li, 05/03/1998
CIRCOLARE 190/98
OGGETTO:
ATTIVITA DI SPETTACOLO - DETERMINAZIONE DELLIVA FORFETTARIA
NORMATIVA IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 1997
Limpresa, che esplica unattivita di spettacolo soggetta alla relativa imposta sugli spettacoli, prevista dal DPR 640/1972, può usufruire di una detrazione forfetaria IVA pari a due terzi da determinarsi sullIVA dovuta a debito tenendo conto anche di incassi non specificamente legati allattività di mero spettacolo. Alla determinazione, liquidazione e versamento, unitamente allimposta dello spettacolo, provvede lagente SIAE sulla base di una specifica modulistica.
La base imponibile IVA è determinata dal corrispettivo richiesto per assistere allo spettacolo al lordo di eventuali somministrazioni di bevande (o pasti) tenendo conto anche di altri proventi quali il servizio di guardaroba, il parcheggio, e le consumazioni non previste nel biglietto di entrata.
Sino al 31 dicembre 1997 limpresa la quale, in un determinato periodo dellanno, ha conseguito un fatturato la cui imposta a debito è pari a:
- attivita di spettacolo IVA a debito lire 2.400.000
- attivita connesse (seconda consumazione ecc.) IVA a debito lire 900.000
- totale IVA a debito lire 3.300.000
- detrazione forfetaria 2/3 lire 2.200.000
- da versare lire 1.100.000
Qualora vi siano fatture di pubblicità o sponsorizzazione, sullimposta IVA a debito è dovuta una detrazione forfetaria pari ad 1/10 - art. 2 decreto legge n. 557/1993.
NOVITA: le modifiche allart. 74, 5° comma, relative al sistema di detrazione, sono:
FINO AL 31/12/1998
PROVENTI SOGGETTI A IMPOSTA DI SPETTACOLO .................................2/3
DAL 1999
PROVENTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI SPETTACOLO ..............................50%
PRESTAZIONI PUBBLICITARIE E SPONSORIZZAZIONI .......................1/10
INCASSI ACCESSORI, ESCLUSI DALLA BASE IMPONIBILE
DELLIMPOSTA DELLO SPETTACOLO, QUALI LA GESTIO- ................1/10
NE DEL BAR (ESCLUSA DAL BIGLIETTO DI ENTRATA),
GUARDAROBA, PARCHEGGIO,...
Nel 1998 limpresa che ha conseguito un fatturato, in un dato periodo, la cui imposta a debito è di:
- attività di spettacolo IVA a debito lire 2.400.000
- attività connesse (seconda consumazione ecc.) IVA a debito lire 900.000
- detrazione forfetaria 2/3 su 2.400.000 lire 1.600.000
- detrazione 1/10 su 900.000 lire 90.000
- da versare lire 1.610.000
Rispetto alla stessa situazione del 1997 è dovuta una maggiore imposta
di lire 510.000;
il carico tributario sarà più pesante nel 1999 in quanto la detrazione, attualmente
prevista di 2/3, sarà pari al 50%. Per le operazioni relative alla pubblicità e
sponsorizzazione la detrazione forfetaria è pari al 10% con lobbligo della
emissione e registrazione della fattura.
RINUNCIA AL COMUNICAZIONE VALIDITA DELLOPZIONE
SISTEMA ALLUFFICIO IVA 5 ANNI (NON PIU 3) FINO
FORFETARIO E ALLA SIAE A REVOCA
In presenza di beni ammortizzabili la revoca non è possibile per tutto il periodo previsto dallart. 19-bis 2 (cinque anni o dieci se trattasi di fabbricato).
Considerazioni: lazienda deve valutare se convenga ancora persistere nel sistema forfetario tenendo conto che:
Per lente non commerciale (associazioni sportive, circoli culturali, pro loco ecc.), il quale si avvale delle agevolazioni previste - legge n. 398/1991 - la detrazione forfetaria è confermata a 2/3 dellIVA a debito ed è applicabile su tutte le tipologie di incassi comprese le fatture relative alla pubblicità.
A disposizione per ogni altro eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.
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