li’, 06/04/1998

CIRCOLARE 197/98

OGGETTO: Detrazione 41% per interventi edilizi: pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale.

Come noto, la Finanziaria 98 ha previsto una detrazione d’imposta (41% su un massimo di £. 150 milioni) a favore dei soggetti che nel 1998 e 1999 sostengono spese inerenti al recupero del patrimonio edilizio.

Per godere del bonus in questione, il contribuente deve adempiere ad alcuni obblighi elencati in un regolamento predisposto dal Ministero delle finanze e dei lavori pubblici.

Tali obblighi consistono nella trasmissione agli organi competenti di una serie di documenti e nella conservazione di altri che attestino la spesa sostenuta ed i pagamenti effettuati.

Il regolamento in questione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998 ed entrerà in vigore il 28 marzo 1998 (15 giorni dopo la pubblicazione).

 

 

Si elencano sinteticamente i documenti che il contribuente deve trasmettere al Centro di servizio competente prima di iniziare i lavori:

1) apposito modulo sul quale va indicata la data in cui avranno inizio i lavori, i dati catastali dell’immobile ed eventualmente gli estremi dell’atto che ne attribuisce il diritto alla detenzione;

2) fotocopia della concessione, autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori;

3) fotocopia della domanda di accatastamento (per i fabbricati non ancora iscritti al catasto);

4) fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI relativa all’anno 1997, se dovuta;

5) fotocopia della tabella millesimale di ripartizione delle spese e deliberazione assembleare (solo per i lavori sulle parti comuni del condominio);

6) dichiarazione rilasciata dal proprietario dell’immobile nella quale acconsente all’esecuzione dei lavori (es. per i lavori eseguiti dall’inquilino).

 

 

Prima di iniziare i lavori, il contribuente deve comunicare all’ASL, tramite raccomandata, le seguenti informazioni:

  1. ubicazione dei lavori da effettuare e committente;
  2. natura delle opere da realizzare;
  3. impresa esecutrice delle opere ed assunzione di responsabilità, da parte dell’impresa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro ed in materia di contribuzione del lavoro;
  4. data di inizio lavori.

 

 

Il contribuente che ha iniziato i lavori prima dell’entrata in vigore del regolamento cioè prima del 28 marzo 1998, deve trasmettere i documenti di cui sopra e fare la comunicazione all’ASL entro il 7 maggio 1998 (40 giorni dall’entrata in vigore del regolamento).

 

7 Maggio 1998: Ultima data per la trasmissione della documentazione e

comunicazione all' ASL per i lavori iniziati prima del 28 marzo 1998

 

ESEMPIO 1: Il contribuente ha iniziato i lavori edilizi il 10 marzo, cioè prima dell’entrata in vigore del regolamento (28 marzo 1998), dovrà quindi trasmettere i documenti e fare la comunicazione all’ASL entro e non oltre il 7 maggio 1998; questa scadenza vale anche se gli interventi agevolabili sono iniziati nel 1997 o in anni precedenti.

ESEMPIO 2: Il contribuente che ha iniziato i lavori dal 28 marzo 1998 in poi deve trasmettere i documenti previsti e fare la comunicazione all’ASL prima di iniziare i lavori.

 

ATTENZIONE La circolare ministeriale n. 57/E ha chiarito che la mancata allegazione dei documenti previsti o l’inesatta compilazione del modello di comunicazione comporta la decadenza del diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non risponde entro il termine indicato dall’ufficio; questa forma di regolarizzazione non è applicabile ai casi di mancata presentazione del modello.

 

 

Il contribuente deve conservare ed eventualmente esibire all’Amministrazione, le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; deve inoltre conservare la ricevuta del bonifico bancario con il quale è stato eseguito il pagamento.

 

 

Il Legislatore ha previsto dei casi nei quali il diritto alla detrazione decade:

  1. mancato adempimento degli obblighi di trasmissione dei documenti previsti e della comunicazione all’ASL entro i termini stabiliti;
  2. esecuzione dei pagamenti secondo modalità diverse dal bonifico bancario;
  3. esecuzione di opere edilizie diverse da quelle comunicate;
  4. violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, e delle norme in materia di obbligazioni contributive.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI-REV S.r.l.


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