Risoluzione 398113 del 18-7-1984 (Min. Fin., Dir. Gen. Tasse) - Rettifica di inesattezze della fatturazione

Un Ente, premesso che da una verifica della Guardia di finanza presso la sede sono state contestate violazioni in materia di IVA, ha chiesto di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito ai detti rilievi.

In sostanza, la Guardia di finanza ha contestato all' Ente di aver emesso note di credito, per gli anni dal 1979 al 1983, con le quali sono state annullate, o comunque rettificate, fatture relative ad operazioni imponibili, non osservando i termini e le modalita' previste dall' art. 26 del DPR 26-10-1972, n. 633.

Le violazioni sono di due tipi:

1) alcune note di credito sono state emesse oltre il termine di un anno stabilito dal terzo comma del citato art. 26;

2) altre note di credito sono state assoggettate all' aliquota IVA vigente alla data di compilazione della nota anziche' a quella applicata alla data dell' emissione della fattura da rettificare.

In merito al primo rilievo l' istante eccepisce che il limite di un anno di cui al terzo comma dell' art. 26 non dovrebbe ritenersi operante nella specie perche' non ricorre nessuna delle ipotesi in esso previste, e cioe' la rettifica <<in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti>> o <<di inesattezze della fatturazione>>.

Infatti, osserva l' Ente, sia le tariffe che il sistema di fatturazione e riscossione (consistente nella quantificazione presuntiva del consumo, poi seguita da successivo conguaglio con la quantificazione effettiva) <<costituiscono il frutto di provvedimenti CIP aventi forza di legge>>.

Pertanto i detti conguagli non rientrerebbero nei casi contemplati dal citato terzo comma e dovrebbero quindi farsi rientrare nel precedente secondo comma, per il quale non opera il predetto limite temporale.

In ordine al secondo rilievo, l' Ente fa presente che in relazione al sistema di fatturazione adottato per legge (emissione di fattura a cadenza bimestrale, le prime due in via presuntiva e la terza a consuntivo in relazione all' effettivo consumo rilevato alla fine del terzo bimestre da lettura diretta del contatore), si sono presentate difficolta', il piu' delle volte insuperabili, in caso di ripetuti mutamenti di aliquota nel semestre (o nei semestri) in considerazione. In tale ipotesi, infatti, allorquando cioe' procede a rimborso nei confronti dell' utente, poiche' l' Ente ignora in quale dei due bimestri si sia verificato il consumo di energia inferiore a quello addebitato in via presuntiva, esso ha ritenuto opportuno applicare l' aliquota vigente al momento di emissione della nota di accredito.

Tuttavia, l' Ente osserva che tale non corrispondenza di aliquota non avrebbe procurato sostanzialmente danni all' Erario sia perche' le note di accredito in alcuni casi recavano un' aliquota superiore ed in altri inferiore a quella reale delle fatture provvisorie emesse in precedenza (e, in tal modo, venivano a compensarsi), sia perche' una parte di tali accrediti e' stata effettuata nei confronti di soggetti d' IVA che, conseguentemente, hanno apportato le corrispondenti variazioni sui registri IVA e quindi il gettito d' IVA e' rimasto immutato.

Sulla prima questione, la scrivente, condividendo il parere dell' Ispettorato compartimentale ritiene che nella fattispecie non torni applicabile il disposto contenuto nel cennato terzo comma dell' art. 26 sia perche' le rettifiche in argomento non possono considerarsi effettuate <<in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti>>, sia perche' non attengono propriamente a <<inesattezze della fatturazione>> in quanto il sistema di fatturazione adottato dall' Ente e' regolamentato espressamente da provvedimenti CIP, in base ai quali l' ente e' autorizzato ad emettere fatture provvisorie con riferimento ai consumi presunti, e poi fatture a conguaglio dopo la rilevazione del consumo effettivo di energia elettrica.

Conseguentemente le rettifiche in questione rientrano nella previsione di cui al secondo comma dello stesso art. 26 anche se non sono ivi espressamente contemplate.

Tale secondo comma riguarda, invero, le variazioni in diminuzione a seguito di <<dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, e simili ...>>.

Orbene, nella fattispecie in esame, trattandosi di impossibilita' oggettiva di effettuare nel termine di un anno in taluni casi, le dette rettifiche per effetto del menzionato sistema di fatturazione disciplinato con provvedimenti di carattere generale del CIP, deve ritenersi, in via residuale, che tale ipotesi rientri tra le <<simili>> previste dal sopra riportato secondo comma.

Relativamente, invece, al secondo rilievo contestato dalla Polizia tributaria, si ritiene, condividendo anche in questo caso il parere dell' Ispettorato, che esso sia formalmente sussistente.

Infatti, come si e' avuto modo di precisare in precedenti incontri, nella tecnica della procedura di regolarizzazione prevista dall' art. 26, secondo comma, l' imposta deve essere accreditata al cessionario nella stessa misura in cui e' stata addebitata al cessionario medesimo sulla fattura relativa all' operazione originaria.