Circolare
69/430843 del 24-10-1990 (Min. Fin., Dir. Gen. Tasse) - Opere di urbanizzazione
primaria e secondaria
Con il comma
11 dell' art. 3 del DL 27-4-1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26-6-1990, n. 165 e' stato, tra l' altro, stabilito che l' aliquota dell'
imposta sul valore aggiunto prevista dall' art. 8, primo comma, numeri 2), 4) e
5) del DL 31-10-1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge
22-12-1980, n. 891, relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'
ambito urbano.
Con tale
disposizione il legislatore ha inteso ricomprendere nella richiamata
agevolazione tutte le opere elencate negli artt. 4 della legge 29-9-1964, n.
847, e 44 della legge 22-10-1971, n. 865, ancorche' non siano effettuate nell'
ambito propriamente urbano <<stricto sensu>>, ma che comunque
conservano la loro caratteristica di opere al servizio di un tessuto urbano. In
tale ottica, pertanto, sono da considerare rientranti nella agevolazione in
rassegna, ad esempio, le strade comunali che attraversano un centro industriale,
ovvero quella che unisce una frazione al centro cittadino, come gia' precisato
con circolare n. 26/450434 del 12-5-1990, le condutture e le altre opere, poste
al di fuori dell' ambito urbano, che consentono l' approvvigionamento idrico
della rete esistente nel tessuto urbano, quali gli acquedotti e le connesse
opere costituite da serbatoi, impianti piezometrici ed analoghe strutture,
restandone escluse soltanto quelle opere che non possono essere comprese nel
concetto di rete idrica, quali, ad esempio, gli impianti di captazione, i bacini
artificiali e le relative dighe di contenimento.
Si richiama, altresi', l' attenzione sulla circostanza che la norma in argomento ha carattere interpretativo e che non consente il rimborso di imposte pagate.