Lì, 18/01/2000
CIRCOLARE 239/00
OGGETTO: ASSOCIAZIONE NO PROFIT - REGOLAMENTO N. 473 DEL 26/11/99 (G.U. n. 294 del 16/12/99) DI ATTUAZIONE DELL'ART. 25 DELLA L.13/05/99, n. 133.
Dal 01/01/2000, le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della Legge 16/12/91 n. 398 non potranno più pagare o incassare somme superiori a £ 100.000 in contanti; gli incassi e i pagamenti dovranno avvenire tramite conti correnti bancari, postali, carte di credito o bancomat. E' quanto dispone l'art. 4 del Regolamento in oggetto citato. Vediamone ora in sintesi il contenuto del provvedimento.
Con l'art. 1 del Regolamento si stabilisce che per le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva che si avvalgono della Legge 398/91:
non sono considerati imponibili, ai fini fiscali, se percepiti in via occasionale e saltuaria, per un massimo di due manifestazioni all'anno e comunque per un importo non superiore a £ 100.000.000 annue (Decreto Ministero Finanze del 10/11/99; G.U. 23/11/99, n. 275).
L'importo di £ 360.000.000, stabilito dal secondo comma dell'art. 25 della Legge n. 133/99, decorre dal periodo di imposta successivo al 18/05/99 (data di entrata in vigore della L.133/99), cioè dal 01/01/2000 per le associazioni con periodo di imposta scadente il 31/12/99 e dal 01/07/99 per le associazioni con periodo di imposta 01/07 30/06 o per periodi diversi purché successivi al 18/05.
Tale decorrenza vale anche per il nuovo coefficiente di redditività che passa dal 6% al 3%.
Il tetto di £ 360.000.000 e il coefficiente del 3%, con la medesima decorrenza, si applicano anche alle associazioni senza scopo di lucro e alle Pro Loco.
I compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari, esclusi quelli erogati ai propri dipendenti o a professionisti, non costituiscono reddito per il percipiente sino a £ 90.000 per ciascuna prestazione e comunque fino ad un importo complessivo annuo di £ 6.000.000.
Gli importi che eccedono, per ciascun percipiente i limiti sopra riportati, costituiscono reddito per il beneficiario.
Su tali compensi l'associazione effettuerà la ritenuta d'acconto nella misura fissata per il primo scaglione di reddito, maggiorata dell'addizionale. All'atto del pagamento i percipienti autocertificano alle associazioni eventuali compensi percepiti da altri soggetti.
I versamenti superiori a £ 100.000, effettuati a favore delle associazioni, comprese le erogazioni liberali, contributi e quote associative e i proventi che non concorrono a formare il reddito, dovranno essere eseguiti tramite conto corrente bancario, postale, o mediante carte di credito o bancomat.
I pagamenti superiori a £ 100.000 effettuati dalle associazioni, sia per l'attività istituzionale o commerciale, sia per l'erogazione di compensi agli atleti o altri soggetti, dovranno essere effettuati con le modalità sopra descritte.
Qualora i versamenti e i pagamenti venissero effettuati in contanti, le associazioni non avrebbero più diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 398/91.
In attesa dei nuovi Regolamenti conseguenti alla riforma dell'imposta sugli spettacoli, si ritiene che le associazioni debbano osservare gli adempimenti previsti dall'art. 2 della L. 398/91 e dal DPR 640/72, con obbligo di annotare sia gli importi imponibili sia gli importi non tassabili ai fini del reddito nelle distinte di incasso approvate con Decreto Ministeriale 18/05/95.
Coloro che hanno conseguito proventi non tassabili dovranno redigere un apposito rendiconto dal quale dovranno risultare le entrate e le spese, anche a mezzo di una relazione illustrativa, per ogni manifestazione, in modo chiaro e trasparente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
A disposizione per ogni altro chiarimento in merito, porgiamo distinti
saluti.
ENTI REV S.r.l.
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