li’, 14/01/1998

CIRCOLARE 176/98

OGGETTO: FINANZIARIA 1998: LEGGE 27 DICEMBRE 1997 N. 449.

Per agevolare l’orientamento tra le diverse disposizioni di carattere fiscale contenute nella legge finanziaria per il 1998, si propone uno schema riepilogativo dei contenuti più significativi del provvedimento, approvato con L. 27 dicembre 1997, n. 449 (con il richiamo dell’articolo), con particolare riguardo alle misure di più immediato interesse e a quelle che comportano adempimenti ravvicinati.

Art.1 - Spese di manutenzione e ristrutturazione degli edifici - Detrazione dall’IRPEF del 41% delle spese sostenute per interventi di manutenzione e ristrutturazione sulle unita’ immobiliari (anche rurali) e sulle parti comuni degli edifici, comprese le spese di progettazione; analoga detrazione compete per la realizzazione dei posti auto e delle autorimesse, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per la riduzione dell’inquinamento acustico, per la cablatura degli edifici, per il conseguimento di risparmi energetici e per la realizzazione di misure antisismiche; il regolamento di attuazione e’ stato successivamente emanato.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, lett. b) della Legge n. 457/78, eseguiti sugli edifici di edilizia residenziale pubblica sono soggetti all’aliquota IVA del 10%.

Art.3 - Interessi passivi sulla costruzione dell’abitazione - Detrazione dall’IRPEF del 19% degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari contratti per la costruzione della prima casa; la detraibilità era già prevista (e permane) per l’acquisto dell’abitazione; la detrazione massima e’ pari a 5 milioni annui (da dividere tra i comproprietari); la detrazione riguarda solo i mutui contratti dal 1998.

Art.4 - Misure per favorire l’occupazione:

Art.5 - Misure per favorire la ricerca scientifica - credito di imposta per l’assunzione di personale specificamente impiegato nell’attività di ricerca.

Art.7 - Incentivi territoriali, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese che partecipano ai contratti d’area e che effettuano investimenti.

Art.8 - Ampliamento dei benefici di detrazione fiscale per i soggetti portatori di handicap (accompagnamento, deambulazione, locomozione comprese le auto con cambio automatico, sollevamento, sussidi tecnici ed informatici).

Art.11 - Incentivi fiscali per il commercio, sotto forma di credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali.

Art.14 - Disposizioni fiscali varie.

Aliquota IVA dei fiori - L’aliquota scende al 10% per i fiori freschi, recisi, per i mazzi o per ornamento, per foglie, fogliame e altre parti fresche per mazzi o per ornamento.

Ristrutturazione di edifici commerciali - Deducibilità in tre periodi d’imposta (e non con le modalità previste dall’art. 67, comma 7, e 74 del TUIR) delle spese di manutenzione e ammodernamento degli immobili e degli impianti utilizzati per esercitare attività’ di tintolavanderia, vendita al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande, turistica, estetista e produzione con vendita diretta al pubblico.

Settore tessile-abbigliamento-calzature - Riconoscimento di una riduzione dell’IVA per i commercianti di prodotti tessili, abbigliamento e calzature (a compensazione dell’aumento delle aliquote IVA), in base alla differenza tra l’IVA liquidata a dicembre 1997 e a dicembre 1996.

Art.15 - Chiusure partite IVA inattive - Il nuovo termine per la chiusura agevolata scade il 30 settembre 1998; gli Uffici inviteranno gli interessati a provvedere.

Art.17 - Autoveicoli - Nuova disciplina fiscale degli autoveicoli: deducibilità fiscale, soppressione del canone dell’autoradio, nuovo sistema di calcolo del bollo, soppressione della marca sulle patenti, soppressione dell’obbligo di esporre il contrassegno del bollo.

Ecotassa - Istituzione di una ecotassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto da parte dei grandi impianti di combustione.

Rottamazione delle macchine agricole - Esteso a questi mezzi e macchine l’incentivo al rinnovo.

L’assistenza domiciliare , resa dai comuni e loro consorzi e’ esente IVA art. 10 p. 27-ter DPR n. 633/72 se svolta direttamente dall’Ente pubblico. I contratti di appalto con le Cooperative sono soggetti ad IVA con l’aliquota del 10% per gli effetti del p. 41-bis tab. A parte II allegata al DPR n. 633/72.

Art.18 - Imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili - Finalizzata alla concessione di sovvenzioni a coloro che risiedono in prossimità degli aeroporti.

Art.19 - Operazioni a premio - Indetraibilità assoluta dell’IVA su beni e servizi utilizzati per manifestazioni a premio e nuova disciplina autorizzativa per lotterie, tombole, riffe, pesche, banchi di beneficenza; imposta sostitutiva del 20% sui beni e servizi non imponibili IVA utilizzati per manifestazioni a premio.

Art.20 - Versamenti delle accise - Nuovi termini per il versamento dell’accisa sui tabacchi e disciplina degli interessi per tardivo pagamento o sui rimborsi delle accise.

Art.21 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi :

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera - Alternativa al credito di imposta per redditi prodotti all’estero, prevede l’applicazione della ritenuta nella misura prevista per gli stessi redditi di fonte nazionale; si applica ai redditi percepiti dal periodo d’imposta in corso al 31.12.97.

Plusvalenze - L’iscrizione nello stato patrimoniale delle plusvalenze non costituisce presupposto per l’imposizione sui redditi (soppressa la lett. c dell’art. 54 del TUIR) e neutralizzazione della plusvalenza iscritta ai fini del costo fiscalmente riconosciuto (nuova lett. c dell’art. 76 del TUIR); si applica dal periodo di imposta in corso al 31.12.97.

