lì, 03/02/98

CIRCOLARE N. 183/98

OGGETTO: Normativa per gli enti "non profit" e le ONLUS Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.
Rif. Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 (pubblicato sul S.O. della G.U. 1/L del 2 gennaio 1998)

PREMESSA:

In attesa di intervenire più in profondità sulle regole del cosiddetto "terzo settore" attraverso la revisione della normativa civilistica relativa alle associazioni, il Governo è stato delegato dall’art. 3 commi 186-189 della Legge 662/96 (legge collegata alla finanziaria 1997) ad emanare una disciplina tributaria finalizzata a precisare meglio e semplificare gli adempimenti fiscali ed agevolare l’evoluzione degli enti non commerciali in un quadro normativo il più possibile certo .

Nell’ambito della delega, la normativa in riferimento ha individuato le regole a cui dovranno uniformarsi, da una parte gli enti non commerciali (non profit) in genere , dall’altro le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS.

Al fine di permettere una maggiore comprensione del testo di legge, se ne offre una descrizione il più possibile schematica e completa suddividendo l’argomento in tre parti:

Si resta a disposizione per ogni chiarimento, precisazione ed approfondimento che si renderanno possibili anche a seguito della circolare ministeriale di cui è annunciata una tempestiva pubblicazione.

 

PARTE A

DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI 1.1.1998

DEFINIZIONE DI ENTE NON COMMERCIALE (a fini tributari)

Gli enti pubblici o privati , diversi dalle società, sono definiti enti non commerciali quando non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

L’Oggetto esclusivo o principale è determinato alternativamente

Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Da quanto sopra si può comprendere bene l’importanza data dal legislatore alla formulazione degli scopi e finalità dell’ente al fine dell’attribuzione dei caratteri di non commercialità dell’attività in concreto esercitata.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE (art. 6)

Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale (ai fini IRPEG e IVA) qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.

A tali fini si tiene conto:

  1. della prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale al netto degli ammortamenti rispetto alle altre attività
  2. prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni di servizi afferenti le attività istituzionali
  3. prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative
  4. prevalenza dei componenti negativi inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.

Il mutamento di qualifica dell’ente da non commerciale a commerciale opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni con conseguente obbligo di iscrivere entro 60 giorni dall’inizio di tale periodo d’imposta tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario . Tale adempimento pare impossibile in quanto il mutamento di qualifica si potrà verificare solo alla fine del periodo d’imposta. Cautelativamente il libro inventari dovrebbe essere comunque compilato annualmente entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta.

N.B.: Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.

 

PARTE B

MODIFICHE ALLA NORMATIVA FISCALE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Contabilità fiscale (art. 5)

Per gli enti non commerciali è obbligatoria la tenuta di una contabilità separata per l’attività commerciale eventualmente esercitata. Non è più quindi ammessa la possibilità di tenere la contabilità unica con determinazione del reddito d’impresa con il quadro "C" del Mod. 760/bis.
La contabilità unica a fini fiscali è ammessa unicamente per gli enti soggetti agli obblighi di contabilità pubblica.

Regime forfettario di determinazione del reddito (art. 4)

Gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata possono determinare il reddito applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali i seguenti coefficienti di redditività :

  1. attività di prestazione di servizi
  2. fino a lire 30.000.000                                      coefficiente 15 per cento
    da lire 30.000.001 fino a lire 360.000.000      coefficiente 25 per cento

  3. altre attività

fino a lire 50.000.000                                       coefficiente 10 per cento
da lire 50.000.001 fino a lire 1.000.000.000    coefficiente 15 per cento

N.B. il regime di determinazione del reddito di cui sopra non preclude la possibilità di applicazione del regime più favorevole delle associazioni sportive dilettantistiche ( L. 398/91) e associazioni senza scopo di lucro e pro loco (L.66/92)

Inoltre (art. 5)

a condizione che gli statuti contengano le seguenti clausole:

A)

  1. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve etc. durante la vita dell’ente, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge ;
  2. l’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
  3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa, previsione di diritto di voto a tutti gli associati o partecipanti maggiori di età in caso di approvazione e modifica dello statuto , dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione
  4. il presente punto non si applica alle fondazioni ed agli enti religiosi, alle associazioni sindacali e di categoria)

