CIRCOLARE N. 183/98
OGGETTO: Normativa per gli enti "non profit" e le ONLUS
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.
Rif. Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 (pubblicato sul
S.O. della G.U. 1/L del 2 gennaio 1998)
PREMESSA:
In attesa di intervenire più in profondità sulle regole del cosiddetto "terzo settore" attraverso la revisione della normativa civilistica relativa alle associazioni, il Governo è stato delegato dallart. 3 commi 186-189 della Legge 662/96 (legge collegata alla finanziaria 1997) ad emanare una disciplina tributaria finalizzata a precisare meglio e semplificare gli adempimenti fiscali ed agevolare levoluzione degli enti non commerciali in un quadro normativo il più possibile certo .
Nellambito della delega, la normativa in riferimento ha individuato le regole a cui dovranno uniformarsi, da una parte gli enti non commerciali (non profit) in genere , dallaltro le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS.
Al fine di permettere una maggiore comprensione del testo di legge, se ne offre una descrizione il più possibile schematica e completa suddividendo largomento in tre parti:
PARTE A : novità di interesse per tutti gli enti non commerciali e per le ONLUS ,
PARTE B : novità specifiche per gli enti non commerciali che non possono essere considerati ONLUS
Si resta a disposizione per ogni chiarimento, precisazione ed approfondimento che si renderanno possibili anche a seguito della circolare ministeriale di cui è annunciata una tempestiva pubblicazione.
PARTE A
DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI 1.1.1998
DEFINIZIONE DI ENTE NON COMMERCIALE (a fini tributari)
Gli enti pubblici o privati , diversi dalle società, sono definiti enti non commerciali quando non hanno per oggetto esclusivo o principale lesercizio di attività commerciali.
LOggetto esclusivo o principale è determinato alternativamente
Per oggetto principale si intende lattività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dallatto costitutivo o dallo statuto.
Da quanto sopra si può comprendere bene limportanza data dal legislatore alla formulazione degli scopi e finalità dellente al fine dellattribuzione dei caratteri di non commercialità dellattività in concreto esercitata.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE (art. 6)
Indipendentemente dalle previsioni statutarie, lente perde la qualifica di ente non commerciale (ai fini IRPEG e IVA) qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo dimposta.
A tali fini si tiene conto:
Il mutamento di qualifica dellente da non commerciale a commerciale opera a partire dal periodo dimposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni con conseguente obbligo di iscrivere entro 60 giorni dallinizio di tale periodo dimposta tutti i beni facenti parte del patrimonio dellente nellinventario . Tale adempimento pare impossibile in quanto il mutamento di qualifica si potrà verificare solo alla fine del periodo dimposta. Cautelativamente il libro inventari dovrebbe essere comunque compilato annualmente entro 60 giorni dallinizio del periodo dimposta.
N.B.: Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.
PARTE B
MODIFICHE ALLA NORMATIVA FISCALE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
Contabilità fiscale (art. 5)
Per gli enti non commerciali è obbligatoria la tenuta di una
contabilità separata per lattività commerciale eventualmente esercitata. Non è
più quindi ammessa la possibilità di tenere la contabilità unica con determinazione del
reddito dimpresa con il quadro "C" del Mod. 760/bis.
La contabilità unica a fini fiscali è ammessa unicamente per gli enti soggetti
agli obblighi di contabilità pubblica.
