Lì, 29 novembre 1999
CIRCOLARE 236/99
OGGETTO: IL NUOVO REGIME IVA SUGLI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI
DLGS. N. 60 DEL 26/02/1999.
Dal 1° gennaio 2000 cambierà il trattamento IVA degli
spettacoli, giochi e intrattenimenti. Inoltre, da tale data, è disposta l'abolizione
dell'attuale imposta sugli spettacoli e l'introduzione dell'imposta sugli
intrattenimenti. Saranno assoggettate oltre che all'IVA, anche alla nuova imposta
soltanto le attività di intrattenimento da chiunque organizzate indicate
nell'allegato A) del D.Lgs. n. 60/99, ossia:
le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e
strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando
l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di
apertura al pubblico dell'esercizio;
le utilizzazioni dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi
tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o
trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione
ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling, noleggio go-kart;
l'ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio
delle scommesse;
l'esercizio del gioco nelle casa da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.
Quanto non compreso o non assimilato nella tabella rientrerà nel regime
ordinario IVA, in base al nuovo art. 74 quater DPR 633/72. La conseguenza più
rilevante sarà l'abolizione della doppia imposizione dell'attuale imposta sugli
spettacoli e dell'IVA sulle manifestazioni spettacolistiche. Le attività spettacolistiche
sono riepilogate nell'allegato B) del D. Lgs. n. 60/99, trasfuso nella nuova tabella C
allegata al DPR n. 633/72, e comprendono:
- gli spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque e ovunque
dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
- gli spettacoli sportivi di ogni genere ovunque si svolgono;
- le esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali,
anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo
sia di
durata pari o
superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio; escluse
quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature
similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive, corsi mascherati e in costume,
rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo compresi il balletto, le opere liriche, la
prosa, l'operetta, la commedia musicale, la rivista, i concerti vocali e strumentali, le
attività circensi e dello spettacolo viaggiante, gli spettacoli di burattini e marionette
ovunque tenuti;
le mostre e le fiere campionarie, le esposizioni scientifiche, artistiche industriali,
le rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze e altre
manifestazioni similari;
le prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni
circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a
domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo
o via satellite.
Quanto sopra si può così riepilogare:
|
Imposta
sugli intrattenimenti |
IVA |
Attività
di intrattenimento e giochi (tariffa allegata al DPR n. 640/72) |
SI |
SI
(Regime forfettario art. 74, comma 6, DPR n. 633/72, salvo opzione
per regime ordinario IVA) |
Attività
spettacolistiche (tabella C, DPR n. 633/72) |
NO |
SI
(Regime ordinario, salvo eccezioni per il regime forfettario art.
74 quater, comma 5, DPR n. 633/72) |
Di seguito si prendono in considerazione gli effetti ai fini IVA della
riforma dell'imposta sugli intrattenimenti a partire dal 01/01/2000.
ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO
Le innovazioni legislative non hanno introdotto sostanziali
modifiche alla determinazione dell'imposta rispetto all'attuale regime previsto dall'art.
