li, 18/03/1998
CIRCOLARE 192/98
OGGETTO:
LE NOVITA INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 1998 IN MATERIA EDILIZIALa legge finanziaria per lanno 1998, 27 dicembre 1997, n. 449, ha introdotto sostanzialmente due modifiche in materia edilizia alla legge 23 dicembre 1996, n. 602 (legge finanziaria per lanno 1997).
A)
In primo luogo, in tema di condono, tale nuova normativa sostituisce alcune norme della legge suddetta concernenti la questione degli interessi legali sugli importi dovuti in caso di mancato pagamento della prescritta oblazione per coloro che hanno presentato domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria.Lart. 39, 1 comma, della legge 23.12.1994, n. 724 e s.m.i. prevede lapplicazione dei capi IV e V della legge 47/85 - disposizioni in materia di condono - alle opere abusive ultimate entro il 31.12.93 che non comportassero aumenti di volumetria superiori al 30% o a 750 mc.
Il III comma di tale disposizione, poi, disciplina la misura delloblazione, il V scandisce i tempi di pagamento ed il VI, infine, stabilisce che, nel caso di mancata corresponsione dellintera somma, sia versato entro il 31.03.96 il triplo della differenza tra quanto dovuto e quanto versato.
Nel sistema previgente era, altresì, previsto che i mancati pagamenti nei termini comportassero lapplicazione, per colui che richiedeva la sanatoria, dellinteresse legale annuo sugli importi dovuti nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 662/96.
Linnovazione introdotta dalla legge 449/97 comporta una riduzione del termine entro il quale devono essere corrisposti gli interessi legali a 60 giorni dalla notifica, da parte del Comune interessato, dellobbligo di pagamento e - cosa ancor più interessante - la possibilità di scandire il pagamento in un numero massimo di 5 rate trimestrali di pari importo.
Va, inoltre, sottolineato che il tutto è subordinato alliniziativa dellinteressato che, entro 30 giorni dalla notifica dellobbligo di pagamento, dovrà presentare al Comune il prospetto delle rate comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima (rata) e lattestazione dellavvenuto versamento di questultima.
La legge ribadisce, inoltre, confermando quanto già previsto dalla 662/96, che il rilascio della concessione o dellautorizzazione in sanatoria è subordinato allavvenuto pagamento dellintera oblazione, degli interessi legali e degli oneri concessori, qualora dovuti.
B)
Il secondo punto sul quale lintervento normativo in esame apporta delle modifiche concerne la disciplina delle opere costruite su aree sottoposte a vincolo.Al riguardo, lart. 32, L. 47/85 dispone che, fatte salve le opere non suscettibili di sanatoria (lart. 33, L. 47/85), in relazione a tali costruzioni, il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Lart. 1, comma X, della legge 449/97 si pone come norma interpretativa della disposizione precitata, precisando che le Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, nella formulazione dei pareri, devono attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dellAmministrazione stessa.
Al riguardo, è bene sottolineare che il parere di cui si discute ha una grande rilevanza nel procedimento in questione, dal momento che, qualora negativo, sarebbe ostativo al rilascio della concessione o autorizzazione.
In sostanza, costituendo un vero e proprio atto dellAmministrazione, esso è, pertanto, impugnabile avanti al Giudice Amministrativo, come afferma la giurisprudenza amministrativa più recente (T.A.R. Emilia Romagna, II sezione, 5 novembre 1996, n. 350).
Limportanza dellintervento normativo in questione, in ogni caso, va individuata nella delimitazione dellambito di competenza dellAmministrazione preposta alla tutela di un determinato vincolo, ossia la valutazione esclusiva della compatibilità dellintervento edilizio per il quale è richiesta la sanatoria con lo stato dei luoghi in relazione alle specifiche attribuzioni dellEnte.
Ciò, soprattutto, in considerazione del fatto che tale valutazione è espressione di discrezionalità tecnica dellAmministrazione e quindi non è censurabile nel merito.
A questo proposito la giurisprudenza è costante nel ritenere necessario che lAmministrazione offra congrua e logica motivazione in relazione alle scelte effettuate nel parere, al fine di rendere comprensibile il processo valutativo seguito.
A tale proposito, si ricorda, inoltre, che in riferimento allimposizione del vincolo, la giurisprudenza si divide in due orientamenti contrapposti.
Secondo quello più rigoroso, il parere favorevole dellAmministrazione sarebbe sempre necessario nel caso di opere abusive che insistono in zone sottoposte a vincolo, sia che questo preesista alla costruzione, sia che sia imposto successivamente, secondo il principio in base al quale si deve far riferimento alla normativa vigente al momento delladozione dellatto (T.A.R. Lazio, sezione II, 19 ottobre 1994, n. 1291).
Secondo laltro orientamento, invece, il vincolo deve sussistere prima dellesecuzione dellopera per la quale è richiesta la sanatoria (Cons. Stato, VI sezione, 5 marzo 1997, n. 356).
Ne consegue, pertanto, che qualora il vincolo sia successivo alla costruzione del manufatto abusivo, non è necessario, per il rilascio della concessione in sanatoria, il preventivo parere favorevole dellEnte preposto.
A disposizione per ogni altro eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.
A CURA DI PAOLO CISA ASINARI DI GRESY
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