo.
Art.
19 - Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a
tempo
parziale.
Ž
commi
1 e 2 - Immobili
di cui all'art.1, c.1, lettera a) - D.Lgs. n.427/98:
per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo
parziale, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore
del condominio o della comunione.
L'Amministratore
č autorizzato a prelevare dalle
disponibilitą finanziarie del condominio l'importo necessario al pagamento
dell'Ici ed addebitare la spesa al titolare del diritto, sul rendiconto
annuale.
Art.
36 - Modalitą di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali.
Ž
comma
1 - Ai
Comuni, con le Regioni ed altri Enti locali, č data facoltą di prevedere la riscossione
spontanea dei propri tributi con forme tali da assicurare la
pił ampia diffusione di canali di
pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati di pagamento.
Rimane comunque la possibilitą di utilizzare intermediari previsti da norme
di legge o regolamento.
Art.
53 - Regole di Bilancio per le regioni, le province e i comuni.
Ž
comma
16 - Tariffe, aliquote d'imposta e regolamenti: il
termine per l'approvazione delle aliquote ICI e dei regolamenti comunali in
materia, č stabilito entro la
data di approvazione del bilancio
di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno
comunque effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.
Art.
64 - Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai
Comuni.
Ž
comma
1 - 2 -3 - Immobili di categoria
"D": con
decorrenza 2001, i minori introiti
causati dal gettito riferito all'autodeterminazione provvisoria delle rendite
catastali, sono compensati da un corrispondente aumento
dei trasferimenti erariali, se l'importo č superiore a
3 milioni di lire e allo 0,5% della spesa
corrente prevista per ogni anno.
Qualora
ai comuni derivino, per effetto della determinazione definitiva della rendita
catastale, introiti superiori, almeno del 30%
rispetto a quelli conseguiti prima dell'autodeterminazione provvisoria, i
trasferimenti erariali sono ridotti
in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si attua e permane a partire
dall'anno successivo a quello in cui la rendita catastale č divenuta
incontestabile per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in
giudicato.
Criteri
e modalitą di attuazione di tale disposizione sono demandati ad apposito D.M.
Ž
comma
4 - Fabbricati ex rurali:
il termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto, gią prorogato al 31.12.2000
dall'art.7, .c.5, L.488/99, č ulteriormente prorogato al 31.12.2001.
Ž
comma
5 - Fabbricati rurali: il
termine per la presentazione delle denunce di accatastamento, gią fissato al 31.12.2000
( art.1,c.1 D.P.R. 536/99), č prorogato all'1.07.2001.
Il
nostro ufficio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
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