Circolare 36/550751 del 21-7-1989 (Min. Fin.,
Dir. Gen. Tasse) - Contribuenti ammessi alla determinazione forfettaria dell'
imposta
Scaduto con il 31-12-1988 il termine di vigenza delle
disposizioni relative al regime di determinazione forfetaria dell' IVA
introdotto con il DL n. 853 del 19-12-1984, convertito, con modificazioni, nella
legge 17-2-1985, n. 17 - che costituiva la premessa per una successiva normativa
a regime - si e' reso necessario predisporre una disciplina, non piu'
transitoria, che consentisse di calcolare direttamente, con l' ausilio di
percentuali, l' ammontare dell' IVA dovuta da parte dei contribuenti con volume
d' affari di scarsa entita' liberando in tal modo maggiori disponibilita'
operative ai fini dell' accertamento nei confronti dei soggetti di piu'
consistente rilevanza fiscale.
Tale nuovo regime forfetario, la cui disciplina e'
dettata dall' art. 5 del DL n. 69 del 2-3-1989, convertito, con modificazioni,
nella legge 24-4-1989, n. 154, ha trovato la sua logica collocazione nell' art.
31 del DPR n. 633 del 26-10-1972 che nel passato aveva dettato discipline
particolari per determinate categorie di contribuenti e gli elementi
differenziatori rispetto al precedente regime forfetario possono cosi'
sintetizzarsi:
1) abbassamento della soglia di volume di affari a 18
milioni di lire;
2) inglobamento in una unica percentuale delle detrazioni
sia forfetarie che analitiche;
3) accorpamento in macro-categorie delle piu' analitiche
suddivisioni operate precedentemente;
4) normale osservanza degli obblighi principali e
complementari;
5) autonomia delle discipline relative all' IVA e all'
imposizione diretta.
In particolare, l' art. 31, comma primo, del decreto n.
633 stabilisce, con effetto dal periodo d' imposta 1989, che per i contribuenti
che nell' anno solare precedente hanno realizzato un volume d' affari non
superiore a 18 milioni di lire l' imposta dovuta e' determinata riducendo l'
ammontare dell' imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili
effettuate, registrate nell' anno, della percentuale del 10 per cento se
trattasi di esercizio di arti o professioni, del 23 per cento se trattasi di
esercizio di impresa consistente nella prestazione di servizi e del 48 per cento
se trattasi di esercizio di impresa avente per oggetto altre attivita'.
Il predetto articolo stabilisce, altresi', che il volume
di affari va ragguagliato ad anno, per cui non possono fruire del regime
forfetario i soggetti che avendo iniziato l' attivita' nell' anno solare
precedente hanno realizzato un volume d' affari che rapportato all' intero anno
supera la soglia di 18 milioni di lire. Parimenti non possono fruire del nuovo
regime i soggetti che iniziano l' attivita' nel corso dell' anno e il volume d'
affari dichiarato in via presuntiva rapportato all' intero anno supera il
cennato limite di valore (ad es., inizio attivita' 1o ottobre con volume d'
affari presunto per tre mesi di 5 milioni di lire, pari a 20 milioni annui).
Si rammenta che, ai sensi dell' art. 20 del DPR n. 633,
per volume d' affari del contribuente si intende l' ammontare complessivo delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi imponibili, non imponibili ed
esenti dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazioni nel corso
di un anno solare, tenendo conto delle variazioni di cui all' art. 26 dello
stesso decreto e del fatto che non concorrono a formare il volume d' affari le
cessioni di beni ammortizzabili nonche' l' ammontare dell' imposta conglobata
nei corrispettivi annotati a norma dell' art. 24.
Dal punto di vista soggettivo, rientrano nell' ambito
applicativo del regime forfetario, salvo l' esercizio dell' opzione per il
regime ordinario:
- le persone fisiche e le societa' di persone (societa'
di fatto, in nome collettivo, in accomandita semplice, di armamento) esercenti
imprese commerciali;
- gli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l' esercizio di attivita' commerciali;
- gli esercenti arti o professioni, comprese le
associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'
esercizio in forma associata di arti o professioni.
Sono esclusi dal particolare sistema di determinazione
forfetaria dell' imposta, ai sensi del comma quinto dell' art. 31, le societa',
gli enti e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti di cui
all' art. 87, comma primo, lettere a), b) e d) del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con DPR 22-12-1986, n. 917, e cioe':
- le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua
assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o
principale l' esercizio di attivita' commerciali;
- le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Sono escluse, altresi', sotto il profilo oggettivo, l'
attivita' di pesca marittima, nonche' le attivita' di cui ai seguenti articoli
del decreto n. 633 in quanto gia' sottoposte a discipline particolari:
- art. 34, concernente il regime speciale per i
produttori agricoli. Si richiamano al riguardo le precisazioni fornite con la
circolare 26/321285 del 19-3-1985 e cioe' che per detti soggetti l' esercizio
dell' opzione per l' applicazione dell' imposta nei modi ordinari comporta in
ogni caso l' applicazione dello stesso;
- art. 74, concernente disposizioni relative a
particolari settori. Per le imprese di spettacolo che esercitano l' opzione per
l' applicazione dell' imposta nei modi ordinari vale quanto precisato per i
produttori agricoli;
- art. 74-ter, concernente disposizioni per le agenzie di
viaggio e turismo.
Il nuovo regime, come gia' accennato, non prevede
semplificazioni di adempimenti per cui i soggetti che, sussistendone i
presupposti, se ne avvalgono sono tenuti all' osservanza di tutti gli obblighi
di cui al titolo secondo del decreto n. 633 e di quelli previsti dalle
discipline complementari relative ai beni viaggianti, alla ricevuta fiscale e
allo scontrino fiscale.
Per quanto concerne la determinazione dell' imposta
dovuta, in sede di conversione del decreto n. 69 e' stato abbandonato, nell'
ottica di una semplificazione delle modalita' di calcolo, l' originario criterio
basato sulla forfetizzazione della base imponibile ripristinando sostanzialmente
quello precedente basato su una forfetizzazione dell' imposta detraibile.
Pertanto, i soggetti tenuti all' applicazione del regime
forfetario non possono procedere alla determinazione dell' IVA dovuta sulla base
del principio fondamentale previsto dall' art. 19 del DPR n. 633 che riconosce,
in linea generale e salvi i casi di esclusione e di limitazione, il diritto alla
detrazione dell' imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati
nell' esercizio di imprese e di arti o professioni.
Per i cennati soggetti, infatti, l' imposta dovuta per il
periodo cui si riferisce, va liquidata e versata nella misura corrispondente
alla differenza tra l' ammontare dell' IVA relativa alle operazioni attive
effettuate, registrate, e l' importo risultante dall' applicazione della
percentuale di decretazione forfetaria stabilita per il tipo di attivita'
esercitata. A tal fine occorre tenere presente che assume rilevanza l' elemento
oggettivo della registrazione delle operazioni e che per i commercianti al
minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote
diverse e che si avvalgono della facolta' di annotare i corrispettivi delle
operazioni senza distinzione per aliquote, l' IVA relativa a tali operazioni e
conglobata nei corrispettivi e' determinata con le modalita' stabilite dal DM
24-2-1973.
