li, 03/02/1998
lì, 03/02/1998
CIRCOLARE 184/98
OGGETTO : I.V.A. - LA C.M. N. 328/E: I PRIMI CHIARIMENTI NEI CASI DI FATTURAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI.
Il Ministero delle finanze ha mantenuto la promessa: i chiarimenti necessari per la comprensione del D.Lgs. n. 313/97 relativo alla disciplina IVA sono arrivati alla vigilia del Natale scorso, mediante la C.M. n. 328/E.
Con questa circolare si analizza il caso della fatturazione nei confronti degli enti pubblici. Questa ipotesi, infatti, rappresenta leccezione alla regola dellesigibilità: mentre la regola stabilisce che limposta diviene esigibile al momento di effettuazione delloperazione, nel caso di fatturazione agli enti pubblici limposta diviene esigibile, rispettivamente, al momento della consegna ed al momento del pagamento.
Lart. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/72, modificato dal D.Lgs. n. 313/97, disciplina anche il caso della fattura emessa nei confronti degli enti pubblici (Stato, organi dello Stato, ecc.).
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti degli enti pubblici, vengono previste due ipotesi:
1. REGOLA: la relativa imposta diviene esigibile allatto del pagamento dei relativi corrispettivi; fino al 31.12.97 loperazione si considerava effettuata allatto del pagamento;
2. FACOLTA: il cedente può scegliere di non avvalersi della esigibilità differita; in tal caso la relativa imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie (consegna o spedizione per beni mobili; stipula dellatto per beni immobili; pagamento per prestazioni di servizi; emissione fattura o pagamento del corrispettivo).
Analizziamo regola e facoltà.
1. REGOLA. Dal 1° gennaio 1998, non viene più differito il momento della effettuazione delloperazione bensì viene rinviato allatto del pagamento il momento in cui limposta diviene esigibile da parte dellErario.
Poichè loperazione di cessione o prestazione di servizi nei confronti degli enti pubblici si considera effettuata secondo i criteri ordinari di:
* consegna o spedizione per beni mobili;
* stipula dellatto per beni immobili;
* pagamento per prestazioni di servizi;
* emissione fattura o pagamento del corrispettivo in tutto o in parte, indipendentemente dal verificarsi degli eventi sopra ricordati; il cedente deve emettere fattura definitiva, applicando laliquota di imposta in vigore al momento della effettuazione (ecco perchè è stato soppresso il 4° comma dellart. 16), e registrarla nei 15 giorni successivi. Non si rende tuttavia debitore dellimposta relativa alloperazione in quanto questa diverrà esigibile solo al pagamento.
Da questo discende che dal 1° gennaio 1998 non è più obbligatorio istituire il cd. registro delle fatture in sospeso, in quanto lIVA a debito è automaticamente sospesa in base al criterio della esigibilità.
Per quanto riguarda la registrazione della fattura, che, si ribadisce, è definitiva, sono previste due modalità:
a) registrare la fattura nei registri IVA, salvo operare le evidenziazioni necessarie (es. appositi codici, distinte colonne o altre idonee rilevazioni contabili) ai fini del rinvio dellobbligo del pagamento dellimposta;
b) registrare la fattura in registri sezionali, vidimati ai sensi dellart. 39, D.P.R. 633/72, appositamente destinati ad accogliere questo tipo di fatture.
Dalla parte del cessionario o committente (Stato), la conseguenza allintroduzione delle novità è la seguente:
* la detrazione dellIVA è rinviata al momento del pagamento (esigibilità);
2. FACOLTA. Se il cedente non si avvale del rinvio della esigibilità, rientra nelle regole ordinarie secondo le quali il momento dellesigibilità coincide con il momento di effettuazione delloperazione. E tuttavia indispensabile che il cedente manifesti questa scelta in modo chiaro: deve quindi apporre sulla fattura lannotazione IVA ad esigibilità immediata, al fine di consentire allacquirente o committente di operare subito la detrazione dellimposta.
La C.M. n. 328/E propone, per evitare incertezze fra le parti, di targare le fatture nel modo seguente:
* IVA ad esigibilità differita se il cedente sceglie la via della regola;
* IVA ad esigibilità immediata se il cedente sceglie la via della facoltà.
In ogni caso, la mancata apposizione di dicitura sulla fattura vale come differimento di esigibilità e di detrazione.
FATTURE NON PAGATE AL 31.12.97: REGIME TRANSITORIO.
Le fatture che risultano ancora in sospeso alla data del 31.12.97 in quanto non ancora pagate o non registrate in via definitiva, resteranno sottoposte al regime previgente, il quale reca il differimento del pagamento dellIVA a debito e della detrazione della corrispondente IVA a credito al momento del pagamento.
Poichè tali operazioni devono soggiacere allaliquota vigente al momento del pagamento, occorre emettere la nota di variazione qualora in sede di emissione della fattura sia stata computata unaliquota diversa.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
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