  5. obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie,
  6. eleggibilità libera degli organi amministrativi
  7. principio del voto singolo,
    sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti ,
    criteri di ammissione ed esclusione dei soci, associati e partecipanti
    criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti,
    (il presente punto non si applica alle fondazioni ed agli enti religiosi, alle associazioni sindacali e di categoria)

  8. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della quota

B)

per le associazioni

C)

non si considerano commerciali (ai fini IVA e redditi) le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti

degli iscritti,
degli associati o partecipanti,
di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,
degli associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali

D) ed inoltre

D1) non sono considerate commerciali le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati

D.2) non sono considerate commerciali per le associazioni di promozione sociale (di cui all’art. 3 comma 6 L.287/91) le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell’Interno,
    le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi      similari
    l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici
semprechè tuttavia tali attività
- siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
- siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati al precedente punto C)

N.B. : l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte dagli enti che non siano classificabili come "associazioni di promozione sociale le cui finalità siano riconosciute dal Ministero dell’Interno" restano ai fini fiscali attività commerciali soggette agli obblighi di legge (risposta del Mistero delle Finanze al Telefisco).

D.3) non è considerata attività commerciale l’attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici se effettuate da
- Associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi, intese,
- associazioni di categoria
- associazioni sindacali
- partiti politici
effettuati nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto C)

D.4) non è considerata attività commerciale l’attività
- di cessione delle pubblicazioni riguardanti contratti collettivi di lavoro, anche se non effettuati nei confronti dei soggetti di                      cui al
precedente punto C)
- di assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati, partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro effettuate da organizzazioni sindacali organizzazioni di categoria

L’attività di cessione di pubblicazioni in genere da parte delle associazioni assistenziali, religiose, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione, extrascolastica alla persona, politiche, sindacali, di categoria non è considerata invece commerciale solo se effettuata prevalentemente ai propri associati , verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.

E) Al fine di poter godere del regime fiscale più favorevole introdotto con il D.Lgs. 460/97 le associazioni devono conformare i propri statuti alle regole di cui al precedente punto A) entro il 30 giugno 1998 (31.12.1998 per le associazioni politiche, sindacali e di categoria)

TENTATIVO DI SINTESI DELLE DEROGHE AL PRINCIPIO DI COMMERCIALITA’ DELLE ATTIVITA’ EFFETTUATE A FRONTE DI CORRISPETTIVI SPECIFICI

Associazioni politiche, sindacali, di categoria, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica alla persona
  • qualsiasi attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali
  • cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute in prevalenza agli associati
Non deve trattarsi di :

- cessione di beni nuovi

prodotti per la vendita

  • somministrazione di pasti
  • erogazione di acqua, gas, energia elettrica etc.
  • gestione di mense
  • organizzazione viaggi e soggiorni turistici
  • pubblicità commerciale
  • telecomunicazioni e rediodiffusioni commerciali
  • etc (art. 4 comma 5 DPR 633/72)
I destinatari devono essere:

-propri iscritti, associati o

partecipanti,

-altre analoghe associazioni

riconducibili ad un'unica

organizzazione nazionale , e

rispettivi iscritti, associati

o partecipanti

Associazioni di promozione sociale (art. 3 comma 6 let. C L. 287/91)
  • Somministrazione di alimenti e bevande presso le proprie sedi
  • Viaggi e soggiorni
Le attività devono essere strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Come sopra
Associazioni politiche, sindacali, di categoria, nonché associazioni riconosciute dalle confessioni religiose in convenzione con lo stato - Viaggi e soggiorni   Come sopra
Organizzazioni sindacali di categoria
  • Cessione di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro
  • assistenza in materia lavoristica
Corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione - L’assistenza deve essere prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti

 

AGEVOLAZIONI TEMPORANEE PER IL TRASFERIMENTO DI BENI PATRIMONIALI

L’art. 9 del D.Lgs. 460/97 prevede che:

con atti sottoposti a registrazione entro il 30 settembre 1998

siano esenti da

( non si dice nulla riguardo all’IVA per cui i trasferimenti gratuiti di beni se effettuati in regime d’impresa dovranno essere sottoposti al tributo, mentre i trasferimenti gratuiti d’azienda non sono comunque imponibili )

a condizione che l’ente cessionario dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività.

