Lì, 18/01/2000

CIRCOLARE 238/00

OGGETTO: LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2000 - ALIQUOTE IVA E NOVITA'

Anche quest'anno, con l'approvazione della Legge Finanziaria, sono state variate alcune aliquote IVA relative ai punti seguenti:

  1. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU FABBRICATI A DESTINAZIONE ABITATIVA PRIVATA.

1.a) ALIQUOTA IVA

L'articolo 7 comma 1 lettera b, esclusivamente per l'anno 2000, riduce l'aliquota IVA al 10% per le prestazioni di interventi di recupero di cui alle lettere a) e b) della Legge n° 457 del 05/08/78 art. 31. Si tratta di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Con la circolare n° 247/E del 29/12/99, il Ministero delle Finanze ha chiarito che la norma fa espressamente salve le disposizioni previste nella Tabella A parte III, allegata al DPR n° 633/72 (n. 127-quaterdecies): per il restauro e il risanamento conservativo, nonché per la ristrutturazione edilizia (lett. c) e d) dell'art. 31 L. n° 457/78) continuerà ad applicarsi l'aliquota IVA al 10% agli interventi effettuati su qualsiasi tipologia di immobile.

L'aliquota IVA del 10% sulla manutenzione sia ordinaria che straordinaria riguarda le prestazioni di servizi e la fornitura delle materie prime, dei semilavorati e degli altri beni necessari per gli interventi, a condizione "che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell'intervento. Per i beni che invece costituiscono una parte significativa del detto valore l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei medesimi beni".

Con Decreto del Ministero delle Finanze del 29/12/99, pubblicato sulla G.U. del 31/12/99 n° 306, sono stati identificati i beni che costituiscono una parte significativa e precisamente:

Pertanto, per un intervento con fornitura di un bene significativo il cui prezzo è inferiore al 50% del costo dell'intervento l'aliquota agevolata del 10% spetterà per intero. Al contrario, se il valore del bene significativo è superiore al 50% del costo dell'intervento, l'aliquota del 10% non si applica all'intero imponibile, ma solo sul valore dell'intervento diminuito del valore del bene significativo, nonché sulla parte del valore del bene significativo corrispondente al costo della prestazione.

Esempi.

  1. Si ipotizzi il rifacimento di un bagno, il cui costo complessivo è di £ 11.500.000, così suddiviso:
  2. rubinetteria £ 1.500.000; sanitari £ 4.000.000; altro materiale £ 2.000.000; manodopera £ 4.000.000.
    L'aliquota agevolata del 10% riguarda l'intero intervento, in quanto il valore dei beni significativi, pari a £ 5.500.000, è inferiore al 50% del costo dell'intervento totale.

  3. Si ipotizzi il rifacimento di un bagno, il cui costo complessivo è pari a £ 27.000.000, così suddiviso:
  4. rubinetteria £ 3.750.000; sanitari £ 12.000.000; altro materiale £ 6.000.000; manodopera £ 5.250.000.
    L'aliquota agevolata del 10% per i beni significativi è pari a: (£. 27.000.000 - £ 3.750.000 - £ 12.000.000) = £ 11.250.000.
    Totale aliquota agevolata al 10% è pari a (£ 11.250.000 + 6.000.000 + 5.250.000) = £ 22.500.000.
    Sul restante corrispettivo di (£ 27.000.000 - £ 22.500.000) = £ 4.500.000, sarà applicata l'aliquota IVA del 20%.

1. b) FABBRICATI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA

Per fabbricati a prevalente destinazione abitativa, la circolare n. 247/E chiarisce che si intendono:

Sono quindi agevolati anche gli interventi in parti condominiali e in parti non abitative, sempre che il fabbricato abbia prevalente destinazione abitativa.

Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi effettuati su fabbricati destinati ad utilizzazione pubblica (l' ENTI REV emanerà un'apposita circolare in merito).

E' indispensabile che nella fattura emessa dall'impresa venga indicato il corrispettivo del servizio al netto del valore dei beni significativi, ed inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l'aliquota ridotta e l'eventuale parte soggetta all'aliquota del 20%.

  1. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

L'articolo 7 comma 1 lett.a), esclusivamente per l'anno 2000, riduce l'aliquota IVA al 10% per le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza rese da società, da imprese individuali e da enti privati non aventi finalità di assistenza sociale.

Continuano ad applicarsi la norma di esenzione prevista dal punto 27-ter) dell'articolo 10 DPR n° 633/72 e l'aliquota del 4% per i soggetti rientranti nel punto 41-bis) della Tabella A parte III allegata al DPR 633/72.

A disposizione per ogni altro chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti

ENTI REV S.r.l.

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