Lì, 05/05/1999
CIRCOLARE N.223/99
OGGETTO
: LE NOVITA' INTRODOTTE CON LA LEGGE OMNIBUS.La legge n. 28 del 18 febbraio 1999, cd."omnibus", pubblicata nella G.U. n. 43 del 22 febbraio 1999, contiene una serie di novità, di seguito esaminate.
Le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da:
sono esenti da IVA sia nel caso in cui vengono svolte direttamente che in esecuzione di contratti di convenzione, appalto, ecc.
La novità introdotta dalla Legge omnibus, consiste nell'aver soppresso il termine "direttamente" dalla disposizione di cui all'art.10, punto 27 ter), DPR n. 633\72. In assenza della modifica appena apportata, le prestazioni suddette venivano assoggettate ad aliquota IVA 20% se effettuate in base a convenzioni o appalti con soggetti terzi.
Nel caso in cui le prestazioni di cui sopra sono rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, l'aliquota IVA è pari al 4% - numero 41 bis, Tabella A, parte II. La cooperativa sociale Onlus di diritto, può invece scegliere il regime fiscale di maggiore favore (o l'esenzione in base all'art. 10, punto 27 ter o l'aliquota IVA 4%).
E' stata fornita un'interpretazione autentica alla previsione normativa contenuta nell'art. 19, 2° comma, DPR 633\72. Viene infatti chiarito che l'indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio si riferisce esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni stesse. Da ciò discende che l'IVA relativa alle spese per la campagna pubblicitaria connessa all'operazione a premi è detraibile.
In base al principio dell'alternatività IVA - registro, le cessioni e le prestazioni soggette ad IVA scontano l'imposta di registro in misura fissa. Fanno eccezione a questo principio (e quindi l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale) le operazioni esenti di cui all'art. 10, primo comma, numeri 8), 8 bis); a questo elenco è stato ora aggiunto anche il numero 27 quinquies).
Questo significa che:
sono esenti da IVA e scontano l'imposta di registro in misura proporzionale - in quanto ai fini dell'imposta di registro non sono considerate operazioni "soggette ad IVA".
Senza tale modifica, le cessioni di beni acquistati senza il diritto alla detrazione totale dell'IVA erano esenti da IVA e in più scontavano l'imposta di registro in misura fissa.
E' stato disposto che l'esonero dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale vale per le prestazioni di servizi, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e le attività non connesse con quelle autorizzate, rese sul litorale demaniale dai titolari di provvedimenti autorizzativi.
E' stata disposta l'abolizione dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento di cui al DPR n. 627\78 per la circolazione di vini e di prodotti vinosi purché muniti di apposito contrassegno (art. 3, Legge n. 160\70; art. 3, Legge n. 164/92). Sussiste invece l'obbligo di emettere il documento di trasporto (ddt) tutte le volte in cui si desideri emettere una fattura differita (art. 21, DPR 633\72) o si debba vincere le presunzioni di acquisto o vendita (artt. 1 e 3, DPR 441/97).
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.
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