Lì, 10/05/1999

CIRCOLARE N.225/99

OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA SULLA LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - legge 9 dicembre 1998, n.431.

Con decorrenza dal 30.12.98 è in vigore la legge 9 dicembre 1998, n.431, che stabilisce la nuova disciplina sulle locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo.

Con la presente si intende fornire un quadro chiaro e sintetico sulle principali novità introdotte dalla suddetta legge.

 

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo stipulati o rinnovati dopo il 30.12.98.

Le nuove disposizioni non si applicano alle locazioni riguardanti (art. 1.2):

 

Norme abrogate

La nuova disciplina stabilisce l'abrogazione espressa:

 

Forma scritta del contratto

Per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta (art 1.4).

N.B. : La disposizione non si applica alle locazioni in corso al 30 dicembre 1998 e ai contratti sorti anteriormente e rinnovati tacitamente.

 

CONTRATTO "LIBERO" E CONTRATTO "TIPO"

La legge 9 dicembre 1998 n.431, introduce due principali tipi di contratto:

 

Contratto "libero"

Ai sensi dell'art. 2.1, il contratto di locazione c.d. "libero" o di "primo, canale" non può avere durata inferiore a 4 anni, decorsi i quali sarà rinnovato per un periodo di altri 4 anni, salva la facoltà di disdetta del locatore.

 

Contratto "tipo"

Ai sensi dell'art. 2 co. 3 e 5, in alternativa ai contratti "liberi" le parti possono stipulare contratti di locazione sulla base di contratti "tipo" elaborati dalle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini (c.d. contratti "tipo" o di "secondo canale").

Tali contratti devono avere durata non inferiore a tre anni, prorogati di diritto per altri due, salva la facoltà disdetta del locatore.

In entrambi i casi alla seconda scadenza del contratto:

 

DISDETTA DEL CONTRATTO

 

Disdetta del locatore

Alla prima scadenza del contratto, il locatore (di regola il proprietario) può disdirlo, dandone comunicazione al conduttore con almeno sei mesi di preavviso, per i seguenti principali motivi (art. 3.1):

Nella comunicazione di disdetta deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo della stessa .

Al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione in caso di:

In caso di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al risarcimento dei danni o al ripristino del rapporto di locazione (art. 3 co. 3 e 5).

 

Disdetta dei conduttore

Il conduttore può invece recedere in qualsiasi momento dal contratto, qualora ricorrano gravi motivi, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi (art. 3.6).

 

PROCEDURE E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEGLI IMMOBILI

IMPORTANTE !

Perché il locatore possa ottenere il provvedimento di sfratto è necessario che (art. 7):

Differimento dell'esecuzione degli sfratti

Ai sensi dell'art. 6.5, il termine per l'esecuzione degli sfratti può essere differito fino a 18 mesi in particolari casi (es. soggetti con più di 65 anni di età, con almeno 5 figli a carico, iscritti nelle liste di mobilità o cassaintegrati, conviventi portatori di handicap o malati terminali, ecc.).

Durante il periodo di sospensione degli sfratti il conduttore deve corrispondere al locatore (art. 6.6):

L'inadempimento fa decadere il conduttore dal beneficio della sospensione.

 

AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DEI LOCATORI

(solo nei comuni ad alta tensione abitativa)

I proprietari che locano immobili nei comuni ad alta tensione abitativa, sulla base dei contratti "tipo", beneficiano:

Per usufruire dei benefici, il locatore deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione dei contratto di locazione (ove obbligatorio) e quelli della denuncia dell'immobile ai fini ICI (art. 8.2).

Tali agevolazioni non si applicano ai contratti di locazione per esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per quelli a favore di studenti universitari o stipulati da enti locali (art. 8.3).

 

CANONI NON PERCEPITI

IMPORTANTE !

Con una modifica all'art. 23.1 del TUIR viene stabilito che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento di conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Inoltre, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come accertato nell'ambito del procedimento di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare (art. 8.5).

 

PATTI CONTRARI ALLA LEGGE

Ai sensi dell'art. 13, è nulla ogni pattuizione volta a:

Il conduttore può richiedere:

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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