li, 03/02/1998 CIRCOLARE 186 /98 OGGETTO : FINANZIARIA 1998 - CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE.La L. 449/97 (collegata alla finanziaria 98), tra i provvedimenti minori ha prorogato i termini per la chiusura agevolata delle partite IVA inattive. La riapertura dei termini è caratterizzata da alcune modifiche alla disciplina sostanziale o alla procedura da seguire (anche di immediato interesse pratico) di seguito evidenziate.
LEGGE 449/97 - ART. 15
Questa possibilità è stata concessa, per la prima volta, dallart.2-nonies del D.L.564/94 e consente ai titolari di partita IVA che non hanno svolto alcuna attività di chiudere la posizione IVA e di estinguere tutte le irregolarità connesse alla mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA e della dichiarazione dei redditi (solo per quanto riguarda i redditi di impresa e/o di lavoro autonomo), con importi a zero. Leffetto più interessante di questa agevolazione è quello di sanare la omessa presentazione della dichiarazione IVA e della dichiarazione dei redditi (relativamente al quadro E, F o G) che devono essere presentate anche in assenza di operazioni rilevanti ai fini IVA e in assenza di redditi da dichiarare; analogo effetto si produce relativamente al mancato pagamento della tassa di concessione governativa sulla partita IVA. E allora chiaro che il titolare di una partita IVA - non esercitando alcuna attività - possa essere stato indotto a non presentare queste dichiarazioni; in altri casi il titolare della partita IVA erroneamente di avere presentato la dichiarazione di cessazione dellattività e di non essere soggetto ai relativi obblighi. Lattuale disposizione richiama, nella sostanza, quella varata nel 1994 i cui termini sono stati più volte prorogati. Leffetto premiale si ottiene, come in passato, versando la soprattassa di lire 100.000; limporto è onnicomprensivo ed assorbente e serve alla chiusura della partita IVA, anche se le omesse dichiarazioni riguardano più anni passati. Rispetto alla precedente disciplina, in occasione della proroga al 30 settembre 1998, non è più necessario presentare una dichiarazione di variazione dati (AA7/6 o AA9/6) allUfficio IVA, essendo necessario e sufficiente il solo versamento dellimporto di lire 100.000; al riguardo si ricorda che dal 1° gennaio 1998 sono stati soppressi i servizi di cassa anche presso lUfficio IVA e che il versamento deve essere effettuato presso il concessionario della riscossione o presso una banca, utilizzano la delega per le imposte indirette ed indicando il codice tributo. In base alla disposizione di riapertura lAmministrazione finanziaria, entro il 30 giugno 1998, inviterà i contribuenti che risultano titolari di una partita IVA inattiva a regolarizzare la propria posizione utilizzando la disposizione agevolativa (ed evitando così lirrogazione delle sanzioni piene). A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. ENTI REV S.r.l. |
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