| lì, 28/01/98
CIRCOLARE 182/98
OGGETTO: NUOVI REGIMI IVA AGRICOLI
Dal 1° gennaio 1998 è stato rifondato il regime da applicare per
l'attività agricola; il sistema ora vigente individua gli adempimenti da espletare in
base al volume d'affari realizzato nell'anno 1997. Anche i comuni, per la cessione di
boschi, legnami, ecc. svolgono attività agricole, pertanto dovranno attenersi alle nuove
disposizioni.
Da tale nuova regolamentazione sono scaturiti in pratica 3 casi
differenti; vediamo dettagliatamente che cosa dovrà fare ogni comune agricolo nelle
diverse situazioni.
l° CASO:
VOLUME DAFFARI
REGIME
FINO A L. 5.000.000 (*)
=
DI
ESONERO
(*) Il limite è
elevato a L. 15.000.000 per le imprese agricole che operano esclusivamente in Comuni
Montani con meno di mille abitanti, o in centri abitati con meno di 500 abitanti
ricompresi nei Comuni Montani più grandi.
I comuni agricoli che durante il 1997 non hanno superato 1 5.000.000 di
lire di volume d'affari, sottostanno alla seguente regolamentazione:
- NON DEVONO
emettere fatture per le cessioni dì prodotti agricoli; in questi casi
sarà l'acquirente che dovrà emettere un'autofattura applicando la percentuale di
compensazione corrispondente al prodotto;
- DEVONO
conservare e numerare le fatture d'acquisto, le bollette doganali. e le copie
delle autofatture emesse dagli acquirenti, ma NON DEVONO avere i registri acquisti
e vendite;
- NON DEVONO
effettuare le liquidazioni e i versamenti periodici, né presentare la
dichiarazione annuale IVA.
2° CASO:
VOLUME DAFFARI
REGIME
TRA 5 E 40 MILIONI
=
SPECIALE
(tra 15 e 40 nei Comuni Montani)
In questi casi la disciplina IVA è:
- DEVONO
emettere fattura per le cessioni di prodotti agricoli applicando l'aliquota
ordinaria relativa al prodotto (4% o 10% o 20%), salvo che per le cessioni alla
cooperative anch'esse in regime speciale dove bisognerà ancora applicare la percentuale
di compensazione;
- DEVONO
conservare e numerare le bollette doganali, le fatture di acquisto e di
vendita e le DEVONO annotare sui registri obbligatori (acquisti, vendite o
corrispettivi);
- NON DEVONO
effettuare liquidazioni e versamenti periodici in corso di anno;
- DEVONO
presentare la dichiarazione annuale IVA secondo un modello semplificato
attualmente allo studio, e versare l'eventuale imposta dovuta che si determina come
differenza tra l'aliquota ordinaria e la percentuale di compensazione.
3° CASO:
VOLUME DAFFARI
REGIME
SUPERIORE A 40 MILIONI
=
TRANSITORIO
(anni
1998 e 1999)
I contribuenti che si trovano in questa situazione hanno l'obbligo di
adempiere alle seguenti scritture:
- DEVONO
emettere fattura per le cessioni di prodotti agricoli applicando l'aliquota
ordinaria relativa al prodotto (4%, o 10% o 20%);
- DEVONO
conservare e numerare le bollette doganali, le fatture di acquisto e di
vendita e le DEVONO annotare sui registri obbligatori (acquisti, vendite o
corrispettivi);
- DEVONO
provvedere alle liquidazioni e ai versamenti periodici, mensili o
trimestrali, dell'IVA eventualmente dovuta come differenza tra IVA a debito risultante dal
registro vendite (o corrispettivi) e percentuale di compensazione;
- DEVONO
presentare la dichiarazione annuale IVA e versare l'eventuale conguaglio di
imposta dovuta.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, porgiamo
distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.
Pubblichiamo di seguito la tabella con le percentuali di compensazione
e l'aliquota IVA ordinaria dei principali prodotti agricoli in vigore dal I° gennaio
1998.
PRODOTTO |
percentuale
di
compensazione |
aliquota ordinaria |
Aceto di vino |
4% |
10% |
Api e bachi da seta |
7.5% |
10% |
Animali vivi della specie bovina, compresi
gli animali del genere bufalo e relative carni e parti commestibili |
7% |
10% |
Animali vivi della specie suina e relative
carni e parti commestibili |
7.5% |
10% |
Animali vivi della specie ovina e caprina |
7.5% |
10% |
Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e
rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici
vive |
4% |
10% |
Burro, formaggi e latticini |
4% |
10% |
Carni, frattaglie e parti di animali delle
specie conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, volatili da cortile e simili,
fresche, refrigerate, salate od in salamoia, secche o affumicate |
8.5% |
10% |
Cavalli, asini, muli e bardotti vivi |
7.5% |
10% |
Cera dapi grezza |
9% |
10% |
Cereali (escluso il riso pilato, brillato,
lucidato e spezzato) |
4% |
4% |
Conigli domestici, piccioni, lepri
pernici, fagiani ed altri animali vivi destinati allalimentazione umana |
7.5% |
10% |
Crema di latte destinata alla
burrificazione |
4% |
10% |
Crema di latte fresca non concentrata né
zuccherata |
9% |
10% |
Crostacei e molluschi, compresi i testacei
freschi, refrigerati, secchi, salati in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente
cotti in acqua, derivanti dalla pesca in acque dolci o di allevamento |
4% |
10% |
Fieno, paglia, erba medica, lupinella,
trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio |
4% |
10% |
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