Lì 25 gennaio 2000

CIRCOLARE 244/00

OGGETTO: DETRAZIONE D'IMPOSTA 36% - L'AGEVOLAZIONE PER GLI INTERVENTI EDILIZI E LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2000

La Finanziaria per il 2000 (Legge 23.12.1999, n. 488) ha esteso anche al 2000 i benefici connessi agli interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio (art.1 Legge n. 449/97). Il provvedimento non è una semplice proroga di quanto già in vigore, ma apporta anche alcune modifiche alla norma originaria.

LE MODIFICHE PER IL 2000

Le novità introdotte riguardano:

Misura della detrazione

La novità più rilevante del provvedimento in esame è la misura della detrazione, che per il 2000 è prevista pari al 36% delle spese sostenute nel periodo di imposta e non più al 41%.

La Circolare ministeriale n. 247/E del 23/12/1999 ribadisce che le spese agevolabili sono detraibili secondo il "criterio di cassa". Da ciò discende che "tutti i pagamenti effettuati a decorrere dal 1.1.2000, sia in acconto che a saldo di fatture emesse nel 1999, vanno considerati ai fini della detrazione dall'imposta relativa ai redditi del 2000 e fruiscono dell'aliquota di detrazione del 36%". Quindi tutti gli interventi pagati nel 2000, anche se riferiti a richieste inoltrate in periodi precedenti (anni 1998 e 1999), scontano la detrazione d'imposta nella nuova misura del 36%.

NB Per i lavori in corso all'1.1.2000 non è necessario effettuare una nuova comunicazione al Centro di Servizio (quella precedentemente inviata è ancora valida). I soggetti che iniziano i lavori nel 2000 per avvalersi dell'agevolazione possono utilizzare la modulistica attualmente in uso.

Per coloro che effettuano interventi su immobili di interesse storico ed artistico di cui

alla Legge n. 1089/1939 è confermato anche per il 2000 la detrazione d'imposta del 19%

di cui all'art. 13-bis del TUIR calcolata sul 50% della spesa sostenuta.

Versamento dell'ICI

Il provvedimento della Legge finanziaria ha modificato l'ultima parte del comma 3 dell'art. 1, Legge n. 449/97: ora non è più sufficiente avere adempiuto all'obbligo di versamento dell'ICI per l'anno 1997 (ovviamente se titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale a quella data), ma occorre avere adempiuto all'obbligo di versamento dell'imposta a decorrere dal 1997.

Occorre pertanto allegare alla comunicazione fotocopia dei versamenti ICI effettuati a decorrere dal 1997.

NB Va evidenziato tuttavia che, come chiarito dalla C.M. n. 121/E del 11.05.1998, il contribuente può allegare alla predetta comunicazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso di tutta la documentazione richiesta (comprendente quindi anche i suddetti bollettini di versamento dell'ICI) e di essere pronto a esibirla o trasmetterla a richiesta dell'Ufficio.

Si rammenta che la citata circolare n. 121/E non considera motivo di decadenza dal beneficio il ritardato pagamento dell'imposta.

Spese agevolabili

E' stato ampliato il campo degli interventi agevolabili, estendendoli anche alle spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria per comprovare la sicurezza statica dei fabbricati, nonché per la realizzazione degli interventi di manutenzione necessari in tal senso.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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