Regime forfettario di determinazione del reddito (art. 4)
Gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata possono determinare il reddito applicando allammontare dei ricavi conseguiti nellesercizio delle attività commerciali i seguenti coefficienti di redditività :
fino a lire 30.000.000
coefficiente
15 per cento
da lire 30.000.001 fino a lire 360.000.000 coefficiente 25
per cento
fino a lire 50.000.000 coefficiente 10 per cento
da lire 50.000.001 fino a lire 1.000.000.000 coefficiente 15 per cento
N.B. il regime di determinazione del reddito di cui sopra non preclude la possibilità di applicazione del regime più favorevole delle associazioni sportive dilettantistiche ( L. 398/91) e associazioni senza scopo di lucro e pro loco (L.66/92)
Inoltre (art. 5)
a condizione che gli statuti contengano le seguenti clausole:
A)
il presente punto non si applica alle fondazioni ed agli enti religiosi, alle associazioni sindacali e di categoria)
principio del voto singolo,
sovranità dellassemblea dei soci, associati o partecipanti ,
criteri di ammissione ed esclusione dei soci, associati e partecipanti
criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci e rendiconti,
(il presente punto non si applica alle fondazioni ed agli enti religiosi, alle
associazioni sindacali e di categoria)
B)
per le associazioni
C)
non si considerano commerciali (ai fini IVA e redditi) le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti
degli iscritti,
degli associati o partecipanti,
di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento,
atto costitutivo o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,
degli associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali
D) ed inoltre
D1) non sono considerate commerciali le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati
D.2) non sono considerate commerciali per le associazioni
di promozione sociale (di cui allart. 3 comma 6 L.287/91) le cui finalità sono
riconosciute dal Ministero dellInterno,
le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate presso le sedi in
cui viene svolta lattività istituzionale, da bar ed esercizi
similari
lorganizzazione di viaggi e soggiorni turistici anche se
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici
semprechè tuttavia tali attività
- siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali.
- siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati al precedente punto C)
N.B. : lattività di somministrazione di alimenti e bevande svolte dagli enti che non siano classificabili come "associazioni di promozione sociale le cui finalità siano riconosciute dal Ministero dellInterno" restano ai fini fiscali attività commerciali soggette agli obblighi di legge (risposta del Mistero delle Finanze al Telefisco).
D.3) non è considerata attività commerciale lattività di organizzazione
di viaggi e soggiorni turistici se effettuate da
- Associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi, intese,
- associazioni di categoria
- associazioni sindacali
- partiti politici
effettuati nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto C)
D.4) non è considerata attività commerciale lattività
- di cessione delle pubblicazioni riguardanti contratti collettivi di lavoro, anche
se non effettuati nei confronti dei soggetti di
cui
al precedente punto C)
- di assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati, partecipanti in
materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro
effettuate da organizzazioni sindacali organizzazioni di categoria
Lattività di cessione di pubblicazioni in genere da parte delle associazioni assistenziali, religiose, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione, extrascolastica alla persona, politiche, sindacali, di categoria non è considerata invece commerciale solo se effettuata prevalentemente ai propri associati , verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.
E) Al fine di poter godere del regime fiscale più favorevole introdotto con il D.Lgs. 460/97 le associazioni devono conformare i propri statuti alle regole di cui al precedente punto A) entro il 30 giugno 1998 (31.12.1998 per le associazioni politiche, sindacali e di categoria)
TENTATIVO DI SINTESI DELLE DEROGHE AL PRINCIPIO DI COMMERCIALITA DELLE ATTIVITA EFFETTUATE A FRONTE DI CORRISPETTIVI SPECIFICI
| Associazioni politiche, sindacali, di categoria, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica alla persona |
|
Non deve trattarsi di : - cessione di beni nuovi prodotti per la vendita
|
I destinatari devono essere: -propri iscritti, associati o partecipanti, -altre analoghe associazioni riconducibili ad un'unica organizzazione nazionale , e rispettivi iscritti, associati o partecipanti |
| Associazioni di promozione sociale (art. 3 comma 6 let. C L. 287/91) |
|
Le attività devono essere strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. | Come sopra |
| Associazioni politiche, sindacali, di categoria, nonché associazioni riconosciute dalle confessioni religiose in convenzione con lo stato | - Viaggi e soggiorni | Come sopra | |
| Organizzazioni sindacali di categoria |
|
Corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione | - Lassistenza deve essere prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti |
AGEVOLAZIONI TEMPORANEE PER IL TRASFERIMENTO DI BENI PATRIMONIALI
Lart. 9 del D.Lgs. 460/97 prevede che:
con atti sottoposti a registrazione entro il 30 settembre 1998
siano esenti da
( non si dice nulla riguardo allIVA per cui i trasferimenti gratuiti di beni se effettuati in regime dimpresa dovranno essere sottoposti al tributo, mentre i trasferimenti gratuiti dazienda non sono comunque imponibili )
a condizione che lente cessionario dichiari nellatto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività.
Lo stesso articolo di legge disciplina inoltre le modalità di tassazione delle riserve in sospensione dimposta e dei saldi attivi di rivalutazione monetaria nel caso in cui lazienda trasferita sia lunica azienda dellimprenditore.
