li, 12/03/1998
CIRCOLARE 191/98
OGGETTO:
ART. 25 L.U.R. N.56/77 REGIME GIURIDICO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN PARTICOLARE PER LE RESIDENZE RURALILa problematica relativa alla gratuità o allonerosità della concessione edilizia in zona agricola è stata ampiamente dibattuta soprattutto in riferimento alle c.d. residenze rurali dal momento che lart.9 della L. 10/77, da cui lart. 25 della L.U.R. trae origine e fondamento, si riferisce espressamente alle opere da realizzare in zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dellimprenditore agricolo a titolo principale.
Tali opere, infatti, oltre a dover rispettare i rigorosi limiti di densità fondiaria previsti dallart. 25 citato, per poter beneficiare del requisito eccezionale della gratuità della concessione, devono essere necessariamente realizzate da un imprenditore agricolo a titolo principale, da un coltivatore diretto o comunque da un soggetto compreso nellambito delle categorie previste dallart. 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153.
Questa impostazione, che, ai fini della gratuità dellatto concessorio, richiede rigorosamente, sia lo status di imprenditore agricolo a titolo principale da parte del titolare, sia loggettiva strumentalità delle opere da eseguire alla conduzione del fondo e alle esigenze dellimpresa agricola, è stata fatta propria anche dalla giurisprudenza di molti T.A.R locali e dal Consiglio di Stato.
In particolare, è degno di nota che la massima Autorità Giurisdizionale Amministrativa, in riferimento alla problematica in oggetto, abbia affermato:
Il Sindaco richiede legittimamente il pagamento degli oneri contemplati dallart. 3 L. 28 gennaio 1977 n.10 per il rilascio della concessione edilizia relativa alla costruzione di un immobile destinato a residenza di un imprenditore agricolo, il quale non abbia dimostrato di possedere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dellart. 12, L. 9 maggio 1975, n. 153 (Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 1990, n. 682; nello stesso senso, di recente, Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, sez. giurisdiz., 16 maggio 1996, n. 131, T.A.R. Calabria, Catanzaro, 14 novembre 1994, n. 1075, T.A.R. Abruzzo, LAquila, 16 dicembre 1994, n. 864).
Inoltre, sullo stesso argomento, il Consiglio di Stato, sulla scorta del rigoroso orientamento sopra enunciato, ha affermato che lesonero del versamento del contributo di cui allart. 9 L. 28 gennaio 1977 n. 10 per il rilascio di una concessione edilizia presuppone la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dellart. 12 L. 9 maggio 1975 n. 153, che non può essere posseduta da una persona giuridica, precisando altresì che la normativa comunitaria che impone lestensione della nozione di imprenditore agricolo principale anche a soggetti che non sono persone fisiche concerne esclusivamente le condizioni per laccesso alle provvidenze disposte dalla C.E.E. per lagricoltura (Cons. Stato, sez. VI, 19 luglio 1996, n. 960).
ENTI REV S.r.l.
| Hosted by: |
Copyright © 1998 by Cnnet Internet Provider - Info: info@cnnet.it Miglior Risoluzione: 800 * 600 - Colori: 16 bit |