Circolare 69/430843 del 24-10-1990 (Min. Fin., Dir. Gen. Tasse) - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Con il comma 11 dell' art. 3 del DL 27-4-1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26-6-1990, n. 165 e' stato, tra l' altro, stabilito che l' aliquota dell' imposta sul valore aggiunto prevista dall' art. 8, primo comma, numeri 2), 4) e 5) del DL 31-10-1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22-12-1980, n. 891, relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell' ambito urbano.

Con tale disposizione il legislatore ha inteso ricomprendere nella richiamata agevolazione tutte le opere elencate negli artt. 4 della legge 29-9-1964, n. 847, e 44 della legge 22-10-1971, n. 865, ancorche' non siano effettuate nell' ambito propriamente urbano <<stricto sensu>>, ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere al servizio di un tessuto urbano. In tale ottica, pertanto, sono da considerare rientranti nella agevolazione in rassegna, ad esempio, le strade comunali che attraversano un centro industriale, ovvero quella che unisce una frazione al centro cittadino, come gia' precisato con circolare n. 26/450434 del 12-5-1990, le condutture e le altre opere, poste al di fuori dell' ambito urbano, che consentono l' approvvigionamento idrico della rete esistente nel tessuto urbano, quali gli acquedotti e le connesse opere costituite da serbatoi, impianti piezometrici ed analoghe strutture, restandone escluse soltanto quelle opere che non possono essere comprese nel concetto di rete idrica, quali, ad esempio, gli impianti di captazione, i bacini artificiali e le relative dighe di contenimento.

Si richiama, altresi', l' attenzione sulla circostanza che la norma in argomento ha carattere interpretativo e che non consente il rimborso di imposte pagate.