li’, 14/01/1998

CIRCOLARE 177/98

OGGETTO: FINANZIARIA 1998 : L’AUMENTO DELLA RITENUTA PER I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E LE PROVVIGIONI DAL 19% AL 20% E NUOVE FIGURE DI SOSTITUTO D’IMPOSTA.

Il testo approvato definitivamente della Legge Finanziaria 1998 conferma l’aumento della ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro autonomo dal 19% al 20% e quella sulle provvigioni dal 10% al 19%.

 

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

 

Con la modifica dell’art.25, DPR n. 600/73, viene ‘ripristinata l’identità’ tra l’aliquota IVA normalmente applicabile a questo tipo di prestazioni e la misura della ritenuta di acconto.

Tale corrispondenza, venuta meno per effetto dell’aumento dell’aliquota IVA al 20% disposto dal D.L. n. 328/97, è comunque di puro fatto in quanto anche se l’aliquota è la stessa, sono profondamente diverse le sue discipline applicabili (IVA e redditi) e gli elementi caratterizzanti (soggetti obbligati, base imponibile, momento impositivo); esistono infatti esempi di prestazioni non soggette ad IVA ma soltanto a ritenuta, e viceversa.

Ciò nonostante l’identità delle aliquote semplifica, nella maggior parte dei casi, i calcoli e rende immediata l’esposizione in fattura dell’importo della ritenuta.

Si tratta comunque di un elemento non obbligatorio e non vincolante: anche se nella fattura viene indicato un importo errato di ritenuta il sostituto d’imposta è comunque obbligato ad operare la ritenuta applicando esclusivamente la normativa vigente (rispondendo delle conseguenti violazioni commesse).

Infine, va evidenziato che la misura della ritenuta a titolo d’imposta sui redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti non residenti passa dal 20% al 30%.

 

NUOVE FIGURE DI SOSTITUTO D’IMPOSTA

 

A seguito delle modifiche apportate all’art.23, comma 1, DPR n. 600/73, assumono la figura di ‘sostituto d’imposta’ anche le persone fisiche esercenti arti e professioni, nonché gli amministratori di condominio.

Pertanto, ad esempio, un lavoratore autonomo (avvocato) che paga una prestazione da un altro lavoratore autonomo (dottore commercialista) deve operare e versare la ritenuta d’acconto sul compenso corrisposto.

 

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

 

Per quanto riguarda la decorrenza delle modifiche in esame va precisato che le nuove aliquote sono applicabili ai compensi e alle provvigioni corrisposte dal 1° gennaio 1998.

Quanto sopra si applica anche alle fatture emesse nel 1997 e pagate nell’anno 1998.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.


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