Lì, 25 gennaio 2000
CIRCOLARE N. 246/00
OGGETTO: NOVITA' I.C.I.
Dettagliamo di seguito una sintesi delle più rilevanti novità relative allimposta comunale sugli immobili.
Art. 7, c. 5 Accatastamento Fabbricati ex rurali
E stato ulteriormente prorogato al 31/12/2000 il termine ultimo per denunciare al nuovo catasto edilizio urbano i fabbricati che hanno perso il requisito di ruralità.
La precedente scadenza era stabilita dalla L. 448/98 art.6, c.4 al 31/12/1999.
Art. 30, c. 10 Accertamenti ICI
I termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio relativamente allICI dovuta per lanno 1993 sono stati fissati al 31/12/2000.
Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:
Art. 30, c. 11 Notifica nuove rendite catastali
Con la modifica dell'articolo 5, c. 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stato disposto che le rendite definitive devono essere portate a conoscenza diretta dei contribuenti, mediante il servizio postale e che i termini per impugnarle decorrono dal giorno dellavvenuta notifica, data delleffettiva conoscenza. Sugli avvisi di liquidazione fino alla data dellavvenuta comunicazione non sono dovuti, per effetto della nuova determinazione della rendita catastale, sanzioni e interessi. La norma prevede inoltre un effetto retroattivo che trova applicazione anche nei casi in cui gli avvisi di liquidazione siano stati notificati; solo quando limporto sia già versato non vi è più possibilità per i contribuenti di richiedere il rimborso.
Art. 30, c. 12 - 13 Aliquote pertinenze
La norma risolve in favore dei Comuni un dubbio interpretativo sorto con lemanazione della Circolare ministeriale n.114/E del 25/5/1999 sullapplicabilità alle pertinenze dellaliquota ICI ridotta prevista dallart.4, c.1, del D.L. n.437/96. Fino al periodo dimposta 1999 compreso, laliquota ridotta si applica solo agli immobili adibiti da abitazione principale.
La norma non ha effetto per quei comuni che nel 1999 hanno regolamentato la materia ai sensi dllart.59, c.1, lettera d) del D.Lgs.446/97.
Art. 30, c. 14 deliberazioni tariffe e aliquote
Per lanno 2000 il termine previsto per deliberare le aliquote d'imposta ICI e per lapprovazione dei regolamenti è fissato contestualmente a quello per lapprovazione del bilancio di previsione al 29.2.2000. I regolamenti approvati entro tale termine si applicano dal 1° gennaio 2000. Per gli anni successivi i termini per deliberare le aliquote e per approvare i regolamenti sono fissati al 31 dicembre.
Art. 13, c. 1, lettera c) Ravvedimento operoso
Nel caso di ritardata presentazione della dichiarazione, il termine massimo per usufruire della sanzione ridotta "trenta giorni" viene sostituito con "novanta giorni".
Il nostro ufficio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
ENTI REV S.r.l.
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