li’, 03/02/1998

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CIRCOLARE 184/98

OGGETTO : I.V.A. - LA C.M. N. 328/E: I PRIMI CHIARIMENTI NEI CASI DI FATTURAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI.

Il Ministero delle finanze ha mantenuto la promessa: i chiarimenti necessari per la comprensione del D.Lgs. n. 313/97 relativo alla disciplina IVA sono arrivati alla vigilia del Natale scorso, mediante la C.M. n. 328/E.

Con questa circolare si analizza il caso della fatturazione nei confronti degli enti pubblici. Questa ipotesi, infatti, rappresenta l’eccezione alla regola dell’esigibilità: mentre la regola stabilisce che l’imposta diviene esigibile al momento di effettuazione dell’operazione, nel caso di fatturazione agli enti pubblici l’imposta diviene esigibile, rispettivamente, al momento della consegna ed al momento del pagamento.

L’art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/72, modificato dal D.Lgs. n. 313/97, disciplina anche il caso della fattura emessa nei confronti degli enti pubblici (Stato, organi dello Stato, ecc.).

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti degli enti pubblici, vengono previste due ipotesi:

1. REGOLA: la relativa imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi; fino al 31.12.97 l’operazione si considerava effettuata all’atto del pagamento;

2. FACOLTA’: il cedente può scegliere di non avvalersi della ‘esigibilità differita’; in tal caso la relativa imposta diviene esigibile secondo le regole ‘ordinarie’ (consegna o spedizione per beni mobili; stipula dell’atto per beni immobili; pagamento per prestazioni di servizi; emissione fattura o pagamento del corrispettivo).

 

Analizziamo ‘regola’ e ‘facoltà’.

 

1. REGOLA. Dal 1° gennaio 1998, non viene più differito il momento della effettuazione dell’operazione bensì viene rinviato all’atto del pagamento il momento in cui l’imposta diviene esigibile da parte dell’Erario.

Poichè l’operazione di cessione o prestazione di servizi nei confronti degli enti pubblici si considera effettuata secondo i criteri ordinari di:

* consegna o spedizione per beni mobili;

* stipula dell’atto per beni immobili;

* pagamento per prestazioni di servizi;

* emissione fattura o pagamento del corrispettivo in tutto o in parte, indipendentemente dal verificarsi degli eventi sopra ricordati; il cedente deve emettere fattura definitiva, applicando l’aliquota di imposta in vigore al momento della effettuazione (ecco perchè è stato soppresso il 4° comma dell’art. 16), e registrarla nei 15 giorni successivi. Non si rende tuttavia debitore dell’imposta relativa all’operazione in quanto questa diverrà esigibile solo al pagamento.

Da questo discende che dal 1° gennaio 1998 non è più obbligatorio istituire il cd. registro delle fatture in sospeso, in quanto l’IVA a debito è ‘automaticamente’ sospesa in base al criterio della esigibilità.

Per quanto riguarda la registrazione della fattura, che, si ribadisce, è definitiva, sono previste due modalità:

a) registrare la fattura nei registri IVA, salvo operare le evidenziazioni necessarie (es. appositi codici, distinte colonne o altre idonee rilevazioni contabili) ai fini del rinvio dell’obbligo del pagamento dell’imposta;

b) registrare la fattura in registri sezionali, vidimati ai sensi dell’art. 39, D.P.R. 633/72, appositamente destinati ad accogliere questo tipo di fatture.

Dalla parte del cessionario o committente (Stato), la conseguenza all’introduzione delle novità è la seguente:

* la detrazione dell’IVA è rinviata al momento del pagamento (esigibilità);

 

2. FACOLTA’. Se il cedente non si avvale del rinvio della esigibilità, rientra nelle regole ordinarie secondo le quali il momento dell’esigibilità coincide con il momento di effettuazione dell’operazione. E’ tuttavia indispensabile che il cedente manifesti questa scelta in modo chiaro: deve quindi apporre sulla fattura l’annotazione ‘IVA ad esigibilità immediata’, al fine di consentire all’acquirente o committente di operare subito la detrazione dell’imposta.

La C.M. n. 328/E propone, per evitare incertezze fra le parti, di ‘targare’ le fatture nel modo seguente:

* ‘IVA ad esigibilità differita’ se il cedente sceglie la via della regola;

* ‘IVA ad esigibilità immediata’ se il cedente sceglie la via della facoltà.

In ogni caso, la mancata apposizione di dicitura sulla fattura vale come differimento di esigibilità e di detrazione.

 

FATTURE NON PAGATE AL 31.12.97: REGIME TRANSITORIO.

 

Le fatture che risultano ancora in sospeso alla data del 31.12.97 in quanto non ancora pagate o non registrate in via definitiva, resteranno sottoposte al regime previgente, il quale reca il differimento del pagamento dell’IVA a debito e della detrazione della corrispondente IVA a credito al momento del pagamento.

Poichè tali operazioni devono soggiacere all’aliquota vigente al momento del pagamento, occorre emettere la nota di variazione qualora in sede di emissione della fattura sia stata computata un’aliquota diversa.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.


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