Valgono in proposito i seguenti esempi:
1o esempio - Impresa che effettua prestazioni di servizi
(pulizia locali) che nell' anno 1989 ha annotato nel registro di cui all' art.
24 corrispettivi (al lordo dell' IVA al 19 per cento) per un totale di 15
milioni di lire:
15.000.000 x 100
----------------
= 12.605.000 (base imponibile)
119
12.605.000 x 19%
= 2.395.000 (IVA relativa
alle operazioni imponibili)
2.395.000 x
23% =
551.000 (IVA detraibile forfetariamente)
2.395.000 - 551.000 =
1.844.000 (IVA dovuta per l' anno 1989)
2o esempio - Commerciante al minuto che effettua
promiscuamente la vendita
di beni soggetti ad aliquote diverve (es. prodotti
alimentari) che
nell'
anno 1989 ha annotato nel registro di cui all' art. 24
corrispettivi (al
lordo dell' IVA e
senza distinzione
per aliquote)
per un ammontare
complessivo di 12 milioni di lire con acquisti di
beni destinati
alla
rivendita per
lire 9.000.000
e che
ha applicato
il metodo
della
<<ventilazione dei corrispettivi>> di cui al
DM 24-2-1973.
- Acquisti
(9.000.000)
acquisti al 4%
2.250.000 rapporto di composizione 25%
acquisti al 9%
3.150.000 rapporto di composizione 35%
acquisti al 19% 3.600.000 rapporto di composizione
40%
9.000.000
100%
- Corrispettivi
(12.000.000)
corrispettivi al 4%
12.000.000 x 25% =
3.000.000
corrispettivi al 9%
12.000.000 x 35% =
4.200.000
corrispettivi al 19% 12.000.000 x 40% = 4.800.000
12.000.000
Calcolo dell' imposta incorporata (con metodo
matematico):
3.000.000 x 100
- corrispettivi
al 4% ---------------
= 2.885.000 (base imponibile)
104
2.885.000 x 4% = 115.000 (IVA al 4%)
4.200.000 x 100
- corrispettivi
al 9% ---------------
= 3.853.000 (base imponibile)
109
3.853.000 X 9% = 347.000 (IVA al 9%)
4.800.000 x 100
- corrispettivi
al 19% ---------------
= 4.034.000 (base imponibile)
119
4.034.000 X 19% = 766.000 (IVA al 19%)
Totale IVA su corrispettivi 115.000 + 347.000 + 766.000 =
1.228.000
IVA detraibile in via forfetaria 1.228.000 x 48% =
589.000
IVA dovuta 1.228.000 - 589.000 = 639.000
Nell' ipotesi di esercizio di piu' attivita' che
comportano l' applicazione di percentuali diverse e' fatto obbligo della
distinta annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 24 e l' imposta va
calcolata separatamente per ciascuna attivita'. L' inosservanza di tale obbligo
comporta l' applicazione, all' ammontare complessivo dell' IVA relativa a tutte
le attivita' esercitate, della percentuale <<meno>> elevata e non
gia' di quella <<piu'>> elevata come risulta dal comma terzo,dell'
articolo in esame non coordinato con la modificazione apportata in sede di
conversione al comma primo, dell' art. 31 con la quale e' stato sostituito il
criterio della forfetizzazione della base imponibile con quello della
forfetizzazione dell' imposta detraibile. Tale coordinamento risulta previsto
dall' art. 4, comma primo, dello schema di disegno di legge concernente delega
al Governo per la istituzione di centri di assistenza fiscale.
Devesi sottolineare che, ai sensi del comma sesto, i
contribuenti che applicano il particolare regime forfetario non possono, al fine
di evitare effetti distorsivi, avvalersi della facolta' di acquistare o
importare beni o servizi senza applicazione dell' imposta prevista dai commi
primo, lettera c), e secondo dell' art. 8 e dal secondo comma degli artt. 8-bis
e 9 e dall' art. 68, primo comma, lettera a), del decreto n. 633. Da tale
divieto posto a carico dei contribuenti minimi, analogo a quello gia' previsto
per i contribuenti forfetari ex DL n. 853/1984, consegue che la condizione
primaria e prioritaria per l' esercizio della cennata facolta' e' quella della
non possidenza dello status di contribuenti minimi, per cui la falsa
attestazione da parte di questi di trovarsi nelle <<condizioni>>
richieste per fruire dell' istituto della sospensione dell' imposta comporta a
carico del cessionario l' applicazione delle sanzioni stabilite dall' art. 46
del citato decreto.
Altra disposizione intesa ad evitare effetti distorsivi
conseguenti all' assenza di un onere d' imposta a monte e' contenuta nello
stesso comma sesto, art. 31, la quale stabilisce che le imprese manufatturiere
che si avvalgono del regime forfetario, sono tenute all' integrale pagamento
dell' imposta non assolta sugli acquisti di rottami o altri materiali di
recupero di cui all' art. 74 con l' obbligo, a tal fine, di tenerne conto,
distintamente, nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate
le fatture ricevute ovvero emesse nell' ipotesi di emissione di autofatture
(acquisti da raccoglitori non dotati di sede fissa).
Le disposizioni relative alla determinazione forfetaria
dell' IVA dovuta valgono, ai fini della unicita' di disciplina nel periodo di
imposta, agli effetti delle liquidazioni periodiche, della dichiarazione annuale
e dei relativi versamenti. La regolarizzazione di eventuali liquidazioni e
versamenti, relativi al primo trimestre dell' anno 1989, operati sulla base del
criterio originario di determinazione dell' imposta dovuta in funzione della
forfetizzazione della base imponibile, dovra' essere eseguita in sede di
dichiarazione annuale.
Una disposizione particolare e' stata dettata per il caso
in cui il limite di 18 milioni di lire di volume di affari venga superato nel
corso dell' anno.
Stabilisce, infatti, il comma quarto, dell' art. 31, come
risulta a seguito della modificazione apportata in sede di conversione, che
<<se nel corso dell' anno il limite di 18 milioni di lire e' superato, le
disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla
liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite e' superato e
l' imposta dovuta per l' anno e' calcolata nei modi ordinari; tuttavia l'
imposta dovuta per l' anno non puo' comunque essere inferiore all' importo
determinato applicando il rapporto tra 18 milioni e l' ammontare complessivo
delle operazioni effettuate, registrate nell' anno, all' ammontare dell' imposta
relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell' anno,
ulteriormente ridotto della percentuale di cui al comma primo, stabilita per il
tipo di attivita' esercitata>>.