74, comma 5, DPR n. 633/72. Quindi:
- sull'ammontare dell'IVA dovuta, determinata considerando la stessa base imponibile
dell'imposta sugli intrattenimenti, viene applicata la detrazione forfettaria pari al
50% dell'IVA a debito derivante dall'attività di intrattenimento. Si rammenta che per
il 1999 la detrazione forfettaria è pari ai 2/3 dell'imposta relativa alle operazioni
imponibili;
- la suddetta percentuale di detrazione forfettaria è ridotta a un decimo per le
operazioni di sponsorizzazione, e ad un terzo per le cessioni o concessioni di
ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica;
- è previsto, salvo l'obbligo di tenuta del registro IVA degli acquisti e della connessa
annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, l'esonero dagli
adempimenti di fatturazione (ad eccezione delle operazioni relative alle prestazioni di
sponsorizzazione, di cessione o di concessione di diritti di ripresa televisiva o di
trasmissione radiofonica, e alle prestazioni pubblicitarie), di registrazione dei
corrispettivi percepiti, di presentazione della dichiarazione annuale e periodica IVA;
- il regime speciale sugli spettacoli (sugli intrattenimenti a partire dal 01/01/2000)
rappresenta il regime naturale IVA per questi contribuenti. E' consentito comunque
optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, dandone comunicazione al
concessionario della riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti, prima
dell'inizio dell'anno solare a decorrere dal quale si applica il regime IVA ordinario,
ed all'Ufficio delle Entrate in sede di dichiarazione annuale IVA relativa al periodo nel
corso del quale ha effetto la scelta. Si presume che anche con il nuovo regime dovrebbero
essere confermati gli attuali poteri di accertamento, riscossione e liquidazione
dell'imposta sugli intrattenimenti alla SIAE. Ad esempio, un soggetto che intende
applicare il regime IVA ordinario a partire dal 2000 deve effettuare la comunicazione al
concessionario entro il 31 dicembre 2000 e all'Ufficio delle Entrate nella dichiarazione
IVA relativa al 2000 da presentarsi entro il 31/05/2001 se in forma autonoma o entro il
30/06/2001 se soggetto obbligato alla presentazione del modello UNICO. Va evidenziato che
l'opzione ha una validità minima di un quinquennio.
Rispetto alla precedente formulazione l'art. 74, comma 5, DPR n. 633/72
(a partire dal 01/01/2000 diventerà art. 74, comma 6, DPR n. 633/72)
presenta le seguenti novità:
- non è più prevista la detrazione forfettaria (IVA teorica) calcolata sull'IVA che
sarebbe dovuta sulle attività di intrattenimento non soggette ad IVA per difetto del
presupposto territoriale di cui all'art. 7, DPR n. 633/72 (ad esempio, la concessione di
diritti di trasmissione radiofonica ad un'impresa di telecomunicazioni con sede
all'estero);
- nel caso in cui siano stati acquistati beni ammortizzabili l'opzione per il regime
normale IVA non è più vincolante fino al decorrere del periodo d'imposta utile per la
rettifica dell'IVA previsto dall'art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Sarà possibile, dopo il
decorso del quinquennio di pozione obbligatorio, ritornare al regime IVA per il settore
degli intrattenimenti senza attendere che siano decorsi quattro anni dalla entrata in
funzione degli ultimi beni ammortizzabili acquistati e non ceduti e non completamente
ammortizzati. E' applicabile comunque la disposizione dell'art. 19-bis2 che prevede la
rettifica dell'IVA su questi beni nei casi in cui un contribuente cambi il regime IVA;
è previsto che si possano emettere titoli di accesso (ad esempio i biglietti di
entrata) anche attraverso misuratori fiscali approvati dal ministero delle finanze o
comunque sistemi automatici le cui caratteristiche saranno oggetto di un apposito
regolamento ministeriale. Ciò comporta l'abolizione degli obblighi connessi con gli
attuali biglietti (numerazione progressiva, vidimazione obbligatori da parte della SIAE, tenuta di registri di carico e
scarico, compilazione giornaliera della distinta d'incasso, ecc.)
Operazioni |
Detrazione
forfettizzata
dal 1° gennaio 2000 |
Fatturazione,
Registrazione, Dichiarazione |
Intrattenimento,
giochi, altre attività |
50% |
NO |
Sponsorizzazioni |
10% |
SI |
Concessione,
cessione di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica |
1/3 |
SI |
Prestazioni
pubblicitarie |
(*) |
SI |
* Le
prestazioni pubblicitarie sono richiamate soltanto con riferimento all'obbligo di
fatturazione, mentre nulla viene detto circa la misura della detrazione forfettizzata
applicabile. Pertanto si potrebbe concludere che per tali prestazioni il legislatore abbia
previsto di estendere a tali operazioni la detrazione forfettizzata del 50%, semprechè
non sia possibile "assimilarle" alle sponsorizzazioni per le quali la detrazione
forfettizzata è pari al 10%, oppure non sia possibile alcuna detrazione forfettizzata.
Sul punto è necessario attendere un chiarimento ministeriale.