Lo stesso articolo di legge disciplina inoltre le modalità di tassazione delle riserve in sospensione d’imposta e dei saldi attivi di rivalutazione monetaria nel caso in cui l’azienda trasferita sia l’unica azienda dell’imprenditore.

 

Estromissione dei beni immobili strumentali

 

L’ente non commerciale che al 1.1.1998 utilizzi beni immobili strumentali può optare entro il 30 settembre 1998 per l’esclusione di tali immobili dal patrimonio dell’impresa mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva

- nella misura del 5% del valore catastale rivalutato di tali immobili nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio istituzionale ( per bene proveniente dal patrimonio s’intende il bene di proprietà dell’ente stesso non acquistato in regime d’impresa e quindi sul quale l’ente non ha recuperato l’eventuale Iva né calcolato e dedotto dal reddito d’impresa eventuali ammortamenti, indipendentemente dall’anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l’acquisto e l’utilizzazione nell’impresa)

- nella misura del 10% del valore catastale rivalutato di tali immobili nel caso in cui gli stessi siano stati acquistati in regime d’impresa

 

OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

Per gli enti non commerciali non concorrono in ogni caso a formare il reddito imponibile IRPEG:

Le attività degli enti non commerciali consistenti in raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o celebrazioni

non sono rilevanti ai fini Iva e sono esenti da ogni altro tributo.

Il Ministero del Finanze potrà precisare in un proprio decreto le condizioni e limiti affinché le attività di cui sopra possano considerarsi occasionali.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio (di norma 30 aprile) redigere un apposito e separato rendiconto (art. 20 del DPR 600/73) da cui devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui sopra (art. 8).

PARTE C

ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE – ONLUS

Le ONLUS sono definite dalla legge come enti non commerciali con le seguenti caratteristiche:

A) Requisiti soggettivi:

Possono essere ONLUS:

N.B.: gli statuti o gli atti costitutivi degli enti di cui sopra debbono essere redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

Non possono comunque essere considerati ONLUS gli enti pubblici (ad esempio le IPAB) le società commerciali (S.n.c., S.a.s., S.p.A., S.r.l., S.A.p.A.) diverse dalle cooperative , le fondazioni bancarie, i partiti ed i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Sono invece "ope legis" considerate ONLUS le associazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato istituiti dalle regioni , le Organizzazioni non Governative riconosciute idonee ai sensi della Legge 26.2.1987 n. 49 e le cooperative sociali di cui alla legge 8.11.91 n. 381. (art. 10 comma 8)

 

B) Requisiti oggettivi :

Gli statuti o gli atti costitutivi degli enti di cui sopra devono prevedere espressamente l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

B.1) Il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale (ai sensi dell’art. 10 comma 4) s’intende comunque perseguito nell’esercizio delle attività statutarie nei settori:

B.2) Il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale ( ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3) s’intende invece perseguito quando le cessioni di beni e prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori

non sono rese nei confronti

bensì nei confronti di

- persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari
- componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

N.B.: La finalità solidaristica s’intende comunque realizzata anche quando tra i beneficiari vi siano soci, associati o partecipanti etc. che si trovino tuttavia in situazione di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

B.3) Oltre alle attività istituzionali con fini di solidarietà sociale come sopra definite, le ONLUS possono effettuare attività connesse alle attività statutarie quali quelle di

anche se rese nei confronti

che non si trovino in situazione di svantaggio in ragione di condizioni economiche , fisiche, economiche, sociali e familiari.

La facoltà di effettuare attività connesse è ammessa a condizione che

B.4) Oltre alle attività istituzionali con fini di solidarietà sociale come sopra definite lo ONLUS possono effettuare attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

In conclusione, per giungere ad una pratica sintesi si possono fare i seguenti esempi:

Case di riposo per anziani:

Dalla lettura della normativa sembra possibile annoverare tra le ONLUS gli enti privati e religiosi aventi per oggetto l’assistenza socio sanitaria agli anziani normalmente in situazioni di svantaggio sociale, economico, familiare, fisico quando non anche psichico.

