Lì, 7 febbraio 2000

CIRCOLARE 248/00

OGGETTO: L'ALIQUOTA IVA DEL 10% SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIA PRIVATA - COMUNICATO STAMPA DEL 26.01.2000

Il Ministero ritorna sull'argomento dell'aliquota agevolata del 10% sugli interventi di recupero edilizio introdotta dalla legge Finanziaria 2000. Infatti con un comunicato stampa l'Amministrazione finanziaria modifica la precedente interpretazione, sostenendo che il trattamento IVA agevolato non è estensibile agli immobili diversi da quelli a uso abitativo.

Nella rivista "Notiziario Fiscale" il Ministero delle Finanze aveva sostenuto la possibilità di applicare l'aliquota IVA agevolata agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati in un ufficio, purché situato in un edificio a prevalente destinazione abitativa privata, e cioè solo nel caso in cui "almeno la metà più uno della superifcie totale dei piani fuori terra sia destinato ad abitazione".

Ora con il comunicato stampa del 26.01.2000 rettifica quanto riportato nell'articolo pubblicato. La nuova risposta al quesito, che richiedeva se l'aliquota ridotta si applicava anche per gli interventi all'impianto elettrico di un ufficio situato in un condominio, è la seguente:

Sì, ma soltanto sulle parti comuni (facciata, androne, scale …), purché l'edificio sia a prevalente destinazione abitativa privata, e cioè dove almeno la metà più uno della superficie totale dei piani fuori terra sia destinato ad abitazione.

La precedente risposta confermava l'interpretazione estensiva dell'agevolazione che si poteva desumere dalla lettura della C.M. n. 247/E del 29.12.2000.

Per cui indipendentemente dalla effettiva destinazione, ciò che rilevava ai fini dell'applicazione dell'IVA agevolata era la collocazione dell'unità immobiliare (nel caso di specie un ufficio) in un edificio a prevalente destinazione abitativa.

Ora con il predetto comunicato stampa l'agevolazione in esame viene rapportata al più restrittivo tenore letterale della norma che prevede agevolabili gli interventi realizzati su "fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata".

Riprendendo quindi l'esempio riportato nella precedente risposta, le spese inerenti l'impianto elettrico dell'ufficio non sono agevolabili e saranno quindi assoggettate all'aliquota ordinaria IVA del 20%.

Potrà pertanto essere agevolato, ad esempio, il rifacimento dell'impianto elettrico del giroscale se l'edificio ha più del 50% dei piani sopra terra destinati ad abitazione.

A disposizione per ogni altro chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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