lì, 28/01/98

CIRCOLARE 182/98

OGGETTO: NUOVI REGIMI IVA AGRICOLI

Dal 1° gennaio 1998 è stato rifondato il regime da applicare per l'attività agricola; il sistema ora vigente individua gli adempimenti da espletare in base al volume d'affari realizzato nell'anno 1997. Anche i comuni, per la cessione di boschi, legnami, ecc. svolgono attività agricole, pertanto dovranno attenersi alle nuove disposizioni.

Da tale nuova regolamentazione sono scaturiti in pratica 3 casi differenti; vediamo dettagliatamente che cosa dovrà fare ogni comune agricolo nelle diverse situazioni.

l° CASO:

VOLUME D’AFFARI                                                                                              REGIME
FINO A L. 5.000.000 (*)                                    
=                                          DI ESONERO

(*) Il limite è elevato a L. 15.000.000 per le imprese agricole che operano esclusivamente in Comuni Montani con meno di mille abitanti, o in centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi nei Comuni Montani più grandi.

I comuni agricoli che durante il 1997 non hanno superato 1 5.000.000 di lire di volume d'affari, sottostanno alla seguente regolamentazione:

  • NON DEVONO emettere fatture per le cessioni dì prodotti agricoli; in questi casi sarà l'acquirente che dovrà emettere un'autofattura applicando la percentuale di compensazione corrispondente al prodotto;
  • DEVONO conservare e numerare le fatture d'acquisto, le bollette doganali. e le copie delle autofatture emesse dagli acquirenti, ma NON DEVONO avere i registri acquisti e vendite;
  • NON DEVONO effettuare le liquidazioni e i versamenti periodici, né presentare la dichiarazione annuale IVA.

 

2° CASO:

VOLUME D’AFFARI                                                                                           REGIME
TRA 5 E 40 MILIONI                                         =                                             SPECIALE
(tra 15 e 40 nei Comuni Montani)

 

In questi casi la disciplina IVA è:

  • DEVONO emettere fattura per le cessioni di prodotti agricoli applicando l'aliquota ordinaria relativa al prodotto (4% o 10% o 20%), salvo che per le cessioni alla cooperative anch'esse in regime speciale dove bisognerà ancora applicare la percentuale di compensazione;
  • DEVONO conservare e numerare le bollette doganali, le fatture di acquisto e di vendita e le DEVONO annotare sui registri obbligatori (acquisti, vendite o corrispettivi);
  • NON DEVONO effettuare liquidazioni e versamenti periodici in corso di anno;
  • DEVONO presentare la dichiarazione annuale IVA secondo un modello semplificato attualmente allo studio, e versare l'eventuale imposta dovuta che si determina come differenza tra l'aliquota ordinaria e la percentuale di compensazione.

 

3° CASO:

VOLUME D’AFFARI                                                                                            REGIME
SUPERIORE A 40 MILIONI                              
=                                    TRANSITORIO
                                                                                                                                                    (anni 1998 e 1999)

 

I contribuenti che si trovano in questa situazione hanno l'obbligo di adempiere alle seguenti scritture:

  • DEVONO emettere fattura per le cessioni di prodotti agricoli applicando l'aliquota ordinaria relativa al prodotto (4%, o 10% o 20%);
  • DEVONO conservare e numerare le bollette doganali, le fatture di acquisto e di vendita e le DEVONO annotare sui registri obbligatori (acquisti, vendite o corrispettivi);
  • DEVONO provvedere alle liquidazioni e ai versamenti periodici, mensili o trimestrali, dell'IVA eventualmente dovuta come differenza tra IVA a debito risultante dal registro vendite (o corrispettivi) e percentuale di compensazione;
  • DEVONO presentare la dichiarazione annuale IVA e versare l'eventuale conguaglio di imposta dovuta.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

 

ENTI REV S.r.l.

 

Pubblichiamo di seguito la tabella con le percentuali di compensazione e l'aliquota IVA ordinaria dei principali prodotti agricoli in vigore dal I° gennaio 1998.

 

PRODOTTO

percentuale

di

compensazione

aliquota ordinaria

Aceto di vino

4%

10%

Api e bachi da seta

7.5%

10%

Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo e relative carni e parti commestibili

7%

10%

Animali vivi della specie suina e relative carni e parti commestibili

7.5%

10%

Animali vivi della specie ovina e caprina

7.5%

10%

Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive

4%

10%

Burro, formaggi e latticini

4%

10%

Carni, frattaglie e parti di animali delle specie conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, volatili da cortile e simili, fresche, refrigerate, salate od in salamoia, secche o affumicate

8.5%

10%

Cavalli, asini, muli e bardotti vivi

7.5%

10%

Cera d’api grezza

9%

10%

Cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato)

4%

4%

Conigli domestici, piccioni, lepri pernici, fagiani ed altri animali vivi destinati all’alimentazione umana

7.5%

10%

Crema di latte destinata alla burrificazione

4%

10%

Crema di latte fresca non concentrata né zuccherata

9%

10%

Crostacei e molluschi, compresi i testacei freschi, refrigerati, secchi, salati in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua, derivanti dalla pesca in acque dolci o di allevamento

4%

10%

Fieno, paglia, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio

4%

10%

 


||||||||

-->
Hosted by:

Copyright © 1998 by Cnnet Internet Provider - Info: info@cnnet.it

Miglior Risoluzione: 800 * 600 - Colori: 16 bit