Dalla cennata disposizione si desumono il principio della
unicita' del criterio di tassazione nello stesso periodo di imposta e quello che
il nuovo regime forfetario esclude la possibilita' di formazione di eccedenze di
imposta, assicurando, comunque, il gettito all' Erario anche in presenza di
superamenti occasionali del limite di volume di affari che, peraltro, avrebbero
consentito la totale detrazione dell' IVA a monte. Tuttavia, cio' non esclude
che, per effetto del riporto della eccedenza d' imposta maturata nell' anno
precedente la dichiarazione annuale 1989 possa, dal punto di vista contabile,
chiudersi con una differenza a credito per il contribuente, il cui importo e'
recuperabile a norma dell' art. 30, secondo comma del decreto n. 633/1972.
Valga in proposito il seguente esempio:
Artigiano esercente attivita' di riparazione e
manutenzione autoveicoli (percentuale forfetaria di detrazione 23%)
- Ammontare complessivo delle operazioni registrate nell'
anno 1989
(al netto dell' IVA)
L. 27.000.000
- Imposta relativa alle operazioni effettuate, registrate
in detto
anno
L. 5.130.000
- Ammontare complessivo degli acquisti registrati nell'
anno (al
netto dell' IVA)
L. 15.000.000
- Imposta detraibile sugli acquisti
L. 2.850.000
- Imposta dovuta calcolata nei modi ordinari (5.130.000 -
-
2.850.000) L.
2.280.000
18.000.000
- ---------- x
5.130.000 = 3.420.000 x 23% = 786.600 =
L. 2.633.400
27.000.000
Nell' esempio ipotizzato l' imposta minima dovuta ammonta
a lire 2.633.400, ancorche' superiore a quella determinata (lire 2.280.000) nei
modi ordinari, con l' avvertenza che qualora quest' ultima dovesse risultare
superiore all' importo minimo l' imposta sara' dovuta nella misura risultante
dall' applicazione dell' imposta nei modi ordinari.
A fronte della disciplina relativa al nuovo regime
forfetario - che costituisce il regime <<normale>> per i
contribuenti minimi - e' prevista dall' ultimo comma dell' art. 31 la facolta'
di opzione per il regime di determinazione dell' imposta nei modi ordinari.
L' intendimento di avvalersi del regime ordinario va
manifestato nella dichiarazione annuale relativa all' anno precedente ovvero,
per i soggetti che iniziano l' attivita' nel corso dell' anno, nella
dichiarazione di cui all' art. 35 del decreto n. 633, rammentando ancora una
volta che il volume di affari dichiarato in via presuntiva va ragguagliato ad
anno e significando che l' imposta torna applicabile nei modi ordinari sia nel
caso in cui e' stato presuntivamente dichiarato un volume di affari superiore ai
18 milioni sia nel caso che tale limite debba considerarsi superato in
dipendenza del ragguaglio ad anno del volume di affari dichiarato.
Nell' ipotesi di esercizio di piu' attivita', l' opzione
spiega effetto per tutte le attivita' esercitate, ancorche' separate a norma
dell' art. 36, eccezion fatta, naturalmente, per quelle la cui separazione e'
obbligatoria e concernenti le attivita' gia' rientranti nei regimi particolari
previsti dagli artt. 34, 74 e 74-ter del decreto n. 633.
L' opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed in
ogni caso per almeno un triennio e, a differenza del precedente regime
forfetario, l' esercizio dell' opzione ai fini IVA non ha effetto anche ai fini
delle imposte sul reddito. Ai sensi dell' art. 13, comma 8-quinquies, del
decreto n. 69, l' opzione poteva anche essere esercitata entro il 31-5-1989
mediante comunicazione trasmessa per raccomandata all' Ufficio competente,
ovvero, se gia' esercitata, revocata entro lo stesso termine e con le medesime
modalita'. Lo stesso articolo al comma ottavo prevede anche una proroga al
31-3-1989 del termine di presentazione della dichiarazione 1988 relativamente ai
contribuenti che in detto anno hanno realizzato un volume d' affari,
ragguagliato ad anno, non superiore a 36 milioni di lire.
Si richiama, infine, l' attenzione dei soggetti che hanno
optato per la determinazione dell' imposta nei modi ordinari, nonche' di quelli
tenuti all' applicazione dello stesso regime per carenza dei presupposti
soggettivi o oggettivi, sulla disposizione di cui all' art. 13, comma quarto,
del decreto n. 69, la quale stabilisce che nella determinazione dell' imposta
per l' anno 1989 non e' consentita la detrazione dell' IVA afferente gli
acquisti di beni diversi da quelli ammortizzabili in piu' di tre anni e gli
acquisti di servizi, risultanti da fatture registrate nell' anno 1989, qualora,
rispettivamente, i beni stessi siano stati consegnati o spediti, ovvero i
corrispettivi siano stati pagati, nell' anno 1988.
Ai sensi dell' art. 5, lettera b), del piu' volte richiamato decreto n. 69, il limite di volume d' affari previsto dagli artt. 32 e 33 del DPR n. 633, riguardanti le semplificazioni, per i contribuenti minori relative alla fatturazione, registrazione, liquidazioni periodiche e versamenti, e' stato abbassato da 480 a 360 milioni.
La cennata disposizione di carattere procedimentale ha
effetto a decorrere dal periodo d' imposta 1989 e, pertanto, a partire dalla
prima liquidazione periodica dell' imposta relativa a detto anno anche i
soggetti che nell' anno solare 1988 hanno realizzato un volume d' affari
compreso tra 360 e 480 milioni di lire sono tenuti ad eseguire mensilmente le
liquidazioni dell' imposta nel termine di cui all' art. 27 del DPR n. 633, come
modificato dall' art. 7 del DL 30-5-1988, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26-7-1988, n. 291, tenendo anche conto delle disposizioni recate dal
DL 11-4-1989, n. 125, convertito dalla legge 2-6-1989, n. 214.
Circolare 36/550751 del 21-7-1989 (Min. Fin., Dir. Gen.
Tasse) - Percentuali forfettarie di compensazione
Com' e' noto, ai sensi dell' art. 34 del DPR
26-10-1972, n. 633, e successive modificazioni, per le cessioni di prodotti
agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata a detto
decreto, effettuate da produttori agricoli, la detrazione prevista dall' art. 19
dello stesso decreto e' forfetizzata in misura pari all' importo risultante
dall' applicazione, all' ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle
percentuali di compensazione stabilite con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro dell' agricoltura e delle foreste e con il Ministro
della marina mercantile, e l' imposta si applica con le aliquote corrispondenti
alle percentuali stesse. E' noto altresi', che tali percentuali sono state
fissate, da ultimo, con il DM 5-1-1985, con il quale e' stata determinata, tra
l' altro (art. 1, lettera a), nella misura del 14 per cento quella applicabile
alle cessioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, e
suina di cui al n. 2 della citata tabella A, parte prima, nonche' di latte
fresco non concentrato ne' zuccherato e non condizionato per la vendita al
minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o
latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati.
