Lì, 24 marzo 2000

CIRCOLARE 252/00

OGGETTO: INAIL - NUOVI ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO

Informiamo sinteticamente, riservandoci di tornare sull'argomento generale inerente la riforma dell'INAIL in via dettagliata nell'immediato e prossimo futuro, che l'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 23/02/2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del Testo Unico INAIL, approvato con D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 devono comunicare all'INAIL stesso il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio, contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione.

In caso di omessa o errata comunicazione è applicata la sanzione amministrativa di Lire 100.000 per lavoratore interessato.

Detto primo adempimento ha decorrenza dal 16/03/2000.

In particolare, devono essere comunicate all'INAIL le seguenti notizie:

Modalità della comunicazione

Sul sito Internet http://www.inail.it sono riepilogate le modalità di comunicazione dei dati sopra indicati.

Per quanto riguarda il modello cartaceo, che dovrebbe già essere in distribuzione presso le diverse sedi INAIL, alla data odierna le medesime sedi, interpellate in proposito, non essendone invece ancora in possesso, hanno consigliato di riepilogare i dati richiesti su carta intestata dell'Azienda.

Di seguito riepiloghiamo l'insieme dei nuovi adempimenti e le relative scadenze.

 

RIFORMA DELL'INAIL (D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000)

DAL 16/03/2000

DENUNCIA NOMINATIVA ASSICURATI

 

  1. PER I RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE
  2. ASSUNZIONI/CESSAZIONI: comunicazione all'INAIL del codice fiscale del lavoratore contestualmente all'instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro dipendente; la denuncia deve contenere inoltre il codice fiscale dell'azienda; il numero di posizione assicurativa; la data di assunzione o cessazione in servizio.

    In caso di omessa o errata comunicazione: sanzione amministrativa di L. 100.000 per ciascun lavoratore.

  3. PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI (sindaco, amministratore, revisore di società - associazioni - enti, partecipanti a collegi e commissioni, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa).

OBBLIGO ASSICURATIVO PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI

Considerata anche l'immediata comminabilità delle sanzioni amministrative previste per eventuali ritardi, anche minimi, nell'adempimento dei nuovi obblighi, alleghiamo un fac-simile utile per la presentazione all'INAIL del codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio.

A disposizione per ulteriori informazioni.

Distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

 

SCHEDA FAC-SIMILE DA INVIARE ALL'INAIL

 

RAGIONE SOCIALE________________________________________

CODICE FISCALE______________________________________________

P.A. INAIL_____________________________________________________

 

Si comunica con la presente che in data………………………………………………………….

il seguente lavoratore: NOME……………………………………………………………………..

COGNOME………………………………………………………………

DATA E LUOGO DI NASCITA…………………………………………

RESIDENZA……………………………………………………………..

CODICE FISCALE………………………………………………………

 

HA [_] INIZIATO [_] CESSATO

L'ATTIVITA' IN QUALITA' DI :

[_] LAVORATORE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI :

[_] DIRIGENTE

[_] IMPIEGATO

[_] OPERAIO

[_] COLLABORATORE COORDINATO E CONTINUATIVO

[_] AMMINISTRATORE DI SOCIETA'

[_] SINDACO DI SOCIETA'

[_] REVISORE DEI CONTI

(Barrare l'ipotesi ricorrente)

li,…………………………….

l'Azienda

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