Asili e scuole materne:

Tale attività non appare tra quelle che possano dare la qualifica di ONLUS, in quanto normalmente, non vengono svolte verso soggetti (bambini e rispettive famiglie) che presentino i requisiti di svantaggio in ordine alle condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali e familiari, per cui nella normalità dei casi l’attività di istruzione ed educazione può essere considerata attività connessa ad altre attività istituzionali statutarie che presentino per legge le finalità di solidarietà sociale richiesta.

C) Gli statuti delle ONLUS oltre a dover presentare nell’oggetto unicamente una o più delle attività elencate al precedente punto B) devono inoltre prevedere espressamente:

  1. l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale,
  2. il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dalla lettera B) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse
  3. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve etc. durante la loro vita, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura,
  4. (L’art. 10 comma 6 elenca una serie di fattispecie assimilabili in ogni caso alla distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione)

  5. l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse,
  6. l’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altre ONLUS, a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo sulle Onlus, salvo diversa destinazione prevista dalla legge,
  7. obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale,
  8. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo,
    esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa,
  9. previsione di diritto di voto a tutti gli associati o partecipanti maggiori di età in caso di approvazione e modifica dello statuto , dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione

(il presente punto non si applica alle fondazioni ed agli enti religiosi),

  1. l’uso nella denominazione della locuzione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o dell’acronimo ONLUS (il presente punto non si applica agli enti religiosi)

D) VINCOLI di bilancio e contabilità (art. 25 non applicabile alle cooperative sociali )

Condizione per poter godere , a pena di decadenza, dei benefici attribuiti alle ONLUS sono:

E) AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI

Imposte sui redditi

Non costituisce attività commerciale per le ONLUS (ad eccezione delle cooperative sociali) lo svolgimento di attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

Le attività connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile della ONLUS.

Conseguenze:

Le ONLUS (ad eccezione delle cooperative sociali) non dichiarano redditi d’impresa per le attività istituzionali di solidarietà sociale e per le attività ad esse connesse che quindi non sono soggette ad Irpeg .

Restano imponibili come reddito d’impresa le attività accessorie come definite al punto B.4) pur non facendo venire meno, le stesse, i requisiti di ONLUS . Restano comunque imponibili Irpeg gli altri redditi di capitale, di partecipazione, fondiari (ad eccezione dei redditi degli immobili strumentali all’attività statutaria istituzionale o alle attività connesse) ed i redditi diversi così come definiti dal D.P.R. 917/86.

I contributi liberali in denaro a favore delle ONLUS erogati dalle persone fisiche, società semplici, società ed enti commerciali non residenti , nel limite annuo massimo di lire 4.000.000 danno diritto alla detrazione d’imposta Irpef o Irpeg nella misura del 19%.

Le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS da parte delle imprese per un importo non superiore a lire 4.000.000 oppure al 2% del reddito d’impresa dichiarato sono deducibili dal reddito d’impresa quali "oneri di utilità sociale" (art. 65 comma 2 punto c sexies D.P.R. 917/86)

Sono deducibili per l’impresa le spese relative all’impiego di personale assunto a tempo indeterminato ed utilizzato per prestazioni di servizi a favore di ONLUS nel limite del 5 per mille delle spese di lavoro dipendente dell’impresa.

Vengono inoltre agevolate le cessioni gratuite di beni alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa ed in particolare di prodotti alimentari e farmaceutici secondo particolari modalità e procedure di controllo ( art. 13 comma 2, 3 e 4)

Viene prevista una specifica agevolazione in ordine alla deducibilità dal reddito d’impresa del differenziale tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con D.M. del Tesoro relativo agli interessi sui titoli da denominare di "solidarietà" destinati a finanziare le ONLUS.

La materia dei titoli di solidarietà verrà precisata in un apposito decreto ministeriale in ordine in particolare ai soggetti abilitati all’emissione, alle condizioni ed ai limiti.

Irap

Le ONLUS sono soggette ad Irap calcolata sulla base imponibile che si identifica con l’ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente (ivi compresi i redditi assimilati) maggiorato dei compensi erogati per le collaborazioni coordinate e continuative.