La cennata percentuale stabilita, poi, nella misura del
10 per cento (art. 2, comma secondo, della legge 24-12-1988, n. 541) con effetto
dal 1-1-1989, e' stata elevata al 12 per cento con l' art. 35 del DL n. 550 del
30-12-1988 e successivamente riconfermata dal DL n. 69 del 2-3-1989, convertito,
con modificazioni nella legge 27-4-1989, n. 154, reiterativo del precedente
decaduto per mancata conversione, con effetto dal 1-1-1989, senza soluzione di
continuita', in dipendenza della disposizione di cui all' art. 1, comma secondo,
della relativa legge di conversione che ha fatto salvi gli effetti giuridici
sorti sulla base del decaduto decreto n. 550.
Circolare 36/550751 del 21-7-1989 (Min. Fin., Dir. Gen.
Tasse) - Conservazione dei documenti
Riguardo alla conservazione dei registri e dei documenti
si ritiene opportuno richiamare l' attenzione degli operatori economici e degli
Uffici, per i riflessi che presenta in ordine alle disposizioni recate dall'
art. 39 del DPR 26-10-1972, n. 633, la norma di cui all' art. 10-quinquies del
DL 2-3-1989, n. 69, introdotta dalla relativa legge di conversione 27-4-1989, n.
154, sostitutiva dell' art. 22 del DPR n. 600 del 29-9-1973, la quale stabilisce
che <<le scritture contabili obbligatorie ai sensi di detto decreto, di
altre leggi tributarie, del Codice civile o di leggi speciali devono essere
conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al
corrispondente periodo d' imposta, anche oltre il termine (decennale) stabilito
dall' art. 2220 del Codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto
dell' art. 2457 di detto Codice. Gli eventuali supporti meccanografici,
elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili
in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle
vigenti disposizioni di legge. L' Autorita' adita in sede contenziosa puo'
limitare l' obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione
della controversia in corso>>.
Circolare 36/550751 del 21-7-1989 (Min. Fin., Dir. Gen.
Tasse) - Effettuazione di operazioni senza emissione di fattura
Con l' art. 22, comma secondo, DL 2-3-1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, nella legge 27-4-1989, n. 154, e' stata inserita
nell' art. 41 del DPR 26-10-1972, n. 633 una disposizione con la quale viene
espressamente sanzionata la violazione degli obblighi di fatturazione sia da
parte dei cessionari o committenti nazionali che acquistano beni o utilizzano
servizi nell' esercizio di imprese, arti o professioni da soggetti residenti
all' estero privi di rappresentante fiscale nello Stato (art. 17 cit. decreto),
sia da parte dei cessionari o committenti che acquistano beni o utilizzano
servizi da produttori agricoli esonerati a norma dell' art. 34, comma terzo, del
decreto medesimo, fermo rimanendo l' obbligo del pagamento dell' imposta.
Con il successivo comma terzo dell' art. 22 e' stato
sostituito il quarto comma dell' art. 41 del menzionato DPR n. 633, al fine di
stabilire in modo definitivo che il cessionario o il committente, che abbia
acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di
fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, e' tenuto alla
regolarizzazione dell' operazione e viene reso autonomamente responsabile del
pagamento della relativa imposta, con l' applicazione, in caso contrario, delle
stesse sanzioni previste per il cedente o prestatore di servizi inadempienti.
Circolare 36/550751 del 21-7-1989 (Min. Fin., Dir. Gen.
Tasse) - Base imponibile
Con l' art. 22, comma quinto, DL 2-3-1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, nella legge 27-4-1989, n. 154, si provvede all'
integrazione delle disposizioni di cui al primo comma dell' art. 69 del DPR
26-10-1972, n. 633, il quale consentiva nei casi di reiterate transazioni di
beni allo Stato estero effettuate precedentemente allo sdoganamento degli stessi
all' ultimo cessionario di assumere come corrispettivo su cui doveva essere
applicata l' imposta non gia' il corrispettivo dallo stesso pattuito bensi'
quello di una delle precedenti cessioni, con evidente erosione, quindi, della
base imponibile.
Pertanto, al fine di ovviare al cennato fenomeno e' stato
stabilito che nell' ipotesi sopracennata la base imponibile e' costituita dal
corrispettivo dell' ultima transazione.
Circolare 36/550751 del 21-7-1989 (Min. Fin., Dir. Gen.
Tasse) - Assegnazione di case a soci di cooperative edilizie
Per quanto concerne le cooperative edilizie, occorre
premettere che una nuova disciplina e' stata stabilita con l' art. 8 del DL
31-10-1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22-12-1980, n.
891.
Tale provvedimento, in sostanza, ha equiparato - nel
trattamento tributario agevolato con le imposte fisse di registro, ipotecarie e
catastali - le assegnazioni a soci fatte da cooperative che non fruiscono del
contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali a quelle effettuate da
cooperative fruenti di detto contributo, a condizione, pero', che esistano gli
stessi requisiti soggettivi ed oggettivi gia' richiesti al fine di concedere il
trattamento tributario agevolato alle assegnazioni effettuate dalle cennate
cooperative fruenti di contributo erariale.
Fino all' entrata in vigore della norma in esame le
cooperative prive del contributo erariale godevano infatti del beneficio, dell'
imposta fissa di registro e della riduzione ad un quarto dell' imposta
ipotecaria, soltanto ove si verificavano particolari condizioni. In sostanza era
necessario che il socio disponesse di un reddito contenuto in particolari limiti
(art. 31, lettera c) del RD 28-4-1938, n. 1165 e successive modificazioni e
integrazioni), che il sodalizio avesse realizzato il programma abitativo entro
dieci anni dalla data della sua costituzione (art. 147, RD 28-4-1938, n. 1165),
che disponesse di un capitale sociale contenuto in determinati limiti (art. 65,
lettera b), del RD 30-12-1923, n. 3269) e infine che il valore dell' alloggio
assegnato non eccedesse la somma di lire 35.000.000 (art. 58, legge 5-8-1978, n.
457).
La norma contenuta nel citato art. 8 ha escluso sia il
limite del reddito sia i limiti di tempo, di capitale e di valore, realizzando,
pertanto, una prima equiparazione fra le cooperative assistite o non dal
contributo dello Stato.
I requisiti che consentano di assoggettare le
assegnazioni alle imposte fisse di registro e ipotecarie sono i seguenti.
Requisiti soggettivi:
a) cittadinanza italiana;
b) residenza nel comune ove gli alloggi sono costruiti;
c) non possidenza nel comune di altra abitazione;
d) non aver ottenuto a qualsiasi titolo l' assegnazione
in proprieta' di altro alloggio costruito col concorso o contributo dello Stato,
delle regioni, delle province, dei comuni o di enti pubblici o con mutui di cui
alla legge 10-8-1950, n. 715.
