Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23.12.1999, n.
488, l'iter della Finanziaria per il 2000 può essere considerato giunto a
conclusione. Di seguito si riportano le principali novità contenute nel provvedimento.
IMPOSTE SUI REDDITI
Novità con decorrenza 1999
- E' aumentata la deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze a L.
1.800.000. La deduzione è effettuata dal reddito complessivo e va rapportata al
periodo dell'anno nel quale sussiste la destinazione ad abitazione principale e alla quota
di possesso detenuta. L'importo della deduzione non può comunque essere superiore al
reddito del fabbricato. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona
fisica, che la possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto,
abitazione), o i suoi familiari dimorano abitualmente.
- E' stato introdotto nell'art. 13 del TUIR, il comma 2-ter, che prevede una nuova detrazione
d'imposta, compresa tra L. 100.000 e L. 300.000, a favore dei percettori
di redditi:
di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno (ad esempio, i
lavoratori stagionali);
di collaborazione coordinata e continuativa;
da assegni periodici di separazione/divorzio;
di importo non superiore a L. 9.600.000, compreso il reddito
relativo all'abitazione principale e sue pertinenze di importo non superiore alla
detrazione d'imposta prevista (L. 1.800.000).
- E' aumentato sino a L. 3.000.000 (in precedenza L. 1.000.000) il limite previsto
per le spese funebri su cui applicare la detrazione del 19%.
- Ha trovato diversa collocazione la detrazione, già prevista dal D.Lgs. 17.09.1999, n.
327, per gli inquilini che hanno stipulato contratti di locazione
"convenzionati". Ora la stessa detrazione è contenuta nell'art. 13-ter del
TUIR ed è così determinata:
L. 640.000 se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000;
L. 320.000 se il reddito complessivo supera L. 30.000.000 ma non L.
60.000.000.
- E' prevista la rateazione dell'addizionale comunale e provinciale con le stesse
modalità dell'addizionale regionale.
- Per i collaboratori coordinati e continuativi titolari di redditi derivanti da:
attività di collaborazione non superiore a L. 40.000.000;
abitazione principale e relative pertinenze non superiore alla
deduzione spettante (L. 1.800.000);
la deduzione forfetaria dal 5% è stata aumentata al 6%.
Novità con decorrenza 2000
- E' stata prevista la riduzione della aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito
(oltre L. 15.000.000 e fino a L. 30.000.000) dal 26,5% al 25,5%.
- La detrazione per i familiari a carico prevista dall'art. 12, comma 1, lett. b) è
aumentata dalle attuali L.336.000 a L. 408.000. L'importo sarà aumentato di ulteriori L.
240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
- Sono aumentate le detrazioni per lavoro dipendente previste alle lettere a), b), c), d),
e), f) dell'art. 13 del TUIR.
- E' stato riscritto il comma 2 del citato art. 13 introducendo una ulteriore detrazione
d'imposta per i pensionati. La misura varia a seconda:
dei redditi di pensione e dell'abitazione principale e relative
pertinenze;
dell'età del contribuente.
La detrazione spetta in misura maggiore ai contribuenti con età non
inferiore a 75 anni.
- Sono considerate spese sanitarie detraibili anche gli acquisti e le spese
sostenute per gli autoveicoli effettuati da sordomuti e non vedenti,
compresi per questi ultimi gli acquisti di cani guida. In aggiunta per i non vedenti
è prevista una detrazione forfettaria dall'imposta lorda di L. 1.000.000 per il
mantenimento dei cani guida (art. 13-bis, comma 1-quater, TUIR).
- I compensi percepiti dai dipendenti del Servizio sanitario nazionale per l'attività di
libero professionista autorizzata e svolta presso studi privati (attività intramuraria),
costituiscono reddito di lavoro dipendente per il 90% del loro ammontare.
- Per le persone fisiche è stata ridotta la misura dell'acconto IRPEF dal 98% al
92%. La disposizione avrà effetto in sede di determinazione degli acconti dovuti per
il 2000 effettuati in sede di dichiarazione dei redditi per il 1999 (Modello UNICO 2000).
- E' stata prorogata fino al 31.12.2000 la detrazione d'imposta per gli
interventi di recupero edilizio. La misura è ora pari al 36% delle spese
sostenute (in precedenza era il 41%) ed è stata estesa anche agli interventi di
sicurezza statica degli edifici.
I.V.A.
- E' stata prevista per il solo anno 2000 l'aliquota del 10% per determinati
interventi nel settore dell'edilizia privata e sociale: vedi ns. circolare n° 238/00
del 18.01.2000.
INVIM
- L'INVIM sul trasferimento di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze è
ridotta del 25%.
IMPOSTA DEL REGISTRO
- L'imposta di registro è stata ridotta per gli atti formati dal 1.1.2000:
al 3% sulle compravendite di abitazioni "prima casa";
Va segnalato che l'aliquota IVA
applicabile a tali cessioni non ha subìto modifiche, e pertanto continua a
rimanere pari al 4%.
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
- Per il 2000 è aumentata a L. 350.000.000 la franchigia per le successioni in
linea retta.
Dal 1.1.2001 sarà pari a L. 500.000.000.
INCENTIVI FISCALI PER IL COMMERCIO
- Il credito d'imposta previsto dall'art. 11, Legge n. 449/97 può essere utilizzato anche
dalle rivendite di generi di monopolio.
- L'agevolazione è stata estesa anche agli acquisti di beni strumentali destinati alla
prevenzione delle rapine.
ICI
- Sono stati prorogati al 31.12.2000 i termini per la notifica degli avvisi di
liquidazione, degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione relativi all'ICI
dovuta per il periodo 1993 - 1998.
- L'aliquota ICI ridotta si applica a decorrere dal 2000 all'abitazione principale
e alle relative pertinenze, salvo diversa delibera comunale. Per il 1999 non si poteva
applicare l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale alle relative
pertinenze, ad eccezione del caso in cui il comune avesse deliberato l'aliquota ridotta
anche per gli immobili adibiti a pertinenza.
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 10 - 13%
- A partire dal 2000 è previsto l'aumento del contributo previdenziale "ex 12%"
di un punto percentuale ogni biennio. Di conseguenza per il 2000 la misura del
contributo previdenziale dovuto è pari al 13%.
A disposizione per ogni altro chiarimento in merito, porgiamo distinti
saluti.
ENTI REV S.r.l.
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