Lì, 4 maggio 2000
CIRCOLARE 256/00
OGGETTO
: I.V.A. - L'ALIQUOTA DEL 10% SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO - GLI ULTIMI CHIARIMENTI MINISTERIALIRIFERIMENTI
: CIRCOLARE ENTI REV n. 210/98 PARTE III - n. 231/99 DEL 05/08/99 - n. 238/00 DEL 18/01/2000La circolare n. 71/E del 07/04/2000 chiarisce che l'agevolazione trova effettiva applicazione soltanto per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto gli altri interventi previsti dall'art. 31, lett. c) e d), Legge n. 457/78 sono comunque assoggettati all'aliquota del 10% in base alla Tabella A, parte III allegata al DPR n. 633/72.
Il Ministero chiarisce che anche la manutenzione ordinaria, prevista dall'art. 31 lettera a) della legge n. 457/78, per gli edifici di edilizia residenziale pubblica è soggetta ad IVA con l'aliquota del 10%, in quanto " il termine Privato contenuto nella norma, non è riferito alla natura pubblica o privata del possessore dell'immobile, ma alla circostanza che questo venga adibito a dimora di soggetti privati".
Tra gli immobili agevolabili la circolare ricorda che sono compresi:
OPERAZIONI AGEVOLABILI
In generale sono agevolate le prestazioni di servizi che hanno ad oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa (come sopra individuati). La circolare chiarisce che tali interventi possono essere oggetto di:
Pertanto, al fine di stabilire se le predette prestazioni di servizi possano usufruire dell'IVA ridotta, occorre verificare la presenza delle seguenti caratteristiche:
Canoni annui di manutenzione
La circolare specifica che tra gli interventi agevolabili rientrano i canoni annui relativi alla manutenzione obbligatoria, ad esempio, degli impianti di riscaldamento o dell'ascensore.
Sul punto però è stato precisato che nel caso in cui il contratto di manutenzione sia comprensivo anche di altre prestazioni diverse da quelle agevolabili (ad esempio, la copertura assicurativa per la responsabilità civile) e queste non sono distintamente evidenziate, "l'agevolazione in questione non si rende applicabile, poiché l'oggetto del contratto è costituito da una prestazione complessiva a fronte di un corrispettivo unitario".
BENI SIGNIFICATIVI
L'elenco dei beni significativi riportati nel D.M. 29.12.1999 ha le seguenti caratteristiche:
Pertanto tutti i beni diversi da quelli sopra elencati (materie prime, semilavorati, altri beni non significativi) sono da ricomprendere nel valore indistinto della prestazione di servizi, mentre soltanto i beni significativi devono essere autonomamente individuati.
Non sono considerati beni significativi, e quindi non rientrano nella determinazione del limite di applicabilità del beneficio, le singole parti o i pezzi staccati che li compongono. Tali beni non assumono alcuna autonoma rilevanza rispetto al trattamento fiscale previsto per la prestazione (ad esempio, alla manutenzione straordinaria dell'ascensore con la sostituzione del motore è applicabile, senza limitazione, l'aliquota IVA agevolata).
La circolare precisa che il valore dei beni significativi su cui determinare la parte non agevolata è quello desumibile dal contratto stipulato tra le parti o quantomeno il corrispettivo tra loro pattuito (tale importo va considerato al netto degli sconti concordati).
Per gli enti pubblici l'identificazione dei beni significativi riguarda esclusivamente la manutenzione ordinaria in quanto per gli edifici di edilizia residenziale pubblica, la manutenzione straordinaria è soggetta all'aliquota IVA del 10% sin dal 01/01/1998 per gli effetti della legge 27/12/97 n. 449 che ha inserito nella tabella A parte III allegata al DPR 633/72 il punto 127-duodecies.
FATTURAZIONE
L'agevolazione si applica a tutte le operazioni effettuate nel 2000: a tal fine si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa IVA (art. 6/633) che prevede per le prestazioni di servizi:
oppure
Nel caso di prestazioni agevolate effettuate nei confronti degli "enti pubblici" (ad esempio è il caso degli interventi di recupero edilizio effettuati su orfanotrofi di proprietà di un ente pubblico), ai fini dell'applicazione dell'IVA agevolata rileva il momento di emissione della fattura anche se l'imposta è ad esigibilità differita".
L'applicazione del beneficio rileva quindi per le fatture emesse dal 01.01.2000 al 31.12.2000 a prescindere dalla data di inizio o di conclusione dei lavori (per i lavori iniziati anteriormente al 01.01.2000 o che termineranno dopo il 31.12.2000 l'aliquota ridotta sarà applicabile agli importi fatturati durante il 2000).
Relativamente alla compilazione della fattura occorre che questa riporti sempre l'indicazione del valore complessivo della prestazione e dei beni di valore significativo forniti per l'esecuzione della prestazione, anche nel caso in cui il loro valore sia completamente assoggettato ad aliquota ridotta.
Solo così può essere comprovata la parte agevolabile e quella assoggettata ad aliquota IVA ordinaria.
A disposizione per ulteriori informazioni.
Distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.
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