Requisiti oggettivi:
a) quando trattasi di costruzioni di case popolari, l'
alloggio non puo' essere composto da piu' di cinque vani ed accessori e non puo'
eccedere i 110 mq di superficie utile. La legge prevede, peraltro, una deroga
per le famiglie composte da piu' di sette persone per le quali puo' essere
consentito l' aumento di 16 mq di superficie per ogni persona in piu' delle
sette;
b) relativamente invece alle costruzioni di case tipo
economico, i vani abitabili sono fissati nel massimo di dieci.
Giova peraltro far presente che il requisito oggettivo di
cui sopra, e' riferibile soltanto alle costruzioni realizzate in base a leggi
anteriori all' entrata in vigore della legge 5-8-1978, n. 457, la quale, con l'
ultimo comma dell' art. 16, per le costruzioni da essa disciplinate, ha
indicato, al fine di consentire l' agevolazione stessa, una superficie massima
di mq 95 al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, oltre a mq 18 per
autorimessa o posto macchina.
Devesi rilevare, inoltre che ai sensi del sesto comma di
detto art. 8, aggiunto dalla legge di conversione 22-12-1980, n. 891, le
assegnazioni di case di abitazioni a soci, effettuate dalle cooperative edilizie
in questione, sono da assoggettare all' imposta sul valore aggiunto allorche'
non sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi sopra illustrati.
In tale ipotesi, l' IVA si rende applicabile nella misura
del 2 per cento se l' assegnazione ha come oggetto una casa di abitazione non di
lusso, di cui all' art. 13 della legge 2-7-1949, n. 408 e successive
modificazioni.
Con il DL 2-3-1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
nella legge 27-4-1989, n. 154 si e' voluto ricondurre nel campo di applicazione
dell' IVA tutte le assegnazioni di case di abitazione non di lusso effettuate da
cooperative edilizie ai propri soci.
A tal fine - tenuto conto della previgente legislazione
di cui sopra e' cenno - si e' reso necessario, anzitutto, abrogare le
disposizioni che prevedevano, in linea generale, l' assoggettamento alle imposte
di registro, ipotecarie e catastali per le assegnazioni di case da parte di
cooperative edilizie e, quindi, procedere a riformulare le disposizioni che
regolavano l' applicabilita' dell' IVA per talune di dette assegnazioni.
Pertanto e' stata prevista nell' art. 34 del citato DL n.
69 l' abrogazione delle lettere g) degli artt. 2 e 3 del DPR 26-10-1972, n. 633,
che ponevano fuori campo dell' applicazione dell' IVA le assegnazioni sia in
proprieta' che in godimento di case di abitazione non di lusso da parte di
cooperative ai propri soci, con conseguente applicazione dell' imposta di
registro per il principio dell' alternativita' dei due tributi.
Inoltre si e' proceduto ad abrogare - con lo stesso art.
34 - i commi terzo, quarto e quinto dell' art. 8 del DL n. 693/1980, che
stabilivano il trattamento di dette assegnazioni agli effetti delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali consistente nell' applicazione in misura fissa
di tali imposte in presenza delle condizioni oggettive e soggettive anzicennate.
Contestualmente e' stata prevista l' abrogazione del
sesto comma del richiamato art. 8, che concerneva l' assoggettamento all' IVA
con l' aliquota ridotta 2 per cento per le assegnazioni effettuate in assenza di
una o piu' delle predette condizioni.
Infine si e' dovuta riformulare la disposizione del punto
26), parte seconda, della tabella A allegata al citato DPR n. 633, che aveva
recepito il contenuto della norma di cui al sesto comma del menzionato art. 8.
Il nuovo regime (assoggettamento all' IVA di tutte le
assegnazioni di case non di lusso in cooperativa) doveva entrare in vigore il
1-1-1989.
Sennonche', in sede di conversione del detto decreto n.
69, e' stato disposto il differimento dell' entrata in vigore della nuova
normativa al 1o agosto dello stesso anno. (Al riguardo va fatto presente che con
provvedimento in corso di approvazione tale termine viene ulteriormente
differito al 1-1-1990).
Infatti, il comma 2-bis dell' art. 38, introdotto dalla
legge di conversione del DL n. 69, recita testualmente:
<<Le disposizioni dell' art. 34 relative all'
imposta sul valore aggiunto concernenti le assegnazioni, anche in godimento, di
case di abitazione fatte ai soci da cooperative, si applicano a decorrere dal
1-8-1989>>.
Con tale disposizione si e' voluto sostanzialmente
lasciare in vigore fino alla data teste' cennata la previgente legislazione
agevolativa relativa alle assegnazioni in argomento.
Ed invero il riferimento alle disposizioni
<<relative all' IVA>>, contenute nel citato comma 2-bis va inteso
come differimento di tutte le norme connesse e conseguenti all' applicazione
dell' IVA di cui al menzionato art. 34 concernenti le assegnazioni in questione
e, quindi, anche di quelle relative alla disciplina prevista per tali
assegnazioni in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali che
presuppongono la non applicazione dell' IVA ed emanate in relazione a tale
particolare disciplina (lettera g), artt. 2 e 3, del DPR n. 633; art. 8, commi
terzo, quarto e quinto del DL n. 693).
Conforta tale interpretazione, oltre la ratio della
disposizione teste' esaminata, anche la norma contenuta nell' art. 1, comma
secondo, della legge di conversione del decreto n. 69, che stabilisce che
restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del DL 30-12-1988, n.
550 (che prevedeva una norma analoga all' art. 34 del DL n. 69) esclusi, fra l'
altro, quelli in materia di IVA relativi alle assegnazioni in argomento.
Tale esclusione (che consente, in pratica, a chi ha
effettuato le assegnazioni applicando l' IVA con l' aliquota del 4 per cento ai
sensi del DL n. 550, di poter richiedere la modifica del trattamento tributario
applicato), in tanto si giustifica in quanto presuppone la sussistenza delle
agevolazioni stabilite in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali
nel settore di cui si tratta dal piu' volte richiamato art. 8.
In conclusione, come gia' precisato con la circolare 25
del 31-5-1989, la volonta' del legislatore, quale si desume dal combinato
disposto di cui all' art. 1, comma secondo, della legge n. 154 e all' art. 38,
comma 2-bis, del decreto in rassegna, e' stata quella di prorogare al 31-7-1989
tutta la normativa agevolativa prevista per le assegnazioni di case a soci da
parte di cooperative edilizie previgente alla nuova disciplina, la cui
applicazione decorrera' dal 1-8-1989. E la preesistente disciplina in materia di
IVA prevede tra l' altro all' art. 8, sesto comma del DL 31-10-1980, n. 693,
come modificato dalla legge di conversione 22-12-1980, n. 891, l' applicazione
dell' aliquota del 2 per cento in caso di assegnazione di case non di lusso di
cui all' art. 13 della legge 2-7-1949, n. 408, e quella ordinaria nelle altre
ipotesi. Naturalmente, qualora ricorrano i requisiti indicati nel terzo comma
dello stesso art. 8 tornano applicabili le imposte fisse di registro, ipotecarie
e catastali.
