lì, 29/05/98
CIRCOLARE 205/98OGGETTO: FINANZIARIA 1998 - ULTERIORI CHIARIMENTI SULLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER L'EDILIZIA.
Con la circolare interministeriale (Finanze-Lavori pubblici) n. 121/E dell'11 maggio 1998, l'Amministrazione ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'art.1 della legge n. 449/97 relativo alla detrazione d'imposta del 41%, prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In riferimento a tale argomento il ministero delle Finanze aveva già provveduto a pubblicare la circolare n. 57/E del 24 febbraio 1997.
Con questa informativa si intende affrontare quanto riportato dalla circolare interministeriale 121/E, per dare alcune delucidazioni al contribuente che intende usufruire del bonus in questione.
Nulla di nuovo viene detto in merito al contribuenti che possono usufruire della detrazione, pertanto brevemente si ricorda che i soggetti interessati sono: possessori (proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale) e detentori (inquilino e comodatario) dell'unità immobiliare oggetto di interventi, nonché soci di cooperative non a proprietà indivisa e a proprietà indivisa, imprenditori individuali (anche agricoli), soggetti di cui all'art.5 del TUIR (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, soggetti ad essi equiparati e imprese familiari).
Come noto, nel caso i lavori vengano effettuati dall'inquilino o dal comodatario, il contratto che attribuisce il diritto alla detenzione dell'immobile deve essere registrato. Gli estremi di registrazione devono quindi essere riportati sul modulo di comunicazione di inizio dei lavori da trasmettere al Centro servizio.
Tale procedura non è da seguirsi qualora le spese a fronte di interventi edilizi siano sostenute dal familiari conviventi dei detentore o possessore dell'immobile. Infatti nella fattispecie non è prevista l'esistenza di un sottostante contratto di comodato, di conseguenza nessuno estremo di registrazione va indicato nell'apposito spazio del modulo di cui sopra (sembrerebbe infatti eccessivo dover stipulare un contratto di comodato tra marito e moglie o tra padre e figlio che vivono sotto lo stesso tetto).
La circolare interministeriale in oggetto ha previsto che la detrazione d'imposta, per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta pure al promissario acquirente dell'immobile, semprechè sussistano tutte le condizioni richieste.
Al riguardo è necessario che:
N.B. Per l'esecuzione dei lavori non è richiesta l'autorizzazione del promittente venditore.
La detrazione compete pure all'imprenditore edile che effettua interventi di recupero edilizio su un'unità immobiliare tenuta a propria disposizione. Nel caso in questione l'imprenditore, in forza di quanto previsto dall'art.3, comma 3, DPR n. 633/72, dovrà emettere regolare fattura.
E' da ritenersi che il diritto alla detrazione riguardi sia l'acquisto di materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori, sia le spese sostenute per il personale impiegato nonché, ovviamente, le spese di interventi realizzati da altre imprese.
Le spese relative all'utilizzo del proprio personale non devono essere comprovate da un pagamento effettuato tramite bonifico bancario in quanto, nel caso di verifiche, si potrà far riferimento alla contabilità tenuta dall'impresa.
Secondo le nuove precisazioni, il contribuente che intende eseguire i lavori di ristrutturazione edilizia in proprio senza alcun ausilio, ha comunque diritto a beneficiare della detrazione d'imposta del 41% relativamente alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati.
Come sopra detto possono usufruire dell'agevolazione anche i soci di cooperative a proprietà divisa ed indivisa. 1 primi rientrano nella categoria dei possessori e quindi dovranno seguire le 'disposizioni per questi previste, inoltre il possesso dell'unità immobiliare da parte del singolo socio dovrà risultare da uno specifico verbale di assegnazione dell'unità immobiliare da parte della cooperativa.
Il suddetto verbale deve essere registrato e gli estremi vanno riportati negli appositi spazi del modulo di comunicazione di inizio lavori.
I soci di cooperative a proprietà indivisa rientrano, invece, nella categoria dei detentori e, come tali, hanno l'obbligo di allegare al modulo di comunicazione anche la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori rilasciata dalla cooperativa.
La detenzione dell'unità immobiliare da parte del singolo socio deve almeno risultare da uno specifico verbale della cooperativa.
Tale verbale deve essere regolarmente registrato e i relativi estremi sono da indicare nell'apposito spazio dei modulo di comunicazione di inizio lavori.
La circolare ha precisato che qualora un edificio sia posseduto per intero da un unico proprietario, ed in esso siano rinvenibili parti comuni (art.1117 C.c.) a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, il soggetto in questione ha comunque diritto a beneficiare del bonus per i lavori effettuati sulle suddette parti, pur non configurandosi dal punto di vista giuridico la comunione prevista dal Codice civile.
Se i lavori di recupero edilizio interessano sia l'abitazione sia la pertinenza, per individuare la misura della detrazione è necessario verificare le seguenti possibili situazioni:
Nel primo caso, il contribuente calcola la detrazione su un importo massimo di L. 300.000.000 (di cui 150.000.000 relativi all'abitazione, 150.000.000 relativi alla pertinenza) sia per il 1998 sia per il 1999.
Nel secondo caso, la detrazione è invece consentita su un importo massimo di L. 150.000.000 sempre per ciascun anno.
A disposizione per ogni ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.
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