Estromissione dei beni immobili strumentali
Lente non commerciale che al 1.1.1998 utilizzi beni immobili strumentali può optare entro il 30 settembre 1998 per lesclusione di tali immobili dal patrimonio dellimpresa mediante il pagamento di unimposta sostitutiva
- nella misura del 5% del valore catastale rivalutato di tali immobili nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio istituzionale ( per bene proveniente dal patrimonio sintende il bene di proprietà dellente stesso non acquistato in regime dimpresa e quindi sul quale lente non ha recuperato leventuale Iva né calcolato e dedotto dal reddito dimpresa eventuali ammortamenti, indipendentemente dallanno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra lacquisto e lutilizzazione nellimpresa)
- nella misura del 10% del valore catastale rivalutato di tali immobili nel caso in cui gli stessi siano stati acquistati in regime dimpresa
OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
Per gli enti non commerciali non concorrono in ogni caso a formare il reddito imponibile IRPEG:
i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate
occasionalmente
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o celebrazioni
Le attività degli enti non commerciali consistenti in raccolte
pubbliche effettuate
occasionalmente
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o celebrazioni
non sono rilevanti ai fini Iva e sono esenti da ogni altro tributo.
Il Ministero del Finanze potrà precisare in un proprio decreto le condizioni e limiti affinché le attività di cui sopra possano considerarsi occasionali.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono entro quattro mesi della chiusura dellesercizio (di norma 30 aprile) redigere un apposito e separato rendiconto (art. 20 del DPR 600/73) da cui devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui sopra (art. 8).
PARTE C
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA SOCIALE ONLUS
Le ONLUS sono definite dalla legge come enti non commerciali con le seguenti caratteristiche:
A) Requisiti soggettivi:
Possono essere ONLUS:
(tra i quali gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi ed intese, limitatamente allesercizio delle attività elencate al successivo punto B)
N.B.: gli statuti o gli atti costitutivi degli enti di cui sopra debbono essere redatti nella forma dellatto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
Non possono comunque essere considerati ONLUS gli enti pubblici (ad esempio le IPAB) le società commerciali (S.n.c., S.a.s., S.p.A., S.r.l., S.A.p.A.) diverse dalle cooperative , le fondazioni bancarie, i partiti ed i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni di categoria.
Sono invece "ope legis" considerate ONLUS le associazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato istituiti dalle regioni , le Organizzazioni non Governative riconosciute idonee ai sensi della Legge 26.2.1987 n. 49 e le cooperative sociali di cui alla legge 8.11.91 n. 381. (art. 10 comma 8)
B) Requisiti oggettivi :
Gli statuti o gli atti costitutivi degli enti di cui sopra devono prevedere espressamente lesclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
B.1) Il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale (ai sensi dellart. 10 comma 4) sintende comunque perseguito nellesercizio delle attività statutarie nei settori:
B.2) Il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale ( ai sensi dellart. 10 commi 2 e 3) sintende invece perseguito quando le cessioni di beni e prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori
non sono rese nei confronti
bensì nei confronti di
- persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali e familiari
- componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
N.B.: La finalità solidaristica sintende comunque realizzata anche quando tra i beneficiari vi siano soci, associati o partecipanti etc. che si trovino tuttavia in situazione di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.
B.3) Oltre alle attività istituzionali con fini di solidarietà sociale come sopra definite, le ONLUS possono effettuare attività connesse alle attività statutarie quali quelle di
anche se
rese nei confrontiche non si trovino in situazione di svantaggio in ragione di condizioni economiche , fisiche, economiche, sociali e familiari.
La facoltà di effettuare attività connesse è ammessa a condizione che
B.4) Oltre alle attività istituzionali con fini di solidarietà sociale come sopra definite lo ONLUS possono effettuare attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
In conclusione, per giungere ad una pratica sintesi si possono fare i seguenti esempi:
Case di riposo per anziani:
Dalla lettura della normativa sembra possibile annoverare tra le ONLUS gli enti privati e religiosi aventi per oggetto lassistenza socio sanitaria agli anziani normalmente in situazioni di svantaggio sociale, economico, familiare, fisico quando non anche psichico.
