li’, 06/10/1998

CIRCOLARE 212/98

OGGETTO: I DIRIGENTI DEI COMUNI E LA LEGGE BASSANINI TER.

La legge 16/06/98, n.191, cosiddetta Bassanini ter, modifica alcune disposizioni della legge 15/05/97, n.127, meglio conosciuta come Bassanini bis, relative al rapporto di pubblico impiego del personale degli Enti locali.

Le disposizioni che, in questa sede, ci si propone di analizzare sono contenute nell’art.6 della legge 127/97 e comportano sostanziali modifiche all’art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, sulle autonomie locali.

In materia di Edilizia e Urbanistica, infatti, la lettera f) del II° comma del sopracitato articolo attribuisce ai dipendenti dell’Amministrazione Comunale con qualifica dirigenziale competenze in ordine a "provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie".

Con la Bassanini ter viene, altresì, introdotta la lettera f)bis che sostanzialmente recepisce un principio già da tempo consolidato in giurisprudenza, secondo il quale " sebbene l’art.18 comma 7, legge 28 febbraio 1985 n.47 attribuisca al sindaco la competenza ad adottare l’ingiunzione di demolizione, tale attribuzione non permane alla luce dell’art.51, legge 8 giugno 1990 n. 142, che, attesa la nuova organizzazione complessiva dell’ente locale, pone una "summa divisio" tra organi di governo (elettivi), preposti agli atti di indirizzo e di controllo, ed i dirigenti, preposti agli atti di gestione ordinaria di tutte le altre funzioni amministrative, nei quali ultimi rientra senz’altro il provvedimento di specie in quanto atto di vigilanza sul territorio" (T.A.R. Lazio, sez. II, 19 settembre 1994, n.1052).

In conformità a tale orientamento, infatti, la nuova normativa attribuisce ai suddetti dirigenti la competenza in ordine a tutti i "provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale".

Degna di nota è, poi, un’altra novità legislativa introdotta dalla Bassanini ter, novità che va incontro alle esigenze dei comuni di piccole dimensioni e sprovvisti di personale con qualifica dirigenziale.

In tale modo, al terzo comma della legge n. 142/90 vengono aggiunte diverse disposizioni:

Al riguardo già la legge 127/97 prevedeva che i responsabili degli uffici e dei servizi, nei comuni di piccole dimensioni e privi di dirigenti, svolgessero automaticamente, obbligatoriamente e gratuitamente le funzioni spettanti a questi ultimi.

Con la nuova formulazione della norma, invece, nei comuni in questione, le funzioni attribuite ai dirigenti possono (e, quindi, non devono necessariamente) essere attribuite, con motivato provvedimento del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

Si elimina in tal modo quella sorta di automatismo che caratterizzava la vecchia formulazione per passare nel nuovo testo ad un’attribuzione di funzioni effettiva e concreta attraverso l’adozione di un provvedimento motivato da parte del sindaco e, quindi, rimesso al suo prudente e discrezionale apprezzamento.

Non solo: si ricorda che la norma in questione fa salva la disposizione di cui all’art.17, comma 68 della legge Bassanini bis, secondo la quale "il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco".

Pertanto, nei piccoli comuni spetta in concreto proprio al Primo Cittadino la scelta tra funzionari responsabili di uffici e servizi (ma di qualifica funzionale inferiore rispetto ai dirigenti) e segretario comunale ai fini dell’attribuzione delle funzioni in questione.

A tal fine, va segnalato che la norma nella sua nuova formulazione prevede, altresì, indennità di funzione a favore del personale interessato, diverse a seconda delle disponibilità di bilancio di ogni singolo comune, il tutto comunque in attesa di apposita definizione contrattuale.

Si sottolinea, da ultimo, anche il caso in cui più comuni abbiano stipulato una convenzione per l’esercizio associato di funzioni amministrative o di servizi: al riguardo la nuova normativa introduce indennità a favore dei funzionari in questione -dipendenti di uno dei comuni convenzionati- che prestino il loro operato anche negli altri comuni aderenti all’accordo, il tutto a carico di questi ultimi secondo le modalità stabilite nella convenzione predetta.

In conclusione, degna di nota è la previsione di indennità -nel caso in cui più comuni abbiano stipulato una convenzione per l’esercizio associato di funzioni amministrative o di servizi- a favore di responsabili di uffici e servizi dipendenti di uno dei suddetti comuni, il tutto a carico degli altri Enti convenzionati secondo le modalità concordemente stabilite.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

A cura dell’Avv. Paolo Cisa di Gresì.

ENTI REV S.r.l.


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