Risoluzione del 14/01/2003 n. 6

Oggetto:

Istanza  di  interpello   -  Art. 11, legge 27.07.2000, n. 212. Comune di

IVA  - Cessione  di immobili  in esecuzione  di un  "Piano di  Recupero".

Sintesi:

La risoluzione   fornisce   chiarimenti  in  merito  al  corretto  trattamento

tributario, ai  fini  IVA,  da riservare alla cessione gratuita di immobili da

parte di   una   societa'   di  gestione  immobiliare  privata  ad  un  Comune

nell'ambito di  una  convenzione  stipulata  per  l'attuazione di un "piano di

recupero" disposto  dal  Comune  stesso.  L'Agenzia  ritiene  che  la cessione

rientra nella  fattispecie  che non rilevano ai fini IVA, ai sensi dell'art.51

della legge  n.  342/2000,  se  e  soltanto se si tratta di opere o di aree di

urbanizzazione cedute  in  detrazione  di  contributi  di  urbanizzazione o in

esecuzione di    convenzioni   di   lottizzazione.   Negli   altri   casi   e'

un'operazione imponibile  ai  sensi  del  DPR  n.633/72.  Pertanto nel caso in

specie solo  la  scuola  materna  non  rileva  ai  fini IVA, mentre il circolo

ricreativo che   non   puo'   in   alcun   modo   considerarsi   un'opera   di

urbanizzazione sconta l'imposta sul valore aggiunto.                          

 

Testo:

       Con l'istanza  di  interpello  di cui all'oggetto, concernente l'esatta

applicazione dell'articolo  51  della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' stato

posto il seguente                                                             

                                   QUESITO                                    

                                                                              

      Al fine   di  dare  attuazione  agli  obiettivi  di  carattere  pubblico

relativi all'incremento  della  dotazione  di servizi del quartiere denominato

"Villaggio XX",  il  Comune  di  ...  ha  deliberato l'adozione di un apposito

"Piano di Recupero".                                                          

      Nell'ambito di   tale   piano   e'   stato  predisposto  uno  schema  di

convenzione tra  il  Comune  di  ...  e  le societa' "XY S.p.A" e "XJ S.r.l.",

attuali proprietarie di una parte del complesso immobiliare.                  

      In particolare,  ai  sensi  dell'art.  7 dello schema di convenzione, le

richiamate societa'  cedono  gratuitamente  al  Comune "le aree dell'ex scuola

materna di   via  ....  e  del  Circolo  ricreativo  ZZ,  nonche'  i  relativi

stabili", a scomputo dei contributi di urbanizzazione.                        

      In relazione  a  tale  operazione,  il Comune ha chiesto di conoscere il

trattamento tributario,  agli  effetti  dell'IVA,  applicabile  alla  cessione

degli immobili.                                                               

                                                                              

                    SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE                    

                                                                              

      Il Comune  di  ....  ritiene che il trasferimento degli immobili innanzi

menzionati non  rientri  nel campo di applicazione dell'IVA in quanto trattasi

di una  cessione  di aree in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, cosi'

come previsto dall'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342.          

                                                                              

                      PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE                       

                                                                              

       L'articolo 51  della  legge  21 novembre 2000, n. 342, dispone che "Non

e' da  intendere  rilevante  ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure

agli effetti  delle  limitazioni  del diritto alla detrazione, la cessione nei

confronti dei  comuni  di  aree  o  di  opere di urbanizzazione, a scomputo di

contributi di    urbanizzazione    o   in   esecuzione   di   convenzioni   di

lottizzazione.".                                                              

       Con la  circolare  n.  207  del  16  novembre  2000,  esplicativa della

suddetta legge  n.  342,  e'  stato  chiarito,  tra  l'altro,  che il suddetto

articolo 51  supera  le  incertezze  interpretative  sorte per il contrastante

orientamento sussistente  sulla  problematica  tra la prassi ministeriale e la

giurisprudenza amministrativa  circa  il  trattamento  fiscale,  agli  effetti

dell'IVA, applicabile  alle  predette operazioni e "stabilisce che la cessione

ai comuni  di  aree ed opere di urbanizzazione, da parte dell'impresa titolare

della concessione  ad  edificare,  a scomputo del contributo di urbanizzazione

o in  esecuzione  di  convenzioni  di lottizzazione, costituisce un'operazione

non rilevante  agli  effetti  dell'IVA,  alla  stregua del trattamento fiscale

applicabile al  versamento  in  denaro  del  predetto  contributo  effettuato,

alternativamente, dalla stessa impresa".                                      