La nuova disciplina, ovviamente, si rende applicabile
alle operazioni poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore
delle nuove norme, per cui, a norma della disposizione contenuta nell' art. 6,
quarto comma del DPR n. 633, restano soggetti alla previgente disciplina di
esonero le operazioni poste in essere anteriormente, conseguenti a versamenti in
conto assegnazione effettuata dai soci alle cooperative.
Circolare 36/550751 del 21-7-1989 (Min. Fin., Dir. Gen.
Tasse) - Modifiche alle aliquote d' imposta
Nel quadro del complessivo e graduale disegno di
delineare, in vista del mercato unico europeo da realizzare entro il 1992, un
ventaglio di aliquote IVA coerenti, nel numero e nelle misure, con quelle
previste dagli ordinamenti degli altri Paesi europei, l' art. 34 del DL
2-3-1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27-4-1989, n. 154
provvede ad allineare al minimo previsto le aliquote inferiori stabilite per
taluni settori agevolati, elevando al 4 per cento l' aliquota minima del 2 per
cento e sopprimendo talune esclusioni dal campo di applicazione del tributo.
In particolare, con i commi primo e secondo del citato
articolo viene stabilita in linea generale l' elevazione al 4 per cento dell'
aliquota applicabile a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi
assoggettate nella misura del 2 per cento. Va precisato che la nuova aliquota
del 4 per cento si rende applicabile anche alle operazioni per le quali, con
particolari provvedimenti legislativi intervenuti nel corso del 1989, ma prima
dell' entrata in vigore della legge n. 154, sia stata prevista l' aliquota del 2
per cento. Vengono inoltre previsti, con riferimento alla nuova aliquota, i
metodi di determinazione dell' IVA incorporata nei corrispettivi registrati a
norma dell' art. 24 del DPR 26-10-1972, n. 633 consistenti nel metodo matematico
ovvero nell' adozione di coefficienti di scorporo.
Inoltre, vengono assoggettate a tributo, con l'
applicazione dell' aliquota del 4 per cento, le operazioni fuori campo di
applicazione dell' IVA e le connesse operazioni esentate riguardanti le cessioni
di giornali quotidiani, libri e periodici, nonche' le assegnazioni, anche in
godimento, di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie e loro
consorzi. L' art. 38, comma secondo, DL n. 69/1989 tuttavia, ha differito l'
efficacia di tale disposizione al 1-1-1990 per il settore dell' editoria e al
1-8-1989 per il settore edilizio. In proposito, si ritiene opportuno fornire
chiarimenti piu' dettagliati per ciascuno dei due settori.
In materia di aliquote IVA, si ritiene opportuno
sottolineare che il DL n. 69 non prevede piu' alcuna disposizione in ordine all'
ambito temporale di applicazione della nuova aliquota del 4 per cento per le
operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati
nell' ultimo comma, dell' art. 6 del DPR n. 633 dovendosi considerare esaustiva
la disposizione di cui all' art. 34, comma settimo, del DL n. 550 del
30-12-1988, non convertito in legge i cui effetti, come gia' detto, sono stati
fatti salvi dalla legge n. 154 di conversione del reiterato decreto n. 69.
Pertanto, a decorrere dal 1-1-1989, per le anzidette operazioni torna
applicabile l' aliquota del 4 per cento, ancorche' relative a contratti conclusi
anteriormente alla predetta data.
Infine, va rammentato che con il DL 29-5-1989, n. 202, e'
stata reiterata la disposizione che eleva dal 18 al 19 per cento l' aliquota
normale dell' imposta sul valore aggiunto.
Circolare 36/550751 del 21-7-1989 (Min. Fin., Dir. Gen.
Tasse) - Concessioni governative sulla partita IVA
L' art. 36, comma primo, del DL n. 69 del 2-3-1989
convertito, con modificazioni, nella legge 27-4-1989, n. 154 stabilisce che, a
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso (2-3-1989), e' dovuta per
l' attribuzione del numero di partita IVA una tassa di CC.GG. di rilascio nella
misura di lire centomila elevata a lire duecentocinquantamila per le societa'
non iscritte nel registro delle imprese, quali le societa' di fatto, societa'
semplici, societa' irregolari, nonche' per le associazioni tra professionisti e
per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l' esercizio di
attivita' commerciali o agricole.
L' anzidetta tassa, nelle misure sopraindicate, e'
altresi', dovuta, ai sensi del comma secondo, per ciascun anno solare successivo
a quello in cui e' stato attribuito il numero di partita IVA anche se lo stesso
e' stato attribuito anteriormente al 1-1-1989. In tale caso, naturalmente, la
tassa e' dovuta a decorrere dall' anno 1989 e non anche per gli anni pregressi.
Le cennate disposizioni sono reiterative di quelle
previste dall' art. 36 del DL n. 550 del 30-12-1988 con decorrenza dal 1-1-1989,
i cui effetti si rammenta sono stati salvaguardati dal comma secondo dell' art.
1 della legge 27-4-1989, n. 154 di conversione dell' anzidetto decreto n. 69.
Trattasi di tributo avente carattere di generalita',
salvi i casi di espressa esclusione, il cui presupposto impositivo risiede nella
titolarita' del numero di partita IVA ancorche' inattiva, per cui sono tenuti al
pagamento della tassa anche i produttori agricoli di cui al terzo comma dell'
art. 34 del DPR 26-10-1972, n. 633 che, come e' noto, sono esonerati dagli
obblighi procedimentali IVA e i soggetti non residenti che si avvalgono, ai
sensi dell' art. 17, secondo comma, dello stesso decreto di rappresentanti
fiscali.
Sono esonerate dal pagamento della tassa in parola le
societa' tenute a corrispondere quella per l' iscrizione nel registro delle
imprese istituita dai commi diciottesimo e ventesimo del DL 19-12-1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17-2-1985, n. 17.
Cio' comporta che il cennato esonero non opera - e
conseguentemente sussiste l' obbligo del pagamento della tassa nella misura
normale di lire centomila - nei confronti delle societa', quali societa'
cooperative, di mutuo soccorso, sportive, e societa', sotto qualsiasi forma
costituite, che non svolgono attivita' commerciali e i cui beni immobili abbiano
esclusivamente la destinazione prevista dal menzionato comma diciottesimo,
societa' che, pur essendo soggetti all' iscrizione nel registro delle imprese,
sono esonerati dal pagamento della relativa tassa per espressa disposizione
contenuta nel citato decreto n. 853.