Ritenute alla fonte (art. 16)

Le ONLUS sono soggette alla ritenute alla fonte Irpeg sui contributi ricevuti in conto esercizio ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73 mentre sono soggette a ritenute Irpeg a titolo d’imposta sui redditi di capitale (interessi su obbligazioni-titoli pubblici e privati, etc..).

IVA

Le ONLUS non sono considerate dalla normativa agevolativa enti non soggetti IVA e quindi nell’ambito delle attività oggettivamente d’impresa devono sottostare agli obblighi e adempimenti conseguenti.

Le prestazioni delle ONLUS che siano riconducibili alle attività istituzionali non sono soggette all’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale. (Tale esonero non sembra quindi applicabile alle attività accessorie come definite al punto B.4 in quanto non previste per definizione dallo statuto)

Viene precisato tuttavia che l’esenzione IVA ex art. 10 del D.P.R. 633/72 si applica anche alle prestazioni rese dalle ONLUS di

L’esenzione si applica inoltre alle cessioni gratuite di beni rese a favore delle ONLUS

Le prestazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle ONLUS gratuitamente da imprese non sono considerate prestazioni gratuite da assoggettare comunque ad IVA.

La precisazione di cui sopra non si rende invece necessaria per le attività per le quali l’esenzione si applica comunque per il loro carattere oggettivo ed indipendentemente dall’organismo od ente che le pone in essere. Tra queste si possono ricordare le attività di casa di riposo per anziani e simili, di asilo, di colonie marine e montane e campestri, di orfanotrofio etc.e tutte le altre prestazioni individuate oggettivamente dall’art. 10 del D.P.R. 633/72

Imposta di bollo (art. 17)

Sono esenti (ai sensi dell’art. 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 642/72) dall’imposta di bollo in modo assoluto i seguenti atti posti in essere o richiesti dalle ONLUS:

Tasse di concessione governativa (art. 18)

Le ONLUS sono esenti dal pagamento delle tasse di concessione governativa relative agli atti e provvedimenti ad esse inerenti (art. 13 bis D.P.R. 641/72).

Imposta sulle successioni e donazioni (art. 19)

L’esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni applicabile ai trasferimenti a favore dello Stato, regioni, province, comuni, alle fondazioni ed alle associazioni legalmente riconosciute aventi come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione o altre finalità di pubblica utilità è applicabile anche alle ONLUS. (art. 3 comma 1 D.Lgs. 346/90)

Invim (art. 18 )

I trasferimenti gratuiti di immobili a favore delle ONLUS (art. 25 comma 1 let. C D.P.R. 643/72 ) non sono soggetti all’Invim così come non sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’1 % di cui all’art. 11 comma 3 del D.L. 79/97 convertito in Legge 140/97 i trasferimenti di immobili per successione "mortis causa".

Imposta di registro (art. 22)

Gli atti costitutivi e le modifiche statutarie delle ONLUS sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa di lire 250.000=.

Il trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili sono soggetti all’imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000= a condizione che la ONLUS dichiari in atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi in concreto tale utilizzo entro 2 anni dall’acquisto.

Imposta sugli spettacoli (art. 24)

Le ONLUS sono esenti dall’imposta sugli spettacoli relativa alle attività spettacolistiche svolte occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ed a condizione che di tali attività ne sia data comunque comunicazione prima dell’inizio di ciascuna manifestazione all Ufficio SIAE competente.

Lotterie, pesche e banchi di beneficenza (art. 24)

Le ONLUS al pari delle associazioni o comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi possono essere autorizzate dalla Direzione Regionale delle Entrate (sezione provinciale) previo nulla osta della prefettura a gestire:

Tributi locali (art. 21)

I comuni, le province, le regioni possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

AGEVOLAZIONI TEMPORANEE PER IL TRASFERIMENTO DI BENI PATRIMONIALI

L’art. 9 del D.Lgs. 460/97 prevede che:

con atti sottoposti a registrazione entro il 30 settembre 1998

siano esenti da

( non si dice nulla riguardo all’IVA per cui i traferimenti gratuiti di beni se effettuati in regime d’impresa dovranno essere sottoposti al tributo, mentre i trasferimenti gratuiti d’azienda non sono comunque imponibili )

a condizione che l’ente dichiari nell’atto di trasferimento che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività.