Asili e scuole materne:
Tale attività non appare tra quelle che possano dare la qualifica di ONLUS, in quanto normalmente, non vengono svolte verso soggetti (bambini e rispettive famiglie) che presentino i requisiti di svantaggio in ordine alle condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali e familiari, per cui nella normalità dei casi lattività di istruzione ed educazione può essere considerata attività connessa ad altre attività istituzionali statutarie che presentino per legge le finalità di solidarietà sociale richiesta.
C) Gli
statuti delle ONLUS oltre a dover presentare nelloggetto unicamente una o più delle attività elencate al precedente punto B) devono inoltre prevedere espressamente:(Lart. 10 comma 6 elenca una serie di fattispecie assimilabili in ogni caso alla distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione)
previsione di diritto di voto a tutti gli associati o partecipanti maggiori di età in caso di approvazione e modifica dello statuto , dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dellassociazione
(il presente punto non si applica alle fondazioni ed agli enti religiosi),
D) VINCOLI di bilancio e contabilità (art. 25 non applicabile alle cooperative sociali )
Condizione per poter godere , a pena di decadenza, dei benefici attribuiti alle ONLUS sono:
La contabilità di cassa è ammessa solo nel caso
in cui i proventi annui della ONLUS non siano superiori a lire 100.000.000 (modificabile
annualmente in funzione dellinflazione) .
Le associazioni di volontariato e le organizzazioni non governative con i requisiti di
ONLUS sono invece comunque ammesse alla contabilità di cassa (vedere art. 20 )
E) AGEVOLAZIONI
AGEVOLAZIONI FISCALI
Imposte sui redditi
Non costituisce attività commerciale per le ONLUS (ad eccezione delle cooperative sociali) lo svolgimento di attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
Le attività connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile della ONLUS.
Conseguenze:
Le ONLUS (ad eccezione delle cooperative sociali) non dichiarano redditi dimpresa per le attività istituzionali di solidarietà sociale e per le attività ad esse connesse che quindi non sono soggette ad Irpeg .
Restano imponibili come reddito dimpresa le attività accessorie come definite al punto B.4) pur non facendo venire meno, le stesse, i requisiti di ONLUS . Restano comunque imponibili Irpeg gli altri redditi di capitale, di partecipazione, fondiari (ad eccezione dei redditi degli immobili strumentali allattività statutaria istituzionale o alle attività connesse) ed i redditi diversi così come definiti dal D.P.R. 917/86.
I contributi liberali in denaro a favore delle ONLUS erogati dalle persone fisiche, società semplici, società ed enti commerciali non residenti , nel limite annuo massimo di lire 4.000.000 danno diritto alla detrazione dimposta Irpef o Irpeg nella misura del 19%.
Le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS da parte delle imprese per un importo non superiore a lire 4.000.000 oppure al 2% del reddito dimpresa dichiarato sono deducibili dal reddito dimpresa quali "oneri di utilità sociale" (art. 65 comma 2 punto c sexies D.P.R. 917/86)
Sono deducibili per limpresa le spese relative allimpiego di personale assunto a tempo indeterminato ed utilizzato per prestazioni di servizi a favore di ONLUS nel limite del 5 per mille delle spese di lavoro dipendente dellimpresa.
Vengono inoltre agevolate le cessioni gratuite di beni alla cui produzione e al cui scambio è diretta lattività dellimpresa ed in particolare di prodotti alimentari e farmaceutici secondo particolari modalità e procedure di controllo ( art. 13 comma 2, 3 e 4)
Viene prevista una specifica agevolazione in ordine alla deducibilità dal reddito dimpresa del differenziale tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con D.M. del Tesoro relativo agli interessi sui titoli da denominare di "solidarietà" destinati a finanziare le ONLUS.
La materia dei titoli di solidarietà verrà precisata in un apposito decreto ministeriale in ordine in particolare ai soggetti abilitati allemissione, alle condizioni ed ai limiti.
Irap
Le ONLUS sono soggette ad Irap calcolata sulla base imponibile che si identifica con lammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente (ivi compresi i redditi assimilati) maggiorato dei compensi erogati per le collaborazioni coordinate e continuative.
Ritenute alla fonte (art. 16)
Le ONLUS sono soggette alla ritenute alla fonte Irpeg sui contributi ricevuti in conto esercizio ai sensi dellart. 28 del D.P.R. 600/73 mentre sono soggette a ritenute Irpeg a titolo dimposta sui redditi di capitale (interessi su obbligazioni-titoli pubblici e privati, etc..).