Sopravvenienze attive e contributi in conto capitale - Razionalizzazione del trattamento fiscale di questi componenti, finalizzate all’adeguamento ai principi contabili.

Beni immateriali - L’ammortamento dei marchi d’impresa avviene in dieci anni (oggi tre); l’ammortamento dell’avviamento avviene in dieci anni (oggi cinque, così come previsto dall’art. 2426 cod. civ.); le novità riguardano anche i beni acquistati in passato, per le quote stanziate dal 1998.

Cooperative - Le imposte sui redditi riferite alle variazioni in aumento non concorrono a formare il reddito, se il maggior utile e’ destinato a riserva indivisibile.

Sostituti d’imposta - Estensione degli obblighi ai lavoratori autonomi (oggi sostituti solo nei confronti dei dipendenti) e al condominio (l’amministratore deve comunicare annualmente all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi acquistati e i dati dei fornitori).

La ritenuta per redditi di lavoro autonomo corrisposti a non residenti aumenta al 30% (oggi 20).

La ritenuta sulle provvigioni sale al 19% (sul 50 o 20% dell’ammontare corrisposto).

La ritenuta sui compensi per l’utilizzazione delle opere dell’ingegno ecc. da parte di soggetti diversi dall’autore o inventore sale al 20% sulla parte imponibile (eventuale abbattimento del 25%).

Imposta di registro sui contratti di locazione e affitto - L’imposta (importo minimo di 100.000) viene ancora autoliquidata ma il versamento non può più avvenire all’Ufficio del Registro ma solo al Concessionario, alla banca o in posta; sono soggetti a registrazione anche i contratti di importo annuo inferiore a 2.500.000 lire.

Conferimento di aziende in società - L’opzione per la tassazione sostitutiva introdotta dal D.Lgs. n. 358/97 può’ essere esercitata anche per le operazioni poste in essere dal 1° ottobre al 7 novembre 1997.

Art.22 - Esenzione da IRPEG. Ampliato il numero dei soggetti esentati dal pagamento dell’IRPEG. Vengono infatti ricompresi tra i soggetti esenti anche i Consorzi tra Enti locali.

Art.23 - Sanatoria degli omessi versamenti - Proroga al 28 febbraio 1998 del termine per la sanatoria ed applicazione anche ai sostituti di imposta per omessi versamenti di ritenute.

Art.24 - Conto fiscale - Viene aperto a tutti i titolari di partita IVA, non solo imprenditori e lavoratori autonomi (es. agricoltori, enti non commerciali, Comuni, IPAB, ecc.).

Rimborsi IVA - La fidejussione per il rimborso disposto dall’Ufficio deve riguardare tutto il periodo mancante alla decadenza dell’azione accertatrice dell’Ufficio.

Riscossione contributi associativi - Possono essere delegate le Camere di commercio.

Registro delle imprese - Non saranno rilasciati certificati se non risulta pagato il diritto annuale alle Camere di commercio.

Tassa rifiuti - Se il comune corregge proprie rilevazioni sulle superfici tassabili, il contribuente non e’ tenuto a versare sanzioni ma solo il tributo non pagato.

Art.28 - Liquidazione delle dichiarazioni dei redditi - Il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione non e’ a pena di decadenza; resta così sterilizzato ogni effetto conseguente alla sentenza della Corte di cassazione che aveva stabilito la perentorietà del termine stesso; le iscrizioni a ruolo ex art. 36-bis DPR 600/73 sono perfettamente legittime.

Art.29 - Assegnazione agevolata di beni ai soci - Le assegnazioni di beni immobili non strumentali fatti ai soci scontano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari al 10% della differenza tra il valore normale del bene e il costo fiscalmente riconosciuto, aumentata del 30% dell’IVA dovuta; le riserve in sospensione annullate a seguito dell’assegnazione scontano l’imposta sostitutiva del 20 per cento.

Art.30 - Estromissione di beni dal patrimonio dell’impresa - L’imprenditore individuale può escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio d’impresa versando una imposta sostitutiva del 10% sulla differenza tra il valore normale del bene e il valore fiscalmente riconosciuto; l’imposta sostitutiva va aumentata del 30% dell’IVA eventualmente dovuta sulla cessione.

Art.31 - Giudici tributari - Dal 1° aprile 1998 coloro che esercitano consulenza tributaria o assistenza dei contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria o nelle controversie non possono essere componenti delle commissioni tributarie.

Art.48 - Condono tombale per Enti - I termini del condono di cui agli artt. 55 e 56 della legge N.413/91 sono prorogati per gli anni dal 1991 al 1997 per gli Enti pubblici; la domanda va presentata entro il 30/06/98.

Art.56 - Regolarizzazione delle società semplici agricole - Il termine per provvedere slitta dal 1° dicembre 1997 al 31 dicembre 1998.

Art.59 - Previdenza.

Gestione artigiani e commercianti - Le aliquote contributive sono aumentate dello 0,8%; dal 1999 l’aumento annuale sarà pari allo 0,2%, fino al raggiungimento dell’aliquota del 19%.

Coltivatori diretti e mezzadri - L’aliquota contributiva e’ incrementata dello 0,3%.

Contributo del 10% Aumenta complessivamente del 2% e passa al 12%; e’ previsto un successivo aumento fino al 19%.

Rimane fermo al 10% per chi risulta già iscritto presso un fondo previdenziale obbligatorio o titolare di trattamento pensionistico.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.


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