li, 08/06/1998
CIRCOLARE 206/98
OGGETTO:
IL DECRETO LEGISLATIVO 31/03/1998, N.80: NOVITA NELLAMBITO DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.Con il decreto legislativo 31/03/1998, n.80, emanato dal Governo su delega del Parlamento ex. art.11, comma IV, legge 15/03/1997, n.59, vengono introdotte importanti novità nellambito del nostro ordinamento giuridico e, soprattutto, in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (artt.33-35).
In questa sede, ci si propone di analizzare specificatamente gli artt. 34 e 35, che contengono disposizioni di grande portata innovativa, in materia di Edilizia ed Urbanistica.
Fatta questa premessa introduttiva e data limportanza della normativa in questione, è necessario, in primo luogo, analizzare puntualmente le disposizioni partendo proprio dalla lettura delle norme.
Lart.34 dispone: "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia.
Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti delluso del territorio.
Nulla è innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione dellindennità in conseguenza delladozione di atti di natura espropriativa o ablativa".
Il successivo art.35, poi, reca: " Il giudice amministrativo, nelle controversi e devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.
Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali lamministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dellavente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, col ricorso previsto dallarticolo 27, primo comma, n.4, del testo unico approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.
Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre lassunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché della consulenza tecnica dufficio, esclusi linterrogatorio formale ed il giuramento. Lassunzione dei mezzi di prova e lespletamento della consulenza tecnica dufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.
Lart. 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano riservate allautorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dellincidente di falso".
Sono abrogati larticolo 13 della legge 19 febbario 1992, n. 142, ed ogni altra disposizione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente allannullamento di atti amministrativi nelle materie di cui al comma 1.
E necessario, innanzitutto, evidenziare quali siano i criteri, che il Legislatore ha individuato nella legge delega al Governo, l. 59/97.
A questo proposito, lart.11, comma IV, lett. g) della sopracitata legge dispone "lestensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti".
In tal modo, il Legislatore, anche ai fini del riequilibrio del carico giudiziario tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo, ha provveduto ad una risistemazione delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
A tale riguardo, si ricorda che, prima della riforma introdotta col decreto in commento, ai T.A.R. era demandata la giurisdizione esclusiva in materia di controversie relative a provvedimenti con i quali è data o negata la concessione edilizia, alla determinazione del contributo di costruzione, nonché allapplicazione delle sanzioni previste allart.16, legge 28/01/1977, n.10.
Invece, con la nuova disciplina introdotta dal decreto in commento, tutte le controversie inerenti atti, comportamenti e provvedimenti della Pubblica Amministrazione in materia Urbanistica ed Edilizia - fatti salvi i casi che rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque e quelli che riguardano la determinazione o corresponsione dellindennità di espropriazione o comunque connessi alladozione di provvedimenti ablatori - sono conferite al Giudice Amministrativo.
In tal modo, questultimo decide, nellambito sopra delineato, anche sulle domande relative al risarcimento del danno e particolarmente di quello conseguenziale, ossia determinato dallannullamento di atti amministrativi.
Proprio in ordine a questa prima considerazione preme sottolineare che, in tal modo, si compromette e si mette in discussione la distinzione cardine del nostro ordinamento giuridico tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, su cui si fonda il riparto della giurisdizione fra Autorità Giudiziaria Ordinaria ed Amministrativa.
In sostanza, si attribuisce a questultima lintera materia Edilizia ed Urbanistica, sia con riferimento agli interessi legittimi che, già tradizionalmente , le competevano, sia con riferimento ai diritti soggettivi.
Non solo, ma il II comma dellart.34 fornisce addirittura criteri per delimitare meglio detta materia, individuando, come ambito generale della stessa, "tutti gli aspetti delluso del territorio".
Ciò premesso, sembra opportuno affrontare le problematiche che, già sin dora, questa nuova disciplina ha sollevato.
Al riguardo, la prima questione di un certo rilievo e che sicuramente sarà al più presto affrontata dalla giurisprudenza, riguarda il caso del risarcimento del danno conseguente alla cosiddetta "occupazione acquisitiva" e quello dellannullamento del decreto di espropriazione.
Ad un primo esame, sembrerebbe trattarsi, in entrambe le fattispecie, di giurisdizione del giudice amministrativo.
Infatti, per quanto riguarda la prima ipotesi, trattandosi di domanda risarcitoria conseguente ad un comportamento posto in essere dalla Pubblica Amministrazione, si dovrebbe applicare il comma I dellart.34, secondo il quale il giudice amministrativo decide anche in relazione alle controversie su "comportamenti" dellAmministrazione stessa; con riferimento, invece, al secondo caso prospettato il IV comma dellart.35 devolve espressamente al giudice amministrativo tutte le controversie relative al risarcimento del danno conseguente allannullamento di atti amministrativi, quali per lappunto i decreti di espropriazione.
In entrambe le ipotesi, però, sussiste un problema di coordinamento con lart.34, comma II, lettera b), che ha affidato al giudice ordinario "le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dellazione di atti di natura espropriativa od ablativa".
Problema analogo si propone anche in relazione alle domande possessorie conseguenti a "comportamenti" sine titulo della Pubblica Amministrazione quali ad esempio le occupazioni di immobili altrui.
Per quanto riguarda, poi, il disposto dellart.35 del D. Lg. in esame, preme ancora sottolineare la necessità di coordinare i due commi della norma: il primo, infatti, attribuisce al giudice amministrativo il potere di disporre il risarcimento del danno, mentre il secondo gli conferisce la facoltà di stabilire i criteri in base ai quali lAmministrazione, qualora sia soccombente, deve proporre allavente diritto il pagamento di una somma entro un congruo termine.
A tale riguardo, è necessario evidenziare, tenuto conto delloperatività in ambito processuale del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che tale facoltà conferita al giudice amministrativo può essere utilizzata nel solo caso di generica domanda di condanna al risarcimento del danno con lesclusione, viceversa, delle ipotesi nelle quali sia espressamente richiesta la determinazione della somma.
In conclusione, si ricorda che tale nuova disciplina entrerà in vigore a partire dal 01/07/1998 e che il Legislatore, indicando tale data, ha inteso fare riferimento al momento in cui sorge il diritto in contestazione e non a quello in cui è presentata la domanda, il tutto al fine di evitare domande proposte successivamente al solo scopo di adire lautorità giudiziaria amministrativa piuttosto che quella ordinaria.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
A cura dellAvv.to Paolo Gresì.
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