li’, 03/02/1998

CIRCOLARE 187 /98

OGGETTO : FINANZIARIA 1998 - LEGGE 27.12.97 - N.449,   DETRAZIONE DEL 41% IRPEF RELATIVA AL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.

Ai sensi dell’art. 1, della legge n. 449/97 (Finanziaria per il 1998), le persone fisiche che sopportano spese inerenti al recupero del patrimonio edilizio, hanno diritto ad una detrazione d’imposta ai fini IRPEF.

Si ricordano brevemente gli elementi rilevanti della disposizione:

* soggetti interessati: soggetti possessori o detentori dell’immobile (proprietari, conduttori, comodatari);

* detrazione massima prevista: 41% sulle spese sostenute sino ad un massimo delle stesse di lire 150 milioni;

* decorrenza: spese sostenute nel 1998 e nel 1999;

* spese ‘agevolabili’: spese inerenti al recupero del patrimonio edilizio.

Per poter usufruire di tale detrazione è necessario rispettare determinati obblighi elencati in una bozza di decreto, predisposto dal Ministero delle finanze e dei lavori pubblici ed ancora in attesa di pubblicazione. In questa circolare se ne anticipa il contenuto.

 

OBBLIGO DI TRASMISSIONE DOCUMENTI PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

 

Prima di iniziare i lavori, pena la decadenza del diritto alla detrazione, il contribuente deve trasmettere, mediante lettera raccomandata, al centro servizi competente, la seguente documentazione:

1) una comunicazione di inizio lavori, redatta su apposito modello (non ancora approvato);

2) le abilitazioni amministrative, quando necessarie, per l’esecuzione dei lavori;

3) la documentazione catastale riguardante l’immobile oggetto dei lavori

(dati catastali, e in mancanza, copia della domanda di accatastamento);

4) la prova di pagamento ICI relativa al 97 (se dovuta).

 

ATTENZIONE: se i lavori non sono eseguiti dal proprietario dell’immobile (ma ad esempio, dal locatario), occorre trasmettere anche:

A) la copia del contratto registrato (di locazione, di comodato, ecc...) che abilita alla detenzione dell’immobile in cui si intende eseguire i lavori;

B) la dichiarazione rilasciata dal proprietario dell’immobile nella quale si acconsente all’esecuzione dei lavori.

Nel caso si tratti di lavori condominiali occorre anche:

5) la tabella millesimale di ripartizione spese e la deliberazione assembleare;

6) la dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da un professionista abilitato qualora i lavori siano di importo superiore a L. 100 milioni;

7) comunicazione alle aziende sanitarie competenti (quando i lavori da eseguire lo richiedono).

 

GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

 

Bisogna conservare e tenere a disposizione del fisco:

1) le fatture o le ricevute fiscali delle spese sostenute; per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un privato che non ha partita IVA, le spese sostenute vanno provate con altro documento (es. quietanza);

2) la ricevuta del bonifico bancario a favore dell’impresa che ha eseguito i lavori. Il bonifico deve riportare le seguenti indicazioni: causale di versamento, codice fiscale del contribuente avente diritto all’agevolazione e partita iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico stesso.

 

ATTENZIONE : il bonifico è l’unico sistema di pagamento ammesso; se il pagamento è fatto in altri modi (es. contanti, assegni, ecc.) si perde il diritto alla detrazione.

 

LAVORI GIA’ IN CORSO

 

Per i lavori già iniziati prima dell’entrata in vigore del regolamento, i documenti necessari possono essere trasmessi entro 40 giorni dall’entrata in vigore.

 

ATTENZIONE

La norma non detta limiti circa l’inizio dei lavori: è necessario infatti che le spese siano sostenute nel corso del 1998 e del 1999. Questo significa che i lavori di recupero iniziati nel 1997 ma pagati nel corso del 1998 (o 1999) consentono al soggetto il beneficio in esame.

Esempio 1.

Lavori iniziati nel ‘97 e che si pagheranno nel ‘98 o ‘99.

Se il regolamento attuativo entra in vigore il 31.1.98, la documentazione deve essere trasmessa entro 40 giorni a partire dal 31.1.98.

Esempio 2.

Lavori iniziati nel ‘98 prima dell’entrata in vigore del regolamento attuativo.

Anche in questo caso i 40 giorni decorrono dall’entrata in vigore del regolamento.

Esempio 3.

Lavori iniziati il 10.3.98. Se il regolamento entra in vigore il 10.2.98, la documentazione necessaria dovrà essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori.

 

VENDITA DI IMMOBILE PER IL QUALE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

SIA STATO UTILIZZATO SOLO IN PARTE

 

Il diritto alla detrazione di imposta si trasmette per i restanti periodi d’imposta, all’acquirente dell’immobile (deve trattarsi di persona fisica).

E’ dubbio se analogo trasferimento del diritto si verifichi anche in caso di cessazione del contratto di locazione.

 

CASI PARTICOLARI

 

1) L’agevolazione fissa il limite di L. 150 milioni sia per il 1998 che per il 1999: nell’arco

dei 2 anni, l’agevolazione compete dunque per L. 300 milioni.

Esempio 1: nel ‘98 si sostengono 200 milioni di spesa per lavori inerenti al recupero del patrimonio edilizio. Sarà detraibile il 41% sino a 150 milioni (L. 61.500.000 complessivi). Nel ‘99 si sostengono altri 200 milioni di spesa, sarà ancora detraibile il 41% sino a 150 milioni. La detrazione totale tra ‘98/99 sarà quindi pari ad un 41% su una spesa massima di 300 milioni.

Esempio 2: nel ‘98 si sostengono 300 milioni di spese. Saranno detraibili 61.500.000. Nel ‘99 non si sostiene alcuna spesa. A questo punto la spesa sostenuta nel ‘98 sarà conveniente ripartirla in parti uguali tra ‘98 e ‘99, così sarà possibile detrarre 61.500.000 nel ‘98 e 61.500.000 nel ‘99.

 

2) Il limite massimo di L. 150 milioni vale sull’insieme degli interventi e non sul singolo in_

tervento.

Esempio: un soggetto è proprietario di tre immobili, e svolge su tutti e tre lavori di recupero edilizio, sostenendo L. 120 milioni per ciascun immobile: potrà detrarre sempre il 41% su una spesa massima di L. 150 milioni (non su L. 360 milioni).

 

3) Nel caso in cui per le spese di ristrutturazione si sia ricorsi ad un mutuo, gli interessi

passivi non potranno essere computati nell’ammontare dei 150 milioni di lire.

Esempio: si sostengono spese di ristrutturazione per L. 100 milioni. Per finanziare tale lavoro si stipula un mutuo su cui si pagano L. 5 milioni di interessi passivi. La detrazione andrà computata solo su L. 100 milioni.

 

4) Si possono detrarre le spese relative alle pertinenze, anche se rientranti nelle parti comuni di condomini.

 

5) Le spese di recupero edilizio sono detraibili nell’ammontare effettivamente rimasto a carico.
Questo significa che se si sono ricevuti contributi a qualsiasi titolo, la detrazione del 41% va calcolata sul totale delle spese sino a L. 150 milioni decurtato dei contributi ricevuti.

Esempio: si sono sostenute spese per L. 150 milioni. A fronte di tali spese si è ricevuto un contributo di 50 milioni. La detrazione non deve essere calcolata su L. 150 milioni, ma su L. 100 milioni, che si ottengono dalla spesa totale meno i contributi ricevuti.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.


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