D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

TITOLO II – OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI

39. Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.

I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dalla Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente (160).

I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.

I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (161) (162).

COMMENTO

ART. 39 (TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI)

Il presente articolo, nel dettare regole precise per la tenuta e la conservazione dei libri contabili, legittimamente fa richiamo agli artt.:

-         2215 C.C. – libro giornale e libro degli inventari;

-         2216 C.C. – contenuto e vidimazione del libro giornale;

-         2217 C.C. – redazione dell’inventario;

-         2219 C.C. – tenuta della contabilità;

-         2220 C.C. – conservazione delle scritture contabili;

Stabilisce in particolare che i registri previsti dal D.P.R. 633/72 devono essere numerati e bollati ai sensi del sopracitato articolo 2215 C.C. in esenzione dai tributi di bollo e concessione governativa.

Consente anche la tenuta di un unico registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e 25 (fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto).

I registri e ogni altra forma di contabilità fiscale devono essere conservati a norma dell’art. 22 del D.P.R. 29/9/1973 n. 600.

NOTE:

(160) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, poi modificato dall'art. 1, D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288. Successivamente l'art. 1, D.P.R. 18 ottobre 1978, n. 668, ha aggiunto l'ultimo periodo.

(162) Comma sostituito a decorrere dal 1° gennaio 1975 dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, e successivamente modificato dall'art. 1, D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288, e dall'art. 7, D.L. 10 giugno 1994, n. 357. Vedi, anche, il comma 4-ter dello stesso art. 7.