D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Istituzione
e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
TITOLO II – OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI
39. Tenuta e conservazione dei registri e
dei documenti.
I
registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art.
32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'articolo 2215 del codice
civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono
essere tenuti a norma dell'articolo 2219 dello stesso codice. La numerazione e
la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono
state effettuate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente
l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne
comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. È
ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine
elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dalla Amministrazione
finanziaria su richiesta del contribuente (160).
I
contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un
solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e
25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per
ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della
corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.
I
registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le
bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono
essere conservati a norma dell'art. 22, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (161)
(162).
COMMENTO
ART.
39 (TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI)
Il
presente articolo, nel dettare regole precise per la tenuta e la conservazione
dei libri contabili, legittimamente fa richiamo agli artt.:
-
2215 C.C. – libro giornale e libro degli inventari;
-
2216 C.C. – contenuto e vidimazione del libro giornale;
-
2217 C.C. – redazione dell’inventario;
-
2219 C.C. – tenuta della contabilità;
-
2220 C.C. – conservazione delle scritture contabili;
Stabilisce
in particolare che i registri previsti dal D.P.R. 633/72 devono essere numerati
e bollati ai sensi del sopracitato articolo 2215 C.C. in esenzione dai tributi
di bollo e concessione governativa.
Consente
anche la tenuta di un unico registro destinato a tutte le annotazioni prescritte
dagli artt. 23, 24 e 25 (fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto).
I registri
e ogni altra forma di contabilità fiscale devono essere conservati a norma
dell’art. 22 del D.P.R. 29/9/1973 n. 600.
NOTE:
(160)
Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, poi
modificato dall'art. 1, D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288. Successivamente l'art. 1,
D.P.R. 18 ottobre 1978, n. 668, ha aggiunto l'ultimo periodo.
(162)
Comma sostituito a decorrere dal 1° gennaio 1975 dall'art. 1, D.P.R. 23
dicembre 1974, n. 687, e successivamente modificato dall'art. 1, D.P.R. 2 luglio
1975, n. 288, e dall'art. 7, D.L. 10 giugno 1994, n. 357. Vedi, anche, il comma
4-ter dello stesso art. 7.