Li, 01/02/1999
CIRCOLARE 217/99
OGGETTO: IL NUOVO MODELLO DI PAGAMENTO F23 E LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE.
Con Decreto direttoriale 17 dicembre 1998 è stato rinnovato il "Modello di pagamento: tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate", contraddistinto con la sigla F23.
Con il medesimo Decreto direttoriale il ministero ha introdotto anche modifiche riguardanti:
Il nuovo modello, che deve essere utilizzato dal 1° gennaio 1999, è oggi previsto in due formati: uno per i versamenti in Lire ed uno per i versamenti in Euro (così come il Mod.F24).
Il nuovo Modello F23 potrà essere utilizzato per i versamenti diretti al concessionario o come delega alla banca o allUfficio postale. Dovrebbe quindi scomparire il Modello F32 per i versamenti presso gli Uffici postali.
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
Come noto, per tutti i contratti di locazione di immobili di durata superiore a 30 giorni deve essere inoltrata richiesta di registrazione entro il termine di 20 giorni dalla data del contratto. Nel caso di rinnovo del contratto il termine deve essere computato dal giorno di scadenza. Per adempiere a tale obbligo le parti contraenti devono determinare limposta dovuta e versarla al concessionario, ad una banca o ad un Ufficio postale.
Le spese di registrazione sono a carico del locatore e del conduttore in parti uguali. Essi rispondono in solido del pagamento dellimposta.
Nel termine di 20 giorni dalla data del contratto, le parti contraenti devono presentare allUfficio del Registro (allUfficio delle Entrate dove istituito) la ricevuta del versamento effettuato e la richiesta di registrazione compilata sullapposito modulo distribuito dagli stessi Uffici, oltre ad un originale ed una copia dellatto da registrare.
CALCOLO DELLIMPOSTA
Per gli immobili urbani limposta è pari al 2% dellammontare del canone annuo.
Limposta non può essere inferiore a £.100.000 in caso di registrazione, cessione, risoluzione e proroga dei contratti.
Nel caso di contratto con durata pluriennale, gli obbligati hanno facoltà di optare per un versamento unitario, corrispondente allimporto dovuto per lintera durata del contratto, oppure per un versamento frazionato anno per anno.
Al riguardo si sottolinea che coloro che optano per il pagamento in unica soluzione possono beneficiare di una riduzione percentuale dellimposta pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.
Coloro che effettuano il versamento annuale devono provvedere entro 20 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità al pagamento dellimposta dovuta.
Per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 1999 la riduzione sarà pari alla durata del contratto (in anni) per 1.25%, per effetto del decreto del Ministero del Tesoro del 10/12/1998, G.U. n.289 del 11/12/1998, che ha stabilito il tasso degli interessi legali al 2.5% a partire dal 1° gennaio 1999.
MODALITA DI VERSAMENTO
Come già specificato, il versamento dellimposta dovuta deve avvenire utilizzando il nuovo mod.F23 presso il concessionario, una banca od un Ufficio postale.
Il versamento può essere effettuato anche in Euro, con arrotondamento per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi di Euro, per eccesso se superiore. I codici tributo da utilizzare dal 1° gennaio 1999 sono i seguenti:
115T |
I.R. contratti di locazione fabbricati I° annualità |
112T |
I.R. contratti di locazione fabbricati annualità successive |
107T |
I.R. contratti di locazione fabbricati intero periodo |
114T |
I.R. contratti di locazione proroghe |
110T |
I.R. contratti di locazione cessioni |
113T |
I.R. contratti di locazione risoluzioni |
La causale è R.P. registrazione di atti pubblici o privati.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.
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