IVA
Le ONLUS non sono considerate dalla normativa agevolativa enti non soggetti IVA e quindi nellambito delle attività oggettivamente dimpresa devono sottostare agli obblighi e adempimenti conseguenti.
Le prestazioni delle ONLUS che siano riconducibili alle attività istituzionali non sono soggette allobbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale. (Tale esonero non sembra quindi applicabile alle attività accessorie come definite al punto B.4 in quanto non previste per definizione dallo statuto)
Viene precisato tuttavia che lesenzione IVA ex art. 10 del D.P.R. 633/72 si applica anche alle prestazioni rese dalle ONLUS di
trasporto di malati o feriti con veicoli alluopo equipaggiati
Lesenzione si applica inoltre alle cessioni gratuite di beni rese a favore delle ONLUS
Le prestazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle ONLUS gratuitamente da imprese non sono considerate prestazioni gratuite da assoggettare comunque ad IVA.
La precisazione di cui sopra non si rende invece necessaria per le attività per le quali lesenzione si applica comunque per il loro carattere oggettivo ed indipendentemente dallorganismo od ente che le pone in essere. Tra queste si possono ricordare le attività di casa di riposo per anziani e simili, di asilo, di colonie marine e montane e campestri, di orfanotrofio etc.e tutte le altre prestazioni individuate oggettivamente dallart. 10 del D.P.R. 633/72
Imposta di bollo (art. 17)
Sono esenti (ai sensi dellart. 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 642/72) dallimposta di bollo in modo assoluto i seguenti atti posti in essere o richiesti dalle ONLUS:
Tasse di concessione governativa (art. 18)
Le ONLUS sono esenti dal pagamento delle tasse di concessione governativa relative agli atti e provvedimenti ad esse inerenti (art. 13 bis D.P.R. 641/72).
Imposta sulle successioni e donazioni (art. 19)
Lesenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni applicabile ai trasferimenti a favore dello Stato, regioni, province, comuni, alle fondazioni ed alle associazioni legalmente riconosciute aventi come scopo esclusivo lassistenza, lo studio, la ricerca scientifica, leducazione o altre finalità di pubblica utilità è applicabile anche alle ONLUS. (art. 3 comma 1 D.Lgs. 346/90)
Invim (art. 18 )
I trasferimenti gratuiti di immobili a favore delle ONLUS (art. 25 comma 1 let. C D.P.R. 643/72 ) non sono soggetti allInvim così come non sono soggetti allimposta sostitutiva dell1 % di cui allart. 11 comma 3 del D.L. 79/97 convertito in Legge 140/97 i trasferimenti di immobili per successione "mortis causa".
Imposta di registro (art. 22)
Gli atti costitutivi e le modifiche statutarie delle ONLUS sono soggetti allimposta di registro in misura fissa di lire 250.000=.
Il trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili sono soggetti allimposta di registro nella misura fissa di lire 250.000= a condizione che la ONLUS dichiari in atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi in concreto tale utilizzo entro 2 anni dallacquisto.
Imposta sugli spettacoli (art. 24)
Le ONLUS sono esenti dallimposta sugli spettacoli relativa alle attività spettacolistiche svolte occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ed a condizione che di tali attività ne sia data comunque comunicazione prima dellinizio di ciascuna manifestazione all Ufficio SIAE competente.
Lotterie, pesche e banchi di beneficenza (art. 24)
Le ONLUS al pari delle associazioni o comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi possono essere autorizzate dalla Direzione Regionale delle Entrate (sezione provinciale) previo nulla osta della prefettura a gestire:
( Nel caso i premi non superino lire 3.000.000 e la manifestazione avvenga in occasione di feste, sagre a carattere locale lautorizzazione può anche essere solamente comunale)
( Nel caso in cui i ricavi non superino lire 15.000.000 e la manifestazione avvenga in occasione di feste, sagre a carattere locale lautorizzazione può anche essere solamente comunale)
Tributi locali (art. 21)
I comuni, le province, le regioni possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o lesenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
AGEVOLAZIONI TEMPORANEE PER IL TRASFERIMENTO DI BENI PATRIMONIALI
Lart. 9 del D.Lgs. 460/97 prevede che:
con atti sottoposti a registrazione entro il 30 settembre 1998
siano esenti da
( non si dice nulla riguardo allIVA per cui i traferimenti gratuiti di beni se effettuati in regime dimpresa dovranno essere sottoposti al tributo, mentre i trasferimenti gratuiti dazienda non sono comunque imponibili )
a condizione che lente dichiari nellatto di trasferimento che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività.
