li’, 05/03/1998

CIRCOLARE 190/98

OGGETTO: ATTIVITA’ DI SPETTACOLO - DETERMINAZIONE DELL’IVA FORFETTARIA

 

NORMATIVA IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 1997

L’impresa, che esplica un’attivita’ di spettacolo soggetta alla relativa imposta sugli spettacoli, prevista dal DPR 640/1972, può usufruire di una detrazione forfetaria IVA pari a due terzi da determinarsi sull’IVA dovuta a debito tenendo conto anche di incassi non specificamente legati all’attività di mero spettacolo. Alla determinazione, liquidazione e versamento, unitamente all’imposta dello spettacolo, provvede l’agente SIAE sulla base di una specifica modulistica.

La base imponibile IVA è determinata dal corrispettivo richiesto per assistere allo spettacolo al lordo di eventuali somministrazioni di bevande (o pasti) tenendo conto anche di altri proventi quali il servizio di guardaroba, il parcheggio, e le consumazioni non previste nel biglietto di entrata.

Sino al 31 dicembre 1997 l’impresa la quale, in un determinato periodo dell’anno, ha conseguito un fatturato la cui imposta a debito è pari a:

- attivita’ di spettacolo IVA a debito lire 2.400.000

- attivita’ connesse (seconda consumazione ecc.) IVA a debito lire 900.000

- totale IVA a debito lire 3.300.000

- detrazione forfetaria 2/3 lire 2.200.000

- da versare lire 1.100.000

Qualora vi siano fatture di pubblicità o sponsorizzazione, sull’imposta IVA a debito è dovuta una detrazione forfetaria pari ad 1/10 - art. 2 decreto legge n. 557/1993.

 

NOVITA’: le modifiche all’art. 74, 5° comma, relative al sistema di detrazione, sono:

 

FINO AL 31/12/1998

PROVENTI SOGGETTI A IMPOSTA DI SPETTACOLO .................................2/3

DAL 1999

PROVENTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI SPETTACOLO ..............................50%

 

PRESTAZIONI PUBBLICITARIE E SPONSORIZZAZIONI .......................1/10

INCASSI ACCESSORI, ESCLUSI DALLA BASE IMPONIBILE

DELL’IMPOSTA DELLO SPETTACOLO, QUALI LA GESTIO- ................1/10

NE DEL BAR (ESCLUSA DAL BIGLIETTO DI ENTRATA),

GUARDAROBA, PARCHEGGIO,...

 

Nel 1998 l’impresa che ha conseguito un fatturato, in un dato periodo, la cui imposta a debito è di:

- attività di spettacolo IVA a debito lire 2.400.000

- attività connesse (seconda consumazione ecc.) IVA a debito lire 900.000

- detrazione forfetaria 2/3 su 2.400.000 lire 1.600.000

- detrazione 1/10 su 900.000 lire 90.000

- da versare lire 1.610.000

 

Rispetto alla stessa situazione del 1997 è dovuta una maggiore imposta di lire 510.000;
il carico tributario sarà più pesante nel 1999 in quanto la detrazione, attualmente prevista di 2/3, sarà pari al 50%. Per le operazioni relative alla pubblicità e sponsorizzazione la detrazione forfetaria è pari al 10% con l’obbligo della emissione e registrazione della fattura.

 

RINUNCIA AL COMUNICAZIONE VALIDITA’ DELL’OPZIONE

SISTEMA ALL’UFFICIO IVA 5 ANNI (NON PIU’ 3) FINO

FORFETARIO E ALLA SIAE A REVOCA

In presenza di beni ammortizzabili la revoca non è possibile per tutto il periodo previsto dall’art. 19-bis 2 (cinque anni o dieci se trattasi di fabbricato).

 

Considerazioni: l’azienda deve valutare se convenga ancora persistere nel sistema forfetario tenendo conto che:

 

Per ‘l’ente non commerciale’ (associazioni sportive, circoli culturali, pro loco ecc.), il quale si avvale delle agevolazioni previste - legge n. 398/1991 - la detrazione forfetaria è confermata a 2/3 dell’IVA a debito ed è applicabile su tutte le tipologie di incassi comprese le fatture relative alla pubblicità.

A disposizione per ogni altro eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.


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