li’, 03/02/1998

CIRCOLARE 185 /98

OGGETTO : IL REGIME FORFETARIO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO, ECC...:
NUOVI LIMITI. LEGGE 16/12/91 N.398 - D.P.C.M. 28/11/97.

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’apposito Decreto che dispone l’adeguamento del limite che consente ad alcune tipologie di enti non commerciali di optare per la determinazione forfetaria del reddito e dell’IVA, nonchè per l’esonero della tenuta delle scritture contabili.

Il regime forfetario in esame, previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, può essere utilizzato nel 1998 dalle associazioni sportive dilettantistiche, dalle associazioni senza fini di lucro e dalle pro-loco che svolgono attività di natura istituzionale e hanno percepito nel 1997, anche da altre attività di natura commerciale, proventi non superiori a L. 128.411.000 (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 1997, pubblicato in G.U. n. 294 del 18 dicembre 1997).

 

DETERMINAZIONE DEL PLAFOND

 

Si rammenta che nel predetto plafond di L. 128.411.000 devono essere ricompresi:

- i ricavi o proventi ex art.53, D.P.R. n.917/86, che assumono natura commerciale per l’attività svolta dall’associazione;

- le sopravvenienze attive ex art.55, D.P.R. n. 917/86, sempre relative all’attività commerciale esercitata.

Tali proventi devono essere stati effettivamente percepiti (criterio di cassa).

Non assumono rilevanza, e pertanto devono essere escluse, le eventuali plusvalenze ex art.54, D.P.R. n.917/86, realizzate nel periodo d’imposta stesso.

 

NOVITA

 

In considerazione dell’emanazione dell’apposito Regolamento concernente la disciplina delle opzioni e revoche (D.P.R. n. 442/97), le modalità per l’esercizio delle opzioni sono state ‘semplificate’.

A tal fine, infatti, assume rilevanza il comportamento di fatto adottato dal contribuente in merito alla scelta del regime contabile o del regime di determinazione dell’imposta.

Inoltre, il citato Decreto prevede la successiva comunicazione all’Ufficio IVA della scelta effettuata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente a tale scelta (a tal fine nella prossima dichiarazione IVA saranno apportate le opportune modifiche al Quadro O).

I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale dovranno comunicare l0opzione tramite una variazione dati all’Ufficio IVA. E’ ammesso comunque anche l’invio per posta tramite raccomandata.

E’ auspicabile un chiarimento ministeriale in merito all’applicazione del suddetto Regolamento ai soggetti che intendono usufruire del regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.


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