Lo stesso articolo di legge disciplina inoltre le modalità di tassazione delle riserve in sospensione d’imposta e dei saldi attivi di rivalutazione monetaria nel caso in cui l’azienda trasferita sia l’unica azienda dell’imprenditore.

Estromissione dei beni immobili strumentali

L’ente non commerciale che al 1.1.1998 utilizzi beni immobili strumentali può optare entro il 30 settembre 1998 per l’esclusione di tali immobili dal patrimonio dell’impresa mediante il pagamento di un imposta sostitutiva

- nella misura del 5% del valore catastale rivalutato di tali immobili nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio istituzionale ( per bene proveniente dal patrimonio s’intende il bene di proprietà dell’ente stesso non acquistato in regime d’impresa e quindi sul quale l’ente non ha recuperato l’eventuale Iva né calcolato e dedotto dal reddito d’impresa eventuali ammortamenti, indipendentemente dall’anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l’acquisto e l’utilizzazione nell’impresa)

- nella misura del 10% del valore catastale rivalutato di tali immobili nel caso in cui gli stessi siano stati acquistati in regime d’impresa

OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

Per le ONLUS così come per gli enti non commerciali non concorrono in ogni caso a formare il reddito imponibile Irpeg:

Le attività delle ONLUS e degli enti non commerciali consistenti in raccolte pubbliche effettuate
    occasionalmente
    anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori
    in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o celebrazioni
non sono rilevanti ai fini Iva e sono esenti da ogni altro tributo.

Il Ministero del Finanze potrà precisare in un proprio decreto le condizioni e limiti affinché le attività di cui sopra possano considerarsi occasionali.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico finanziario, gli enti non commerciali ONLUS comprese che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio (di norma 30 aprile) redigere un apposito e separato rendiconto (art. 20 del D.P.R. 600/73) da cui devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui sopra (art. 8).

F) ANAGRAFE DELLE ONLUS (art. 11)

E’ istituita presso il Ministero delle Finanze l’Anagrafe unica delle ONLUS preso la quale gli enti che iniziano una delle attività elencate al precedente punto B devono darne comunicazione entro 30 giorni attraverso la D.R.E. competente per territorio.

Viene precisato che tale comunicazione prescinde dall’eventuale iscrizione dell’ente al registro delle Imprese .

Ogni altra modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS va comunicata sempre alla D.R.E. entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Le comunicazioni di cui sopra sono condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni.

La norma prevede l’emanazione di uno o più decreti che stabiliscano le modalità di controllo dei requisiti formali per l’uso della denominazione ONLUS nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni.

G) SANZIONI

Oltre a tutte le altre sanzioni previste dalla normativa tributaria i legali rappresentanti ed i membri degli organi Amministrativi oltre ad essere responsabili in solido con l’ente per le imposte dovute, le sanzioni e gli interessi sono inoltre sanzionati per le seguenti violazioni:

          violazione delle disposizioni statutarie . di divieto di esercizio di attività diverse da quelle statutarie

                                                                     previste per le ONLUS escluse quelle ad esse direttamente

                                                                     connesse

                                                                  .   di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi e riserve

sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000

sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000

sanzione da lire 600.000 a lire 6.000.000

H) ADEMPIMENTI URGENTI

Ai sensi dell’art. 11 gli enti che già svolgono le attività previste dal precedente punto B devono darne comunicazione entro il 31 gennaio 1998 alla D.R.E. competente per territorio sulla base di apposita modulistica approvata con Decreto del Ministero delle Finanze del 21.1.1998.

Lo statuto dell’Ente dovrà essere eventualmente adeguato alle prescrizioni di cui ai precedenti punti B e C entro il 30 giugno 1998 con comunicazione da trasmettere al Ministero delle Finanze tramite la D.R.E. competente entro trenta giorni.

Non sono tenuti ad alcuna comunicazione le Organizzazioni di Volontariato, le O.N.G. riconosciute e le cooperative sociali..

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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