Lì, 29 novembre 1999
CIRCOLARE 237/99
OGGETTO: L'ACCONTO IVA 1999 - LA SCADENZA DI DICEMBRE
(LEGGE N. 405/1990).
Tutti i soggetti IVA mensili e trimestrali devono procedere al versamento dell'acconto IVA 1999 entro il giorno 27 dicembre 1999.
Per la determinazione dell'acconto IVA sono possibili tre metodologie alternative di calcolo:
Il contribuente può effettuare una scelta tra le tre alternative |
Storico |
Liquidazioni del 1998 |
Previsionale |
La previsione del fatturato mensile o trimestrale 1999 |
|
Operazioni effettuate |
Determinazione IVA a debito sulle operazioni effettuate alla data del 20 dicembre 1999 |
1. METODO STORICO
L'acconto è pari all'88% della liquidazione periodica relativa:
per la persona fisica il versamento del saldo IVA poteva essere effettuato anche oltre il 16 marzo con gli interessi, entro il termine del modello UNICO 1999.
2. METODO PREVISIONALE
Trattasi della possibilità più a rischio in quanto il contribuente presume di dover versare al Fisco un'imposta a debito 1999 (mensile o trimestrale) inferiore a quella versata nel corrispondente periodo d'imposta 1998.
L'acconto presunto 1999, comunque, non dovrà risultare inferiore all'88% dell'imposta a debito effettivamente dovuta; in caso contrario è dovuta la sanzione del 30%.
3. METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
(D.L. 26/11/1993, n. 477 - D.L. 205/1995)
Si terrà conto di un'ipotetica liquidazione periodica alla data del 20 dicembre 1998 e l'importo da versare sarà la differenza tra l'imposta a debito dovuta sulla base delle registrazioni eseguite e quella derivante da operazioni effettuate ma non ancora fatturate e l'IVA a credito.
Contribuente |
L'imposta dovuta è determinata sulla differenza delle operazioni attive e passive effettuate nel periodo |
Mensile |
1° - 20 dicembre 1999 |
Trimestrale |
1° ottobre - 20 dicembre 1999 |
MODALITA' DI VERSAMENTO
Qualora l'importo dell'acconto risulti inferiore a Lire 200.000, l'acconto non è dovuto. Pertanto se l'ammontare dell'imposta dovuta su cui determinare l'acconto è pari a Lire 226.000, l'acconto dell'88% (199.880) non è da versare.
MANCATO O MINORE ACCONTO DOVUTO
In caso di mancato o minore acconto è previsto il ravvedimento operoso (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997) con la sanzione del 30% ridotta al:
In ambedue i casi si terrà conto dell'interesse legale del 2,5% annuo, rapportato ai giorni di ritardo nel pagamento dell'imposta dovuta.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.ENTI REV S.r.l.
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