La normativa riguardante la cessazione dell' obbligo del
pagamento della tassa annuale risulta piu' puntuale a seguito delle
modificazioni apportate in sede di conversione. In particolare, sono esonerati
dal pagamento i soggetti, sia imprenditori individuali che societa', dichiarati
falliti o ammessi alla procedura di concordato preventivo nonche' gli enti per i
quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'
esercizio finanziario successivo a quello in cui e' stato adottato il
provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al
concordato preventivo o il provvedimento di messa in liquidazione coatta
amministrativa.
Sono, altresi', esonerati i soggetti, sia imprenditori
individuali che societa', posti in liquidazione, a partire dall' esercizio
finanziario successivo a quello in cui i soggetti medesimi sono stati posti in
liquidazione.
L' obbligo del pagamento della tassa annuale viene meno
anche nell' ipotesi di cessazione dell' attivita' a partire dall' anno
successivo a quello della cessazione medesima a condizione che la relativa
dichiarazione prevista dall' art. 35 del DPR n. 633 sia stata presentata entro
il 31 dicembre dell' anno in cui e' avvenuta la cessazione, significando,
tuttavia, che la presentazione di detta dichiarazione nel mese di gennaio dell'
anno successivo nel rispetto del termine dei 30 giorni previsto dal citato art.
35 non preclude l' esonero dal pagamento della tassa per detto anno.
La tassa annuale non e' dovuta, altresi', in tutti i casi
di disattivazione della partita IVA in dipendenza di mutamenti di natura
soggettiva nell' esercizio dell' attivita' come nei casi di fusione per
incorporazione, conferimento, successione mortis causa, in ordine ai quali
sussiste l' obbligo della dichiarazione di variazione ai sensi del sopracitato
art. 35 del decreto n. 633.
Per quanto concerne le modalita' di pagamento la tassa di
rilascio deve essere corrisposta anteriormente alla presentazione della
dichiarazione di inizio dell' attivita' e gli estremi del versamento devono
essere annotati sulla dichiarazione medesima, sottolineando come, ai fini della
disposizione di cui all' art. 9, secondo comma, del DPR 26-10-1972, n. 641,
riguardante la responsabilita' del pubblico ufficiale, in sede di presentazione
della dichiarazione di inizio di attivita' - che determina il momento della
attribuzione del numero di partita IVA - potra' essere richiesta al contribuente
l' esibizione dell' attestazione di versamento.
Nelle more dell' apertura di specifici conti correnti, la
tassa deve essere versata, come precisato con circolare 1/500011 del 10-1-1989,
utilizzando moduli a quattro sezioni, in distribuzione presso gli Uffici
postali, intestati all' Ufficio registro - tasse CC.GG. - di Roma su c/c n. 8003
per i soggetti che hanno domicilio fiscale nel territorio nazionale, esclusi
quelli con domicilio fiscale nella Regione siciliana per i quali il versamento
deve essere effettuato sul c/c n. 8904.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il termine
di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all' anno precedente a
quello per il quale la tassa deve essere corrisposta. L' aggancio del termine di
pagamento a quello previsto per la presentazione della dichiarazione IVA
comporta l' automatico spostamento del primo ogni qualvolta viene a mutare il
secondo. Cosi', essendo stato prorogato al 31-3-1989 il termine di presentazione
della dichiarazione IVA 1988 relativamente ai soggetti che in detto anno hanno
realizzato un volume di affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 36 milioni
di lire (tra i quali devono ricomprendersi i produttori agricoli di cui al terzo
comma dell' art. 34 del decreto n. 633, cioe' quelli esonerati dagli obblighi
procedimentali), per tali soggetti il termine di pagamento della tassa deve
considerarsi prorogato al 31-3-1989.
Gli estremi del versamento devono essere riportati nella
dichiarazione annuale (anche nello spazio in bianco del frontespizio in mancanza
di uno specifico riferimento nel modello), mentre, per i soggetti esonerati
dall' obbligo di presentazione della dichiarazione IVA sussiste l' obbligo della
presentazione, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione,
all' Ufficio competente, a norma dell' art. 40 del DPR n. 633, dell'
attestazione di versamento. Tale obbligo puo' essere adempiuto anche mediante l'
invio per raccomandata dell' attestazione all' Ufficio competente, e in tal caso
vale, ai fini dell' osservanza del termine, la data di spedizione postale.
Ai sensi del comma settimo, dell' art. 36, come
modificato dalla legge di conversione n. 154, la mancata annotazione o
produzione delle attestazioni di versamento nei termini previsti e' punita con
la pena pecuniaria di misura pari alla tassa dovuta.
Per le violazioni delle disposizioni nella materia di cui
si discute si applicano le disposizioni previste dal DPR 26-10-1972, n. 641 e,
pertanto, l' accertamento delle infrazioni deve risultare da apposito processo
verbale da trasmettere alla Intendenza di finanza per i provvedimenti di
competenza a norma della legge 7-1-1929, n. 4.
Circolare 36/550751 del 21-7-1989 (Min. Fin., Dir. Gen.
Tasse) - Locazione di immobili
Le incertezze interpretative cui ha dato luogo la norma
contenuta nel quinto comma dell' art. 19-bis del DPR 26-10-1972, n. 633,
introdotto dall' art. 5 del DL n. 953 del 30-12-1982, convertito dalla legge
28-2-1983, n. 53, sono state dissipate con l' art. 35-bis del decreto in esame
che ha risolto <<in radice>> la problematica insorta.
La ratio dell' anzidetta disposizione, secondo la quale
erano da considerarsi ammortizzabili, agli effetti dell' IVA, i fabbricati e le
porzioni di fabbricati, destinati ad uso di civile abitazione, costruiti da
imprese per la vendita, locazione o affitto, poggiava sulla logica dell'
istituto della detrazione che postula la modifica della stessa ogniqualvolta
vengono a mutare le condizioni in base alle quali essa e' stata effettuata.
In buona sostanza, l' obiettivo di tale norma era quello
di non consentire, in via definitiva, alle imprese edilizie il recupero dell'
IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi relativi alla costruzione di
fabbricati di civile abitazione destinati alla locazione o all' affitto,
operazioni queste esenti ai sensi dell' art. 10, n. 8, del decreto n. 633 per le
quali non e' consentita, in via generale, la detrazione dell' imposta <<a
monte>>.
Orbene, anteriormente alla modifica legislativa sopra
menzionata, il richiamo all' annualita' dell' imposta nel terzo comma dell' art.
19 comportava che le imprese edili avrebbero dovuto operare la riduzione (pro
rata) della detrazione dell' imposta, assolta in via di rivalsa sui beni e
servizi acquistati nell' esercizio di imprese, solo se nel corso dello stesso
anno erano state poste in essere locazioni di fabbricati; viceversa, nessuna
riduzione di detrazione doveva essere operata se le locazioni venivano fatte
negli anni successivi a quelli in cui erano stati effettuati gli acquisti.
Da qui la necessita' di precludere al contribuente la
possibilita' di comportamenti finalizzati a neutralizzare la disposizione
concernente la indetraibilita' dell' imposta afferente operazioni esenti.
