Lì, 06 aprile 2000

CIRCOLARE N. 255/00

OGGETTO: ADEMPIMENTI INAIL OBBLIGATORI EX DLGS 38/2000

Facciamo seguito alla nostra circolare N. 252/00 del 24.3.2000 per riepilogare gli adempimenti più significativi di prossima scadenza per gli Enti e le Aziende interessate.

Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale

Con decorrenza 16/3/2000 devono essere obbligatoriamente assicurati all'INAIL i lavoratori dell'area dirigenziale.

In sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti a presentare, entro il 15/4/2000, la denuncia di esercizio per l'apertura di regolare posizione assicurativa.

Ai fini della determinazione del premio, il personale interessato potrà essere inquadrato:

Il rispettivo tasso di premio delle voci di tariffa indicate dovrà essere applicato ad una retribuzione convenzionale che, attualmente, ammonta a Lire 39.709.000 annue.

Assicurazione dei lavoratori parasubordinati

Rientrano nell'assicurazione i soggetti individuati dall'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986, in virtù del quale si considerano parasubordinati i percettori di redditi derivanti:

Sono, in sostanza, i medesimi soggetti per i quali già da tempo esiste l'obbligo del pagamento del contributo del 10 o del 13 per cento alla gestione separata presso l'INPS.

A quest'ultimo riguardo, in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti, si ritiene che non si possa negare l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche nei confronti dei soggetti che, avendo superato i 65 anni di età, sono esentati dal pagamento del contributo sopra citato all'INPS.

L'obbligo medesimo è subordinato, ovviamente, allo svolgimento di attività soggette al rischio INAIL.

Il premio viene determinato applicando il tasso - previsto per l'attività assicurata - al compenso corrisposto al collaboratore, rispettando tuttavia il minimale di Lire 21.382.000 annue ed il massimale di Lire 39.709.000 annue. Per quanto ovvio, anche nel caso dell'INAIL valgono gli abbattimenti del 5 o 6 per cento previsti a titolo di deduzione forfettaria.

Nell'ipotesi di lavoro di durata inferiore all'anno, i suddetti minimale e massimale andranno frazionati in tanti dodicesimi quanti sono i mesi o frazioni di mese previsti dal contratto.

Il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro. In sede di prima applicazione, egli dovrà provvedere, entro il 15/4/2000, all'iscrizione del lavoratore, comunicando i seguenti dati:

Inoltre, il committente dovrà comunicare all'INAIL l'eventuale esistenza di una posizione assicurativa accesa per il rischio cui il collaboratore è soggetto, sulla quale quest'ultimo dovrà pertanto essere inserito. Nel caso, invece, l'attività svolta dal collaboratore non risulti fra quelle già assicurate dal committente, questi dovrà trasmettere alla sede INAIL la denuncia di esercizio, per l'apertura di regolare posizione assicurativa.

L'istituto precisa che, in attesa dei chiarimenti già richiesti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in ordine alla possibilità di semplificazioni degli adempimenti, il committente deve provvedere alla registrazione dei collaboratori coordinati e continuativi sui libri paga e matricola.

Si ritiene di dover sottolineare alcuni concetti e presupposti utili alla individuazione dei soggetti da iscrivere all'INAIL.

NON SONO ISCRIVIBILI ALL'INAIL le figure del SINDACO e degli ASSESSORI degli Enti locali in quanto esercitanti funzioni pubbliche elettive compensate con redditi qualificati come assimilati a lavoro dipendente ex art. 47 COMMA 1 lettera f) del T.U.I.R.;

SONO ISCRIVIBILI ALL'INAIL le figure degli amministratori di società od enti con o senza personalità giuridica che, nell'esercizio delle loro funzioni siano sottoposti a rischi di tipo elettrico (utilizzo macchine contabili elettriche o elettroniche) o a rischi derivanti dall'utilizzo di veicoli a motore condotti direttamente.

L’obbligo di iscrivibilità sorge, oltre che in presenza dei citati fattori di rischio, solo ed esclusivamente se l’attività svolta viene remunerata con un compenso e non anche per gli incarichi espletati a titolo gratuito (esempio amministratori di enti pubblici non economici senza compenso o gettone di presenza).

I soggetti tutelabili dall'INAIL indicati all'art. 49 lettera a) del D.P.R. 917/86 al momento della presentazione all'ENTE/AZIENDA del documento fiscale relativo al pagamento del compenso pattuito, dovranno provvedere a calcolare la quota di 1/3 a loro carico del premio assicurativo INAIL tenendo in debito conto i limiti minimali e massimali di imponibile e le eventuali relative riduzioni in dodicesimi.

Il committente dovrà quindi provvedere a fornire al collaboratore l'aliquota premio applicabile per la tipologia di rischio secondo la tariffa INAIL determinata a seguito di apertura della posizione assicurativa.

Il committente provvederà al versamento della quota di propria competenza di 2/3 oltre a quella trattenuta al collaboratore, in occasione dell'autoliquidazione premi in scadenza il 16/2 di ogni anno.

Ogni inizio o fine di rapporto di collaborazione, a decorrere dal 16/4/2000 dovrà essere comunicato all'INAIL utilizzando uno dei metodi previsti come per i rapporti di lavoro dipendente.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di prevedere, per ogni rapporto di collaborazione, così come stabilito dalla normativa vigente, la stipulazione di un contratto scritto tra le parti dal quale si evincano chiaramente tutti gli elementi regolanti il rapporto e determinanti la necessità o meno dell' iscrizione all'INAIL del collaboratore.

