Lì,28 febbraio 2000
CIRCOLARE 251/00
OGGETTO: IL TRATTAMENTO DEI COMPENSI, INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI FORFETARI CORRISPOSTI DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che erogano compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari, per prestazioni inerenti alla propria attività, cioè relativi alla promozione dell'attività sportiva dilettantistica, si trovano ad affrontare il problema della effettuazione o meno della ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Il decreto n. 473/99 delimita il campo di applicazione della ritenuta a titolo di imposta sui compensi comunque denominati, introdotta dall'art. 25, comma 4, Legge n. 133/99.
Ai fini della corretta applicazione della disposizione, va precisato che per "società" sportive dilettantistiche, si devono intendere le seguenti organizzazioni:
Innanzitutto va evidenziato che l'applicazione della ritenuta sussiste se e solo se il percipiente è persona fisica. Pertanto, in questo caso, occorre ricordare che:
Su questo punto sarebbe auspicabile un intervento ministeriale allo scopo di chiarire se in caso di più prestazioni ripetute nell'arco della stessa giornata si possa ancora usufruire del limite di L. 90.000 per ciascuna di esse (si rammenta che la Legge n. 80/86 disponeva l'esonero dall'applicazione della ritenuta per gli importi non eccedenti le 90.000 lire giornaliere).
Per effetto dell'esclusivo riferimento alle indennità di trasferta e ai rimborsi forfetari si possono ritenere non tassabili i rimborsi a piè di lista e le indennità chilometriche.
NB
Come specificato dal ministero delle Finanze nella "guida sulle nuove agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche" disponibile nel sito www.finanze.it il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento della ritenuta è "1043". Per il versamento delle addizionali sono utilizzabili i codici già noti.
QUANDO NON SI APPLICA LA RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA
Restano invece esclusi dalla disposizione in esame, benché si possa trattare di prestazioni inerenti l'attività sportiva, i compensi erogati:
oltre, come anticipato, ai percipienti diversi dalle persone fisiche.
L'esplicito riferimento al comma 1 dell'art. 49, TUIR, quindi ai professionisti, lascia supporre che l'agevolazione in esame sia applicabile invece ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività di promozione dell'attività sportiva. Si può pensare, agli allenatori, agli istruttori ed ai tecnici che a vario titolo gravitano attorno all'associazione per permetterne la vita stessa.
A maggior ragione, la disposizione agevolativa dovrebbe estendersi ai titolari di rapporti di collaborazione "tipici", come ad esempio il presidente, gli amministratori, i consiglieri, i revisori, ecc. senza i quali non sarebbe possibile promuovere in modo corretto l'attività (non tanto da un punto di vista sportivo quanto piuttosto giuridico-tributario) sempre che per tale attività sia previsto un compenso come sopra definito.
TRATTAMENTO DA RISERVARE AI RAPPORTI IN CORSO
Come detto, le nuove disposizioni si applicano in riferimento ai compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari, corrisposti a percipienti persone fisiche a decorrere dall'1.1.2000.
Poiché la norma prevede:
si ritiene che la tassazione a titolo definitivo con le modalità appena viste sia applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa precedentemente instaurati tra percipiente ed associazione.
Sul punto è comunque auspicabile un chiarimento ministeriale.
COORDINAMENTO NORMATIVO: DECRETO N. 473/99 E LEGGE N. 80/86
Poiché la nuova disciplina fiscale dell'attività sportiva è ora contenuta nell'art. 2 del DM n. 473/99, le disposizioni di cui alla Legge 25.3.86, n. 80, relative al trattamento tributario derivante dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche, devono intendersi superate.
A disposizione per ulteriori informazioni.
Distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.
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