Sennonche', la formulazione della cennata disposizione
non solo, come gia' detto, aveva ingenerato incertezze in ordine alla sua sfera
di applicazione ma aveva anche dato luogo, sulla base di una interpretazione
letterale, ad effetti diversi da quelli che la norma stessa intendeva
perseguire, posto che l' assimilazione dei fabbricati ai beni ammortizzabili
<<agli effetti del decreto n. 633>> determinava la riduzione del
volume di affari e conseguentemente aumentava la percentuale di indetraibilita'.
La soluzione adottata con il menzionato art. 35-bis puo'
cosi' compendiarsi:
a) abrogazione, con effetto retroattivo (a decorrere dal
16-3-1983) del quinto comma dell' art. 19-bis del DPR n. 633;
b) nuova disciplina delle locazioni non finanziarie dei
fabbricati, attuata mediante la sostituzione del n. 8 dell' art. 10 del DPR n.
633;
c) determinazione dell' aliquota IVA nella misura del 4
per cento per determinate fattispecie di locazione di fabbricati rientranti
nell' ambito applicativo di detto tributo.
In particolare, il punto n. 8 dell' art. 10, risulta
cosi' sostituito: <<8) le locazioni non finanziarie e gli affitti,
relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli
strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili
destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi
quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli ad uso di civile
abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o
acquistati per la rivendita>>.
In sostanza, con l' anzidetta norma permane il regime di
esenzione per le locazioni non finanziarie e gli affitti di terreni agricoli, di
aziende agricole e di aree, escluse quelle destinate a parcheggio di veicoli,
non suscettibili di possibilita' edificatoria in conformita' dei piani
regolatori generali, dei programmi di fabbricazione e dei piani
particolareggiati, nonche' dei fabbricati salvi i casi di deroga espressamente
previsti dalla norma.
Infatti, in deroga alla previgente disciplina, sono stati
ricondotti, con decorrenza dal 30-4-1989, nell' ambito dell' imponibilita' a
tributo, con applicazione dell' aliquota ordinaria del 19 per cento, le
locazioni non finanziarie di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, intendendosi per tali soltanto quei fabbricati che
oggettivamente presentano il requisito della strumentalita'. Sono oggettivamente
strumentali, come precisato dalla Direzione generale del catasto e dei servizi
tecnici erariali (nota n. 3/330 del 2-2-1989) i fabbricati classificabili
catastalmente nelle cat. B, C, D ed E, nonche' nella cat. A/10 ma in tal caso
soltanto se la destinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella
licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria. Non rientrano, invece, nell'
ambito applicativo della norma le costruzioni destinate a civile abitazione
ancorche' utilizzate ad un uso strumentale, come ad esempio quelle utilizzate ad
uso ufficio ovvero locati a dipendenti.
A decorrere dalla predetta data del 30-4-1989, sono
soggette a IVA ma con l' aliquota del 4 per cento, anche le locazioni non
finanziarie di fabbricati destinati ad uso di civile abitazione locati dalle
imprese che <<li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la
rivendita>>. E, in ordine ai cennati scopi, che costituiscono le
condizioni per l' assoggettamento a IVA, si precisa che essi devono ritenersi,
in linea di principio, sempre sussistenti per quanto concerne le imprese di
costruzione, atteso che le stesse si costituiscono proprio per realizzare
immobili da destinare alla commercializzazione.
Nei confronti degli altri soggetti d' imposta, diversi
dalle imprese di costruzione, che esercitano l' attivita' di locazione di
fabbricati ad uso abitativo occorre, invece, accertare la sussistenza di tale
scopo che puo' anche risultare da disposizioni statutarie o di legge.
In sintesi, a decorrere dal 30-4-1989 il trattamento ai fini dell' IVA degli immobili dati in locazione o in affitto da soggetti di imposta puo' cosi' riepilogarsi:
a) fabbricati ad uso di civile abitazione locati da
imprese costruttrici o da imprese che li hanno acquistati per la rivendita: 4
per cento;
b) fabbricati strumentali per natura, compresi quelli
destinati ad uffici o studi privati; aree edificabili; aree destinate a
parcheggi: 19 per cento;
c) terreni agricoli; aziende agricole; aree non
edificabili; fabbricati ad uso di civile abitazione locati da soggetti diversi
da quelli di cui alla lettera a); altri fabbricati: esenti.
E' appena il caso di precisare che ai fini dell'
assoggettamento a tributo e' necessaria la sussistenza del requisito soggettivo
e cioe' che le operazioni siano effettuate nell' esercizio di imprese come
definito dall' art. 4 del decreto n. 633. Va inoltre sottolineato che ai sensi
del quarto comma dello stesso articolo, per gli enti pubblici e privati che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l' esercizio di attivita' commerciali o
agricole (c.d. enti non commerciali) si considerano effettuate nell' esercizio
di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'
esercizio di attivita' commerciali o agricole. Pertanto le mere locazioni di
immobili da parte di detti enti non commerciali rientrano nel campo di
applicazione dell' IVA se poste in essere nell' ambito di una attivita'
commerciale, come ad esempio nel caso di locazioni effettuate da aziende
autonome comunali.
La norma in rassegna non prevede disposizioni di
carattere transitorio dirette ad eliminare, nel passaggio alla nuova disciplina,
sia la diversita' degli effetti conseguenti all' esercizio dell' opzione di cui
all' art. 36-bis del decreto n. 633, sia i fenomeni di duplicazione di
imposizione (IVA e registro), come puo' accadere nei casi di pagamento di
corrispettivi di locazione di fabbricati (ricondotta alla imponibilita' IVA)
successivamente alla data del 30-4-1989 in dipendenza di contratti conclusi
anteriormente e assoggettati all' imposta di registro per effetto della
previgente esenzione IVA.
In ordine ai soggetti che si sono avvalsi della dispensa
dagli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui all' art. 36-bis del
DPR n. 633/1972 per le operazioni esenti dai medesimi effettuate occorre
distinguere tra:
1) soggetti che svolgono operazioni le quali, prima
esenti, sono attualmente da ritenere completamente imponibili;
2) soggetti che svolgono operazioni le quali,
precedentemente esenti, devono ora considerarsi in parte esenti e in parte
imponibili;
3) soggetti che pur continuando a svolgere operazioni
esenti e imponibili non intendono piu' avvalersi della cennata dispensa essendo
variato, il rapporto tra le dette operazioni.
In proposito, nel far presente che relativamente alla
ipotesi sub 1) la dispensa di cui al citato art. 36-bis deve intendersi caducata
per incompatibilita' con le norme sopravvenute di cui in discorso, per quanto
concerne invece i soggetti di cui ai punti 2) e 3) si ritiene, per le
sopravvenute modifiche legislative, che i medesimi possono comunicare all'
ufficio la revoca ad avvalersi della dispensa anche nel caso in cui non sia
ancora decorso il triennio di cui all' art. 36-bis, terzo comma.