li’, 28/04/1998

CIRCOLARE 200/98

OGGETTO: Evoluzioni giurisprudenziali in merito alla concessione edilizia in sanatoria.

La concessione edilizia in sanatoria è un istituto che consente, al soggetto che ne presenti formale istanza, di sanare le opere costruite abusivamente evitando l’applicazione delle previste sanzioni e,quindi ,estinguendo l’illecito sia sotto il profilo amministrativo che penale.

A tal fine la legge 28 febbraio 1985, n. 47 dispone all’art.13: "fino alla scadenza di cui all’art.7, terzo comma ,per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell’ordinanza del Sindaco di cui al primo comma dell’art.9, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al primo comma dell’art.12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell’art.10 e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso può ottenere la concessione o l’autorizzazione in sanatoria quando l’opera eseguita in assenza di concessione o autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento di realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della domanda".

La norma di legge, quindi, richiede la c.d. "doppia conformità" dell’opera agli strumenti urbanistici approvati ovvero il mancato contrasto con quelli adottati, sia al momento in cui l’opera è stata realizzata, sia al momento in cui è presentata istanza di concessione in sanatoria, il tutto, però, in subordine al pagamento del doppio degli oneri concessori a titolo di oblazione, come specificato al terzo comma del succitato articolo.

Sussistendo questi presupposti, il Comune è tenuto al rilascio di tale provvedimento concessorio, il quale sana l’illecito amministrativo realizzato in precedenza.

Questa, pertanto, è la disciplina attualmente vigente in materia di concessione edilizia in sanatoria.

A tale riguardo,però , è necessario rilevare che la più autorevole giurisprudenza amministrativa è intervenuta (e tale orientamento è stato attualmente ribadito) con una pronuncia, che, sulla base di principi costituzionalmente garantiti del nostro ordinamento giuridico, ha portato novità sostanziali di grande importanza.

Il Consiglio di Stato,infatti ,ha affermato che "la concessione edilizia in sanatoria è istituto dedotto dai principi generali attinenti al buon andamento ed all’economia dell’azione amministrativa, e consiste nell’obbligo di rilasciare la concessione quando sia regolarmente richiesta e conforme alle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio, anche se l’opera alla quale si riferisce sia già stata realizzata abusivamente; pertanto, tale generale istituto resta fermo anche successivamente alla previsione espressa della concessione in sanatoria dicui all’art.13, l. 28 febbraio 1985 n. 47 (Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 1995, n.238 , in "ForoAmministrativo" ,1995 ,pag. 349).

La sentenza riveste notevole importanza, in quanto sulla base del principio del "buon andamento" (art.97 della Costituzione) e dell’economicità dell’azione amministrativa, osserva che, secondo buon senso e considerato che il provvedimento di cui si discute è un’autorizzazione postuma, non si può negarne il rilascio qualora l’opera risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento dell’istanza: infatti, non sussistendo in tal caso la doppia conformità, la disciplina vigente imporrebbe l’irrogazione della demolizione, ma non impedirebbe la ricostruzione della stessa opera sulla base di un nuovo provvedimento concessorio.

Si realizza, in tal modo, un parziale svuotamento dell’art.13 della legge 47/85, che costituirebbe, secondo l’orientamento di cui si discute, una norma di salvaguardia contro l’inerzia amministrativa rendendo inopponibili al richiedente i mutamenti degli strumenti urbanistici, purché la conformità agli stessi sussista al momento della realizzazione dell’immobile ed al momento della presentazione dell’istanza.

La condizione per il rilascio della concessione in sanatoria, ossia una concessione "a posteriori", è quindi, la conformità dell’opera alla disciplina urbanistica vigente al momento della comunicazione del provvedimento.

Le obiezioni che a tale orientamento si potrebbero sollevare sono molteplici: in primo luogo, è bene sottolineare che, nella sentenza precitata, l’istituto in questione trae fondamento dal principio costituzionale dell’art.97, ma prescinde completamente dal principio cardine del nostro ordinamento, anch’esso recepito a livello costituzionale, che è il principio di legalità (art.25 della Cost.).

Si ricorda, poi ,che sulla base di altri principi generali, quali quello di tipicità e nominatività degli atti amministrativi, non sembra possibile che l’amministrazione possa esercitare il potere di sanatoria al di là dei limiti legislativamente imposti.

A tale riguardo, è necessario ancora ribadire che il Consiglio di Stato ha legittimato una concessione edilizia in sanatoria un pò anomala, in quanto, a differenza di quanto previsto dall’art.13, della legge 47/85, non estingue totalmente l’illecito e, quindi, non elimina le conseguenze che da questo derivano innanzitutto sotto il profilo penale, come disciplinato dall’art.20 della stessa legge.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

A cura dell’Avv.to Paolo Gresì.

ENTI REV S.r.l.


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