Lo stesso articolo di legge disciplina inoltre le modalità di tassazione delle riserve in sospensione dimposta e dei saldi attivi di rivalutazione monetaria nel caso in cui lazienda trasferita sia lunica azienda dellimprenditore.
Estromissione dei beni immobili strumentali
Lente non commerciale che al 1.1.1998 utilizzi beni immobili strumentali può optare entro il 30 settembre 1998 per lesclusione di tali immobili dal patrimonio dellimpresa mediante il pagamento di un imposta sostitutiva
- nella misura del 5% del valore catastale rivalutato di tali immobili nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio istituzionale ( per bene proveniente dal patrimonio sintende il bene di proprietà dellente stesso non acquistato in regime dimpresa e quindi sul quale lente non ha recuperato leventuale Iva né calcolato e dedotto dal reddito dimpresa eventuali ammortamenti, indipendentemente dallanno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra lacquisto e lutilizzazione nellimpresa)
- nella misura del 10% del valore catastale rivalutato di tali immobili nel caso in cui gli stessi siano stati acquistati in regime dimpresa
OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
Per le ONLUS così come per gli enti non commerciali non concorrono in ogni caso a formare il reddito imponibile Irpeg:
i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate
occasionalmente
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o celebrazioni
Le attività delle ONLUS e degli enti non commerciali consistenti in
raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai
sovventori
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o celebrazioni
non sono rilevanti ai fini Iva e sono esenti da ogni altro tributo.
Il Ministero del Finanze potrà precisare in un proprio decreto le condizioni e limiti affinché le attività di cui sopra possano considerarsi occasionali.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico finanziario, gli enti non commerciali ONLUS comprese che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono entro quattro mesi della chiusura dellesercizio (di norma 30 aprile) redigere un apposito e separato rendiconto (art. 20 del D.P.R. 600/73) da cui devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui sopra (art. 8).
F) ANAGRAFE DELLE ONLUS (art. 11)
E istituita presso il Ministero delle Finanze lAnagrafe unica delle ONLUS preso la quale gli enti che iniziano una delle attività elencate al precedente punto B devono darne comunicazione entro 30 giorni attraverso la D.R.E. competente per territorio.
Viene precisato che tale comunicazione prescinde dalleventuale iscrizione dellente al registro delle Imprese .
Ogni altra modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS va comunicata sempre alla D.R.E. entro 30 giorni dal suo verificarsi.
Le comunicazioni di cui sopra sono condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni.
La norma prevede lemanazione di uno o più decreti che stabiliscano le modalità di controllo dei requisiti formali per luso della denominazione ONLUS nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni.
G) SANZIONI
Oltre a tutte le altre sanzioni previste dalla normativa tributaria i legali rappresentanti ed i membri degli organi Amministrativi oltre ad essere responsabili in solido con lente per le imposte dovute, le sanzioni e gli interessi sono inoltre sanzionati per le seguenti violazioni:
violazione delle disposizioni statutarie . di divieto di esercizio di attività diverse da quelle statutarie
previste per le ONLUS escluse quelle ad esse direttamente
connesse
. di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi e riserve
sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000
sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000
sanzione da lire 600.000 a lire 6.000.000
H) ADEMPIMENTI URGENTI
Ai sensi dellart. 11 gli enti che già svolgono le attività previste dal precedente punto B devono darne comunicazione entro il 31 gennaio 1998 alla D.R.E. competente per territorio sulla base di apposita modulistica approvata con Decreto del Ministero delle Finanze del 21.1.1998.
Lo statuto dellEnte dovrà essere eventualmente adeguato alle prescrizioni di cui ai precedenti punti B e C entro il 30 giugno 1998 con comunicazione da trasmettere al Ministero delle Finanze tramite la D.R.E. competente entro trenta giorni.
Non sono tenuti ad alcuna comunicazione le Organizzazioni di Volontariato, le O.N.G. riconosciute e le cooperative sociali..
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.
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