ATTIVITA' SPETTACOLISTICHE
L'art. 74 quater introdotto dall'art. 18, D.Lgs. n. 60/99, prevede dal
01/01/2000 che:
- le attività si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione della
manifestazione, o in caso di abbonamento all'atto del pagamento del corrispettivo. Per gli
abbonamenti che sono a cavallo degli anni 1999 - 2000 è stato chiarito dal comunicato
stampa del 21/09/1999 che:
- le manifestazioni e gli spettacoli eseguiti entro il 31/12/1999 devono scontare
l'IVA e l'imposta sugli intrattenimenti in base alla normativa attuale (direttamente sulle
distinte d'incasso relative alle singole manifestazioni dividendo l'ammontare complessivo
del costo dell'abbonamento per il numero delle prestazioni o attività effettuate);
- mentre alla data del 01/01/2000 il contribuente dovrà contabilizzare e assoggettare a
IVA la residua quota di corrispettivi degli abbonamenti.
- il titolo di accesso allo spettacolo (il biglietto) può essere emesso attraverso
registratori di cassa o biglietterie automatizzate. Dal titolo di accesso deve risultare
la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il
prezzo e ogni altro elemento identificativo dello spettacolo e delle attività accessorie.
Anche in questo caso il ministero emanerà appositi regolamenti attuativi;
- le attività spettacolistiche organizzate in modo saltuario e occasionale devono essere
autorizzate dal concessionario (attualmente la SIAE) del luogo in cui si svolge la
manifestazione;
- è stato introdotto un regime naturale IVA forfettario:
- per coloro che effettuano spettacoli viaggianti;
- per i soggetti che effettuano attività spettacolistiche diverse da quelli viaggianti e
che hanno realizzato un volume d'affari nell'esercizio precedente non superiore a L.
50.000.000.
Tali soggetti determinano la base imponibile nella misura del 50%
dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'IVA
sugli acquisti. Gli adempimenti contabili previsti per il regime speciale saranno oggetto
di un apposito regolamento. E' concessa in ogni caso la possibilità di optare per il
regime IVA ordinario, il quale è vincolante per almeno un quinquennio;
- le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco e le associazioni senza scopo di
lucro, in luogo del regime di cui sopra, possono optare per il regime di detrazione
forfettaria previsto dalla Legge n. 398/91, cioè detrazione forfettaria pari al 50% della
base imponibile per l'imposta sugli intrattenimenti. E' concessa in ogni caso la
possibilità di optare per il regime IVA ordinario che è vincolante per almeno un
quinquennio;
- il concessionario a cui sarà attribuito il servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta sugli intrattenimenti coopererà con l'Amministrazione Finanziaria nelle
attività di accertamento e controllo sia per quanto riguarda l'imposta sugli
intrattenimenti che per la repressione delle violazioni in materia di IVA, trasmettendo
all'ufficio competente i processi verbali di constatazione;
- sarà applicata l'aliquota IVA del 10% alle attività spettacolistiche che
riguardano:
gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto,
prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali, attività
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque
tenuti (punto 4 della tabella C) (dal 01/01/2000 n. 123 della Parte 3° della tabella A)
del DPR n. 633/72;
- gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a L. 25.000 nette e gli spettacoli
cinematografici
, (queste attività sono state introdotte dalla Legge n. 133/99 che ha
modificato il precedente n. 123 della Parte 3° della tabella A) del DPR n. 633/72).
A tutte le altre attività spettacolistiche sarà applicata l'aliquota
IVA ordinaria del 20%.
Il decreto legislativo di riforma ha inoltre introdotto all'art. 3 DPR
n. 633/72 una ulteriore fattispecie di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA.
Infatti le attività spettacolistiche rese a soggetti in possesso di titoli di accesso
gratuiti (biglietti) rilasciati dagli organizzatori delle manifestazioni (nel limite del
5% dei posti a sedere secondo la capienza del locale o del complesso sportivo), dal CONI,
dall'UNIRE e dall'ACI o altri enti o associazioni a carattere nazionale, non
costituiscono prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo
distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.
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