Lì, 19/03/1999

CIRCOLARE 219/99

OGGETTO:     - Servizi di fognatura e depurazione ante ’99.

                           -Esenzione da imposta di bollo.

 

I servizi di fognatura e depurazione a partire dal 01/01/1999 sono divenuti operazioni commerciali e quindi assoggettabili ad IVA. I relativi incassi hanno perso la loro natura di tributo ed acquisito quella di corrispettivo IVA con applicazione dell’aliquota ridotta del 10%. La nuova norma è stata introdotta dall’articolo 31 comma 30 della Legge n.448 del 1998. Esistono alcuni problemi in ordine alle prestazioni rese prima del 01/01/1999 ma i cui pagamenti avvengono dopo l’entrata in vigore della legge: i canoni relativi al servizio erogato fino al 1998, iscritto o non ancora iscritto a ruolo, sono o meno da assoggettare ad IVA, se riscossi dopo il 01/01/1999, o sono fuori campo IVA?

Una risposta, o meglio un "orientamento di risposta", è stata data durante Telefisco ‘99; l’Amministrazione Finanziaria ritiene che i canoni relativi ai servizi di fognatura e depurazione erogati fino al 31/12/1998, anche se riscossi successivamente, mantengono la loro natura tributaria e quindi non sono da assoggettarsi ad IVA.

Per cui a livello pratico, le fatture datate 1998 e pagate nel 1999 non saranno detraibili, mentre le fatture con data 1999 e saldate nello stesso anno avranno l’IVA che potrà essere portata in detrazione.

Comunque per evitare dubbi interpretativi, derivanti dal coordinamento della Legge 448/98 con il DPR 633/72, si spera che il legislatore intervenga il prima possibile ufficialmente in merito alla questione.

 

Le copie autentiche degli atti da allegare nei concorsi pubblici sono esenti dall’imposta di bollo.

Quanto sopra è stato disposto dalla Legge n.28 del 18/02/1999 all’art.19; per comodità esplicativa ed interpretativa si riporta la nota 2 (modificata da detta legge) dell’art.3 dell’allegato A parte I della tariffa allegata al DPR n.642 del 26/10/1972: "Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti controindicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l’imposta NON è dovuta".

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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