       Con la  suddetta  normativa  e'  stata applicato alle cessioni di opere

di urbanizzazione  e  delle aree necessarie alla loro realizzazione a scomputo

degli oneri  di  urbanizzazione  il  trattamento  fiscale,  ai  fini dell'IVA,

applicabile al  versamento  in  denaro del contributo di urbanizzazione di cui

agli artt.  5  e  11  della  legge  n.  28  gennaio 1977, n. 10. Infatti, come

precisato con  la  risoluzione ministeriale n. 363292 del 16 gennaio 1978, non

rientra nel  campo  di  applicazione  dell'IVA il contributo di urbanizzazione

versato dal  concessionario,  proprio  in  quanto  "il rapporto che si pone in

essere tra  il  comune  e  il  destinatario  della  concessione  non ha natura

sinallagmatica, dovendosi  riconoscere  in  esso innegabili caratteristiche di

generalita', tipiche  del  rapporto  di  natura tributaria". L'obbligazione di

fare consistente  nella  realizzazione  di  opere  di urbanizzazione ha quindi

natura di  prestazione  patrimoniale  imposta,  esclusa  quindi  dal  campo di

applicazione analogamente al versamento diretto del contributo.               

       Con specifico  riferimento  alla  cessione  oggetto  di  interpello, si

osserva preliminarmente che:                                                  

     .  dall'esame  dello  schema di "Convenzione  per  l'attuazione del Piano

        di Recupero   del  Villaggio  XX  con  trasferimenti  immobiliari"  si

        evince che  le  societa'  "XY  S.p.A."  e  "XJ  S.r.l."  (le quali con

        convenzione stipulata  in  data  27  maggio 1996, hanno gia' assunto a

        proprio carico  ed  adempiuto  l'onere di provvedere alla manutenzione

        straordinaria ed   al  completamento  delle  opere  di  urbanizzazione

        primaria del     medesimo     complesso,     successivamente    cedute

        gratuitamente al  suddetto  Comune), previa richiesta della necessaria

        concessione edilizia,  si  impegnano  a  dare esecuzione al richiamato

        Piano di   Recupero;  a  tal  fine  il  Comune  di  ....  "cede  senza

        corrispettivo" a   tali   societa'  "la  quota  di  edificabilita'  di

        propria competenza";                                                  

     .  ai  sensi  dell'articolo  5  del  medesimo schema  di  convenzione, la

        suddetta concessione   edilizia   e'   rilasciata   in  esenzione  dei

        contributi concessori   relativi   agli  oneri  di  urbanizzazione  in

        quanto:                                                               

        a)    gli  oneri  di urbanizzazione primaria non sono dovuti per avere

              le societa' eseguito   la   manutenzione   straordinaria ed   il

              completamento delle opere  primarie  direttamente, in esecuzione

              della convenzione del 27 maggio 1996;                           

        b)    gli  oneri  di  urbanizzazione  secondaria sono scomputati dalle

              cessioni che le suddette imprese, ai sensi del successivo art.7,

              effettuano gratuitamente a favore del richiamato  Comune, aventi

              ad oggetto le aree con  gli annessi immobili precedentemente    

              citate (ex scuola materna di via.... e Circolo ricreativo ZZ).  

       In relazione  alle  aree cedute con i relativi immobili di cui al punto

b), si  osserva  che  (come  si  evince  dalle  visure  catastali acquisite da

codesta Direzione  Regionale)  soltanto  l'immobile  "ex scuola materna di via

...." costituisce    un'opera    di   urbanizzazione   secondaria   ai   sensi

dell'articolo 4   della   legge   29   settembre   1964,   n.  847,  integrato

dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.                         

       Pertanto, la   cessione   dell'area  con  annessa  la  scuola  materna,

costituendo uno  scomputo  del  contributo di urbanizzazione come disposto dal

citato articolo  51  della legge n. 342 del 2000, non deve ritenersi rilevante

agli effetti dell'IVA.                                                        

       Relativamente alla   cessione   dell'area   con   annesso   il  Circolo

ricreativo, non    potendosi   quest'ultimo   qualificare   quale   opera   di

urbanizzazione ai  sensi  delle  citate  leggi  n.  847  del 1964 e n. 865 del

1971, deve  ritenersi  che essa costituisca un'operazione imponibile in quanto

rappresenta, ai  sensi  dell'articolo  2,  secondo comma, n. 4), del D.P.R. 26

ottobre 1972,  n.  633,  una cessione posta in essere da soggetti aventi quale

attivita' propria   la   compravendita   di   beni  immobili;  infatti,  detta

disposizione prevede,  tra  l'altro,  che  costituiscono  cessioni di beni "le

cessioni gratuite  di  beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui

commercio non   rientra   nell'attivita'  propria  dell'impresa  se  di  costo

unitario non  superiore  a  lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia

stata operata,  all'atto  dell'acquisto  o  dell'importazione,  la  detrazione

dell'imposta a  norma  dell'art.  19, anche se per effetto dell'opzione di cui

all'art. 36-bis".                                                             

       La risposta  di  cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza

di interpello   presentata   alla   Direzione   regionale,  viene  resa  dalla

scrivente ai  sensi  dell'articolo 4, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001,

n. 209.