RISOLUZIONE N.160/E DEL 31/10/2000
Oggetto:
IVA
- Trattamento
riservato alle
indennita' dovute
per le requisizioni
di immobili adibiti a
sede di Organismi P.S.-
Quesito.
Sintesi:
La
risoluzione fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale, ai
fini Iva, applicabile
alle somme dovute a titolo di indennita' per larequisizione dei beni
immobili adibiti a sede di Organismi P.S.
Testo:
Con istanza diretta alla
scrivente, codesto Dipartimento ha chiesto chiarimenti in
merito al trattamento, agli effetti dell'IVA, applicabile alle somme
dovute a titolo
di indennita' per la requisizione dei beni immobili adibiti a sede di
Organismi P.S.
Per dare soluzione al quesito formulato, la scrivente ritiene necessario
analizzare, sia pur
brevemente, i caratteri essenziali dell'istituto della requisizione, per
poi esaminare la collocazione e quindi la disciplina che lo stesso assume
ai fini dell'IVA.
Il procedimento di requisizione trae origine dall'articolo 7 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, all. E; le norme fondamentali relative alla
disciplinadi tale istituto sono contenute nel regio decreto 18 agosto 1940, n.
1741.
Le requisizioni hanno
natura giuridica di
provvedimenti ablatori di carattere
reale (con l'eccezione delle requisizioni di servizi) mediante i
quali la Pubblica Amministrazione si appropria autoritariamente di beni mobili o
immobili privati, acquisendoli in proprieta' o in uso.
Le requisizioni in
proprieta' concernono cose mobili consumabili o tali da essere suscettibili di
alterazione nella sostanza a causa dell'uso.
Le requisizioni in
uso hanno
ad oggetto beni mobili o immobili inconsumabili,
suscettibili con la loro
utilizzazione di soddisfare i bisogni Concreti
del requirente.
Le norme di riferimento stabiliscono che il bene requisito in
uso deve essere restituito
al proprietario
entro un termine stabilito; oltre tale termine la cosa si intende
requisita in proprieta'.
Deve poi ritenersi
che l'oggetto del
procedimento ablatorio di requisizione
in uso sia assimilabile al
diritto reale di "uso", disciplinato dagli articoli 1021 e ss. del
codice civile.
Nel caso di requisizione,
sia in proprieta' sia in
uso, spetta al requisito un'indennita'
a ristoro del
sacrificio subito, liquidata secondo criteri di stima: valore venale del bene o
quello di uso.
Agli effetti dell'IVA, le
requisizioni in proprieta', accompagnate da
indennita', in quanto
determinano un trasferimento a titolo oneroso, sia pure coattivo, della
proprieta' di un
bene, rientrano nella previsione di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.
Nell'ampio concetto di
cessione di
cui al citato articolo devono, infatti,
ricomprendersi tutti
i trasferimenti di beni, pur se coattivi, in armonia a
quanto disposto dall'articolo
5, paragrafo 4, lettera a), della sesta direttiva CEE,
che considera come cessione il trasferimento,
accompagnato
dal pagamento
di indennita', della proprieta' di un bene, per
effetto di atto della pubblica autorita'.
Per espressa previsione dell'articolo 2 citato rientrano nella categoria
delle cessioni di beni
anche gli atti che
costituiscono o trasferiscono diritti reali di godimento.
Le requisizioni in
uso, pertanto, in quanto atti che costituiscono o
trasferiscono un diritto reale in capo alla P.A., costituiscono, agli effetti
del tributo, cessioni di beni.
Accertata la rilevanza
oggettiva delle
requisizioni, ai fini dell'imposizione
ad IVA, e' necessario
riscontrare, anche per tali cessioni, la condizione
della loro
effettuazione nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
Ai fini della
assoggettabilita' ad
imposta sul valore aggiunto dell'indennita'
occorrera', quindi, esaminare
caso per caso, l'esistenza del presupposto soggettivo
in capo al requisito e
l'inerenza della cessione con l'attivita' esercitata dallo stesso.
Cosi', a titolo esemplificativo,
la requisizione di un immobile di civile
abitazione posseduto
da un professionista non assume rilevanza agli effetti del
tributo; viceversa, deve essere assoggettata ad IVA l'indennita'
corrisposta per la requisizione di
un immobile di civile abitazione possedutoda un'impresa costruttrice dello
stesso.
Conclusivamente, alla luce
di quanto sopra
argomentato, ritiene la scrivente
che le
requisizioni degli immobili
da adibire a sede degli
Organismi della P.S.
costituiscono cessioni
di beni ai sensi dell'art.2 citato, in quanto
l'indennita' ne
rappresenta il corrispettivo; di conseguenza, ove
ricorrano anche il presupposto soggettivo e l'inerenza, tali atti
dovranno essere assoggettati ad IVA.