Risoluzione
398113 del 18-7-1984 (Min. Fin., Dir. Gen. Tasse) - Rettifica di inesattezze
della fatturazione
Un Ente,
premesso che da una verifica della Guardia di finanza presso la sede sono state
contestate violazioni in materia di IVA, ha chiesto di conoscere il parere di
questa Direzione generale in merito ai detti rilievi.
In sostanza,
la Guardia di finanza ha contestato all' Ente di aver emesso note di credito,
per gli anni dal 1979 al 1983, con le quali sono state annullate, o comunque
rettificate, fatture relative ad operazioni imponibili, non osservando i termini
e le modalita' previste dall' art. 26 del DPR 26-10-1972, n. 633.
Le
violazioni sono di due tipi:
1) alcune
note di credito sono state emesse oltre il termine di un anno stabilito dal
terzo comma del citato art. 26;
2) altre
note di credito sono state assoggettate all' aliquota IVA vigente alla data di
compilazione della nota anziche' a quella applicata alla data dell' emissione
della fattura da rettificare.
In merito al
primo rilievo l' istante eccepisce che il limite di un anno di cui al terzo
comma dell' art. 26 non dovrebbe ritenersi operante nella specie perche' non
ricorre nessuna delle ipotesi in esso previste, e cioe' la rettifica <<in
dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti>> o <<di inesattezze
della fatturazione>>.
Infatti,
osserva l' Ente, sia le tariffe che il sistema di fatturazione e riscossione
(consistente nella quantificazione presuntiva del consumo, poi seguita da
successivo conguaglio con la quantificazione effettiva) <<costituiscono il
frutto di provvedimenti CIP aventi forza di legge>>.
Pertanto i
detti conguagli non rientrerebbero nei casi contemplati dal citato terzo comma e
dovrebbero quindi farsi rientrare nel precedente secondo comma, per il quale non
opera il predetto limite temporale.
In ordine al
secondo rilievo, l' Ente fa presente che in relazione al sistema di fatturazione
adottato per legge (emissione di fattura a cadenza bimestrale, le prime due in
via presuntiva e la terza a consuntivo in relazione all' effettivo consumo
rilevato alla fine del terzo bimestre da lettura diretta del contatore), si sono
presentate difficolta', il piu' delle volte insuperabili, in caso di ripetuti
mutamenti di aliquota nel semestre (o nei semestri) in considerazione. In tale
ipotesi, infatti, allorquando cioe' procede a rimborso nei confronti dell'
utente, poiche' l' Ente ignora in quale dei due bimestri si sia verificato il
consumo di energia inferiore a quello addebitato in via presuntiva, esso ha
ritenuto opportuno applicare l' aliquota vigente al momento di emissione della
nota di accredito.
Tuttavia, l'
Ente osserva che tale non corrispondenza di aliquota non avrebbe procurato
sostanzialmente danni all' Erario sia perche' le note di accredito in alcuni
casi recavano un' aliquota superiore ed in altri inferiore a quella reale delle
fatture provvisorie emesse in precedenza (e, in tal modo, venivano a
compensarsi), sia perche' una parte di tali accrediti e' stata effettuata nei
confronti di soggetti d' IVA che, conseguentemente, hanno apportato le
corrispondenti variazioni sui registri IVA e quindi il gettito d' IVA e' rimasto
immutato.
Sulla prima
questione, la scrivente, condividendo il parere dell' Ispettorato
compartimentale ritiene che nella fattispecie non torni applicabile il disposto
contenuto nel cennato terzo comma dell' art. 26 sia perche' le rettifiche in
argomento non possono considerarsi effettuate <<in dipendenza di
sopravvenuto accordo fra le parti>>, sia perche' non attengono
propriamente a <<inesattezze della fatturazione>> in quanto il
sistema di fatturazione adottato dall' Ente e' regolamentato espressamente da
provvedimenti CIP, in base ai quali l' ente e' autorizzato ad emettere fatture
provvisorie con riferimento ai consumi presunti, e poi fatture a conguaglio dopo
la rilevazione del consumo effettivo di energia elettrica.
Conseguentemente
le rettifiche in questione rientrano nella previsione di cui al secondo comma
dello stesso art. 26 anche se non sono ivi espressamente contemplate.
Tale secondo
comma riguarda, invero, le variazioni in diminuzione a seguito di
<<dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione,
rescissione, e simili ...>>.
Orbene,
nella fattispecie in esame, trattandosi di impossibilita' oggettiva di
effettuare nel termine di un anno in taluni casi, le dette rettifiche per
effetto del menzionato sistema di fatturazione disciplinato con provvedimenti di
carattere generale del CIP, deve ritenersi, in via residuale, che tale ipotesi
rientri tra le <<simili>> previste dal sopra riportato secondo
comma.
Relativamente,
invece, al secondo rilievo contestato dalla Polizia tributaria, si ritiene,
condividendo anche in questo caso il parere dell' Ispettorato, che esso sia
formalmente sussistente.
Infatti,
come si e' avuto modo di precisare in precedenti incontri, nella tecnica della
procedura di regolarizzazione prevista dall' art. 26, secondo comma, l' imposta
deve essere accreditata al cessionario nella stessa misura in cui e' stata
addebitata al cessionario medesimo sulla fattura relativa all' operazione
originaria.