li, 03/02/1998
CIRCOLARE 185 /98
OGGETTO :
IL REGIME FORFETARIO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO, ECC...:Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lapposito Decreto che dispone ladeguamento del limite che consente ad alcune tipologie di enti non commerciali di optare per la determinazione forfetaria del reddito e dellIVA, nonchè per lesonero della tenuta delle scritture contabili.
Il regime forfetario in esame, previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, può essere utilizzato nel 1998 dalle associazioni sportive dilettantistiche, dalle associazioni senza fini di lucro e dalle pro-loco che svolgono attività di natura istituzionale e hanno percepito nel 1997, anche da altre attività di natura commerciale, proventi non superiori a L. 128.411.000 (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 1997, pubblicato in G.U. n. 294 del 18 dicembre 1997).
DETERMINAZIONE DEL PLAFOND
Si rammenta che nel predetto plafond di L. 128.411.000 devono essere ricompresi:
- i ricavi o proventi ex art.53, D.P.R. n.917/86, che assumono natura commerciale per lattività svolta dallassociazione;
- le sopravvenienze attive ex art.55, D.P.R. n. 917/86, sempre relative allattività commerciale esercitata.
Tali proventi devono essere stati effettivamente percepiti (criterio di cassa).
Non assumono rilevanza, e pertanto devono essere escluse, le eventuali plusvalenze ex art.54, D.P.R. n.917/86, realizzate nel periodo dimposta stesso.
NOVITA
In considerazione dellemanazione dellapposito Regolamento concernente la disciplina delle opzioni e revoche (D.P.R. n. 442/97), le modalità per lesercizio delle opzioni sono state semplificate.
A tal fine, infatti, assume rilevanza il comportamento di fatto adottato dal contribuente in merito alla scelta del regime contabile o del regime di determinazione dellimposta.
Inoltre, il citato Decreto prevede la successiva comunicazione allUfficio IVA della scelta effettuata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente a tale scelta (a tal fine nella prossima dichiarazione IVA saranno apportate le opportune modifiche al Quadro O).
I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale dovranno comunicare l0opzione tramite una variazione dati allUfficio IVA. E ammesso comunque anche linvio per posta tramite raccomandata.
E auspicabile un chiarimento ministeriale in merito allapplicazione del suddetto Regolamento ai soggetti che intendono usufruire del regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.
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