li’, 14/01/1998

CIRCOLARE 178/98

OGGETTO: FINANZIARIA 1998 : LE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER L’EDILIZIA.

La Finanziaria 1998, approvata in data 27/12/97, L. n. 449, interviene nel settore dell’edilizia garantendo alle persone fisiche la detrazione di determinate spese dal reddito personale. Gli ambiti investiti dalle novità riguardano la detrazione degli oneri relativi al recupero del patrimonio edilizio e degli interessi passivi su mutui contratti per la costruzione della casa.

 

DETRAZIONE DI ONERI RELATIVI AL RECUPERO

DEL PATRIMONIO EDILIZIO

 

Sul fronte delle detrazioni dal reddito ai fini IRPEF, all’art. 1 della Finanziaria 1998, si prevede la possibilità di detrarre le spese sostenute per i seguenti lavori:

1) interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c), e d), art. 31, Legge n. 457/78 - ovvero

manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo,

ristrutturazione edilizia - sulle parti comuni di edifici residenziali;

2) interventi di recupero di cui alle lettere b), c) e d), art. 31, Legge n. 457/78 - ovvero

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione

edilizia -effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria cata-

stale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze (ad esempio, solai, cantine,

autorimesse, ecc.);

 

Attenzione. Tra le spese sostenute rientrano anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della Legge 5.3.90 n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici e delle norme Uni-Cig, di cui alla Legge 6.12.71 n. 1083, per gli impianti a metano.

3) interventi finalizzati alla realizzazione di:

 

Attenzione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Immobili di interesse storico. Le detrazioni in parola, ridotte del 50% sono cumulabili con le agevolazioni già previste per gli immobili di interesse storico e artistico di cui alla Legge 1089/1939.

Condizioni. Per beneficiare della detrazione è necessario che gli edifici siano censiti all’ufficio del catasto (o per essi sia stato richiesto l’accatastamento) e che risulti pagata l’ICI per l’anno 1997, se dovuta.

Misura della detrazione. Il limite della detrazione è pari al 41% delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse pari a L. 150.000.000; la detrazione non comporta eccedenze di credito in quanto spetta fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta lorda.

La detrazione è ripartita in 5 quote costanti: la prima nell’anno in cui la spesa è sostenuta e le altre nei 4 successivi periodi d’imposta. E’ consentito comunque ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari ammontare. Sarà conveniente utilizzare il più lungo periodo di rateizzazione tutte le volte in cui l’importo della rata sia superiore a quello dell’imposta lorda.

Decorrenza agevolazione. La disposizione si applica alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.

Vendita dell’unità immobiliare. Nel caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di recupero, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

Controlli. Il 3° comma della disposizione in esame specifica che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Finanziaria, verrà emanato un decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro dei Lavori pubblici, con il quale dovranno essere stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni trattate, le procedure di controllo, per le quali saranno investite anche le banche, per contenere il fenomeno evasivo e le ipotesi di decadenza dal beneficio della detrazione.

ICI. Viene prevista anche un’agevolazione sul fronte dell’ICI. Si stabilisce che i Comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti a:

* recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

* recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati in centri storici;

* realizzazione autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

* utilizzo di sottotetti.

L’aliquota agevolata sarà applicabile solo alle unità immobiliari oggetto di questi interventi e per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.


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