RISOLUZIONE N.160/E DEL 31/10/2000

Oggetto:

IVA   -    Trattamento     riservato   alle   indennita'  dovute  per  le requisizioni  di immobili  adibiti a  sede di  Organismi P.S.-   Quesito.

Sintesi:

La risoluzione fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale, ai fini   Iva,   applicabile   alle somme dovute a titolo di indennita' per larequisizione dei beni immobili adibiti a sede di Organismi P.S.              

Testo:

      Con istanza   diretta   alla  scrivente, codesto Dipartimento ha chiesto chiarimenti in  merito al trattamento, agli effetti dell'IVA, applicabile alle somme dovute   a   titolo  di indennita' per la requisizione dei beni immobili adibiti a sede di Organismi P.S.                                             

      Per dare soluzione al quesito formulato, la scrivente ritiene necessario  analizzare, sia   pur   brevemente, i caratteri essenziali dell'istituto della requisizione, per  poi esaminare la collocazione e quindi la disciplina che lo stesso assume ai fini dell'IVA.                                              

      Il procedimento di requisizione trae origine dall'articolo 7 della legge  20 marzo 1865, n. 2248, all. E; le norme fondamentali relative alla disciplinadi tale istituto sono contenute nel regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741.    

      Le requisizioni   hanno   natura  giuridica di provvedimenti ablatori di  carattere reale   (con   l'eccezione delle requisizioni di servizi) mediante i quali la Pubblica Amministrazione si appropria autoritariamente di beni mobili o immobili privati, acquisendoli in proprieta' o in uso.                     

      Le requisizioni  in proprieta' concernono cose mobili consumabili o tali da essere suscettibili di alterazione nella sostanza a causa dell'uso.       

      Le requisizioni    in    uso    hanno  ad oggetto beni mobili o immobili  inconsumabili, suscettibili  con la loro utilizzazione di soddisfare i bisogni  Concreti del requirente.                                                     

      Le norme   di riferimento stabiliscono che il bene requisito in uso deve  essere restituito   al   proprietario   entro un termine stabilito; oltre tale termine la cosa si intende requisita in proprieta'.                          

      Deve poi    ritenersi    che    l'oggetto  del procedimento ablatorio di  requisizione in   uso sia assimilabile al diritto reale di "uso", disciplinato dagli articoli 1021 e ss. del codice civile.                                 

      Nel caso   di   requisizione,   sia  in proprieta' sia in uso, spetta al  requisito un'indennita'   a   ristoro del sacrificio subito, liquidata secondo criteri di stima: valore venale del bene o quello di uso.                    

      Agli effetti   dell'IVA,  le requisizioni in proprieta', accompagnate da  indennita', in  quanto determinano un trasferimento a titolo oneroso, sia pure coattivo, della   proprieta'   di   un bene, rientrano nella previsione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.                                                                          

      Nell'ampio concetto   di   cessione   di  cui al citato articolo devono,  infatti, ricomprendersi   tutti   i trasferimenti di beni, pur se coattivi, in armonia a   quanto   disposto  dall'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), della sesta direttiva    CEE,    che    considera    come cessione il trasferimento,

accompagnato dal   pagamento   di indennita', della proprieta' di un bene, per  effetto di atto della pubblica autorita'.                                     

      Per espressa previsione dell'articolo 2 citato rientrano nella categoria delle cessioni   di   beni   anche  gli atti che costituiscono o trasferiscono diritti reali di godimento.                                                   

      Le requisizioni   in   uso, pertanto, in quanto atti che costituiscono o  trasferiscono un  diritto reale in capo alla P.A., costituiscono, agli effetti del tributo, cessioni di beni.                                               

      Accertata la    rilevanza    oggettiva    delle    requisizioni, ai fini  dell'imposizione ad   IVA, e' necessario riscontrare, anche per tali cessioni, la condizione   della   loro   effettuazione nell'esercizio di imprese, arti o professioni.                                                                  

      Ai fini    della    assoggettabilita'    ad  imposta sul valore aggiunto  dell'indennita' occorrera',   quindi, esaminare caso per caso, l'esistenza del presupposto soggettivo   in  capo al requisito e l'inerenza della cessione con l'attivita' esercitata dallo stesso.                                         

      Cosi', a   titolo   esemplificativo,   la requisizione di un immobile di  civile abitazione   posseduto   da un professionista non assume rilevanza agli effetti del   tributo; viceversa, deve essere assoggettata ad IVA l'indennita' corrisposta per  la requisizione di un immobile di civile abitazione possedutoda un'impresa costruttrice dello stesso.                                     

      Conclusivamente, alla   luce   di   quanto sopra argomentato, ritiene la  scrivente che   le   requisizioni   degli   immobili  da  adibire a sede degli Organismi della   P.S.   costituiscono   cessioni  di beni ai sensi dell'art.2 citato, in    quanto    l'indennita'    ne    rappresenta il corrispettivo; di conseguenza, ove  ricorrano anche il presupposto soggettivo e l'inerenza, tali atti dovranno essere assoggettati ad IVA.