Si chiarisce inoltre che, per i rapporti in essere alla data del 16.3.2000 assoggettati per la prima volta all'INAIL con P.A. aperta entro il 15.4.2000, i compensi sui quali si deve pagare il premio assicurativo sono solo ed esclusivamente quelli maturati dal 16.3.2000 in poi, non essendo le prestazioni effettuate in precedenza soggette a tutela assicurativa.

A titolo di esempio, si cita il caso di un collaboratore che, alla data del 15.4.2000 non abbia ancora percepito compenso alcuno.

Nella fattispecie, il premio INAIL, al momento dell'erogazione del compenso, si pagherà solo ed esclusivamente sulle somme erogate per prestazioni effettuate dal 16.3.2000 in avanti, data di insorgenza dell'obbligo assicurativo.

In merito all'obbligatorietà dell'iscrizione dei collaboratori sui libri paga e matricola, si sottolinea quanto segue: per le aziende private o gli Enti obbligati, occorre registrare gli estremi del collaboratore sui libri matricola ed eventualmente, evitando di produrre un cedolino retribuzione vero e proprio, i compensi erogati su un registro paga vidimato dall'INAIL come il matricola.

Si ritiene inoltre che, in caso di apertura di una nuova P.A. sia opportuna la vidimazione di un registro infortuni da tenere sul luogo di lavoro.

Un commento specifico sul punto deve essere dedicato agli Enti Locali.

In realtà, l'istituto non fa differenze in merito all'obbligatorietà dell'istituzione dei libri obbligatori in materia di lavoro tra aziende pubbliche o private, dimenticando che le aziende pubbliche, in particolare gli enti locali, a norma del D.P.R. N. 350 del 20.4.1994 art. 2 comma 2, sono state esonerate dalla tenuta di tali documenti, purché provvedano alle registrazioni con fogli o ruoli paga.

Si presenta quindi, a nostro avviso, la fattispecie dell'esenzione dalla tenuta del libro matricola, ma contemporaneamente la necessità di riportare su prospetti paga i dati relativi all'erogazione dei compensi ai collaboratori o, alternativamente l'istituzione e relativa compilazione del libro paga vidimato dall'INAIL solo per i medesimi.

Abbiamo ragione di ritenere che tale problema non sia stato adeguatamente considerato dall'INAIL stesso e auspichiamo che possano scaturire chiarimenti in merito alla questione specifica oltre che ad altri punti ancora poco chiari alla data odierna.

Dettagliamo di seguito due esempi di conteggio delle quote di premio a carico del prestatore calcolato su una ricevuta per una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa.

1° ESEMPIO

COLLABORATORE COORDINATO E CONTINUATIVO - SOGGETTO CONTRIBUTO INPS 13%

CONTRATTO DI DURATA ANNUALE - COMPENSO PREVISTO 24.000.000

PREMIO INAIL PREVISTO 5 per mille (TARIFFA PER UTILIZZO MACCHINE CONTABILI ELETTRICHE)

COMPENSO MESE DI APRILE 2000

2.000.000

A DEDURRE CONTRIBUTO INPS 13% SU 1.900.000 QUOTA 1/3 C/COLLABORATORE 4,33%

-82.270

A DEDURRE PREMIO INAIL 5 PER MILLE QUOTA 1/3 C/COLLABORATORE 0,16% SU 1.900.000

-3040

A DEDURRE RIT. ACCONTO 20% SU 2.000.000


NETTO A PAGARE

-400.000

______________
1.514.690

N.B. IN QUESTO ESEMPIO IL COLLABORATORE HA VERSATO IL PREMIO INAIL A PROPRIO CARICO SULL'AMMONTARE EFFETTIVO DEL COMPENSO PERCEPITO SENZA TENER CONTO DELLE QUOTE MINIMALI O MASSIMALI IMPONIBILI PREVISTE.

 

2° ESEMPIO

COLLABORATORE COORDINATO E CONTINUATIVO - SOGGETTO CONTRIBUTO INPS 13%

CONTRATTO DI DURATA SEMESTRALE - COMPENSO PREVISTO 6.000.000

PREMIO INAIL PREVISTO 5 per mille (TARIFFA PER UTILIZZO MACCHINE CONTABILI ELETTRICHE)

COMPENSO MESE DI APRILE 2000

A DEDURRE CONTRIBUTO INPS 13% SU 950.000 QUOTA 1/3 C/COLLABORATORE 4,33%

A DEDURRE PREMIO INAIL 5 PER MILLE QUOTA 1/3 C/COLLABORATORE 0,16% SU 1.781.833 (MINIMALE ANNUALE 21.382.000/12)

A DEDURRE RITENUTA D'ACCONTO 20% SU 1.000.000

 

NETTO A PAGARE

1.000.000

-41.135

 

-2.850

 

-200.000

______________

756.015

N.B. IN QUESTO ESEMPIO IL COLLABORATORE HA VERSATO IL PREMIO INAIL A PROPRIO CARICO SULL'AMMONTARE DEL COMPENSO RAPPORTATO ALLA QUOTA MINIMALE MENSILE CALCOLATA IN DODICESIMI.

Per ulteriori informazioni, collegarsi al Sito Internet http://www.inail.it .

Riferimenti normativi:

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l

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