Lì,
23 gennaio 2001
CIRCOLARE
N. 276/01
OGGETTO:
NOVITA' I.C.I. - DICEMBRE 2000
Dettagliamo
di seguito una sintesi delle più rilevanti e recenti modifiche legislative
sull'imposta ICI:
LEGGE
n. 342/2000 - COLLEGATO FISCALE FINANZIARIA 2000
CIRCOLARE 207/E DEL 16 NOVEMBRE 2000. ( in vigore dal 10/12/2000)
-
Art.74
commi 1, 2 , 3, ……Attribuzioni
e modifiche di Rendite Catastali.
comma
6
Estimi Catastali.
Þ comma 1 - Dall'1.1.2000, gli atti che attribuiscono o modificano le rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla data della loro notificazione ai soggetti interessati e dalla data di notifica decorre il termine per proporre ricorso ai sensi del D.Lgs.546/92. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti ne devono dare tempestiva comunicazione agli Enti interessati.
Þ
comma 2 - Con
riferimento agli atti impositivi non ancora divenuti definitivi (pendenti al
10/12/2000) , emanati sulla base di accertamenti catastali effettuati entro il
31/12/1999, non sono dovuti sanzioni ed interessi per il periodo compreso tra
la data di attribuzione o modificazione della rendita e la data di scadenza
del termine per la presentazione del ricorso.
Non si effettuano comunque rimborsi per gli importi già pagati.
Fino
all'8 Febbraio 2001 ( 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge) può essere presentato ricorso
contro gli atti di attribuzione o di modificazione
delle rendite divenuti definitivi per mancata impugnazione
Þ comma 3 - Con riferimento agli atti attributivi o modificativi della rendita, adottati entro il 31/12/1999, non ancora recepiti in atti impositivi , gli Enti Locali devono provvedere alla liquidazione o all'accertamento della maggiore imposta dovuta, senza sanzioni ed interessi.
Gli atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della rendita. e dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre ricorso ai sensi del D.Lgs.546/92.
Non sono comunque, compresi fra " ---- atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita" di cui al c. 1, 2 e 3, le dichiarazioni di parte rese dai soggetti obbligati ai sensi del D.M. 19.4.1994, n.701; le disposizioni sono riferite solo agli atti degli Uffici del Territorio.
Þ
comma
6 - E'
riconosciuta la retroattività dei minori estimi catastali deliberati dalla
Commissione Censuaria centrale su ricorso dei Comuni interessati
e pertanto, nella fattispecie, si dovrà provvedere ai rimborsi
dell'imposta versata in più
nell'anno 1993.
D.M.
TESORO 11.12.2000 (G.U.
15.12.200, n.292)
- Interessi
Legali.
-
Ravvedimento
Operoso: con
decorrenza dal 1° gennaio 2001
la misura del saggio degli interessi legali passa dal 2,5 al 3,5%
annuo, perciò per il ravvedimento spontaneo di versamenti parziali, omessi o
pagati in ritardo il contribuente deve tenere conto della nuova misura.
SUCCESSIONE TEMPORALE DELLE VARIE MISURE DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE:
|
Misura |
Decorrenza |
Provvedimento |
|
5% 2,5% 3,5% |
Dall'1 gennaio 1997 (Ravved. Operoso dal 1 aprile '98) al 31 dicembre 1998 Dall'1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 Dal 1° gennaio 2001 |
Art.2,comma185 L.662/1996 D.M. 10.12.1998 D.M. 11.12.2000 |
-
MINISTERO
DELL' INTERNO -
DECRETO 21 DICEMBRE 2000
Bilanci
di Previsione anno 2001 degli Enti Locali.
-
Art.1
- Il
termine per la deliberazione dei Bilanci di previsione per l'anno 2001
da parte degli Enti Locali è differito al 28
febbraio 2001.
MINISTERO
DELLE FINANZE
- CIRCOLARE
N.
241/E
del 29 Dicembre 2000.
Tributi
locali - Potere Regolamentare di comuni e province - D.Lgs.446/97 -
Ripartizione competenze fra gli Uffici centrali e uffici regionali del
Ministero delle Finanze- Revoca di precedenti disposizioni.
-
Dal 2 gennaio 2001 le
delibere in materia regolamentare di province e comuni e i relativi
regolamenti che riguardano la materia strettamente tributaria devono essere
trasmessi esclusivamente alla Direzione
Centrale per la fiscalità locale.
Il
nostro ufficio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
ENTI
REV S.r.l.
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