Lì, 06 settembre 1999

CIRCOLARE 233/99

OGGETTO: NOVITA' FISCALI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E PRO LOCO , LEGGE N° 133 DEL 13 MAGGIO 1999.

L'articolo 25 del "collegato fiscale" Legge N° 133 del 13 maggio 1999 introduce alcune modifiche in materia di imposizione fiscale per le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge 16 dicembre 1991 N° 398 ed in particolare per:

DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

In base a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1, per le associazioni sportive dilettantistiche vengono esclusi dal reddito imponibile ai fini IRPEG i seguenti proventi di natura commerciale:

Queste agevolazioni sono riconosciute in presenza delle seguenti condizioni :

Tale limite è fissato da un apposito decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con l'autorità di governo competente in materia di sport.

NUOVO LIMITE DEI PROVENTI PREVISTO DALLA LEGGE N° 398/91

L'articolo 25, comma 2, modificando l'articolo 1, comma 1, della Legge 398/91, ha elevato il limite dei proventi commerciali a £ 360.000.000 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del "collegato fiscale" (18/05/1999), quindi dall'anno 2000.

Ciò significa che a partire dal prossimo anno tutte le associazioni sportive dilettantistiche che avranno conseguito proventi derivanti da attività commerciale non superiori a £ 360.000.000, anziché £ 130.594.000, potranno optare per il regime forfettario di cui alle Legge N° 398/91.

COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' IRPEG

In base alla modifica apportata dall'articolo 25, comma 3 e dall'articolo 2, comma 5, della Legge N° 398/91, il REDDITO IMPONIBILE è pari alla seguente somma:

In precedenza il coefficiente era previsto nella misura del 6 %.

La riduzione del coefficiente di redditività ha un effetto non solo ai fini IRPEG, ma anche ai fini IRAP. Infatti, le associazioni calcolano la base imponibile IRAP aumentando il reddito di impresa (calcolato con il coefficiente del 3%) con le seguenti voci:

N.B. : Il nuovo limite dei proventi commerciali ed il nuovo coefficiente di redditività ai fini IRPEG vale anche per le associazioni senza scopo di lucro e per le associazioni Pro Loco che si avvalgono delle disposizioni della Legge N° 398/91 per effetto del rinvio operato dall’art. 9 bis della legge n. 66 del 6 febbraio 1992 .

COMPENSI CORRISPOSTI AGLI SPORTIVI DILETTANTI

L'articolo 25, comma 4, dispone una revisione del regime tributario applicato ai "compensi comunque denominati" comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, erogati a coloro che prestano la propria attività a favore dell'associazione sportiva. Il regime tributario delle somme erogate agli sportivi dilettanti prevede:

N.B. Nessun obbligo di dichiarazione è previsto per i soggetti beneficiari dei suddetti compensi.

EROGAZIONI LIBERALI

Al fine di favorire il reperimento dei fondi necessari alla gestione delle associazioni sportive dilettantistiche, l'articolo 25 in esame, ai commi 5 e 6, ha inserito tra gli:

La misura della detrazione è pari al 19% dell'importo sostenuto.

DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE

Verranno definiti con apposito decreto:

ENTRATA IN VIGORE

In base all'articolo 37 Legge 13 maggio 1999, N° 133, le disposizioni previste dall'articolo 25 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della Legge sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire dal 18 maggio 1999.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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