D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

3. Prestazioni di servizi.

Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. [Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione] (6/a).

Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;

2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti (6/b);

3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente (6/c);

4) le somministrazioni di alimenti e bevande;

5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila (25,82 euro) prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici (6/d). Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente.

Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Non sono considerate prestazioni di servizi:

a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, L. 22 aprile 1941, n. 633 (6/e), e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;

b) i prestiti obbligazionari (6/f);

c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2;

d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2;

e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;

f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;

g)   (6/g);

h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo (6/h).

Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:

a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;

b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;

c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;

d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale (7).

Le disposizioni  del  primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso   personale   o   familiare   dell'imprenditore   ovvero   di  messa  a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

a) di  veicoli  stradali  a  motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di  locazione,  anche  finanziaria,  e  di  noleggio,  la detrazione dell'imposta e'  stata  operata  in  funzione  della  percentuale  di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;

b) delle  apparecchiature  terminali  per  il servizio radiomobile pubblico terrestre di  telecomunicazioni  e  delle  relative  prestazioni  di gestione, qualora sia  stata  computata  in  detrazione  una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle  predette  apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche   finanziaria,   e   di   noleggio,   ovvero   alle  suddette prestazioni di  gestione,  non  superiore  alla  misura  in  cui  tali  beni e servizi sono  utilizzati  per  fini  diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo.

COMMENTO

ART. 3 (PRESTAZIONE DI SERVIZI)

Costituiscono prestazione di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito ed in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

NOTE:

(6/a) Periodo aggiunto dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

Successivamente il suddetto art. 16-bis è stato integralmente sostituito dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 e, nella nuova formulazione, non contiene più le modifiche al presente comma. Tali modifiche, da ritenersi non più vigenti, sono riportate tra parentesi quadre.

(6/b) Numero così modificato dall'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(6/c) Numero così modificato dall'art. 4, L. 18 febbraio 1997, n. 28. Vedi, anche, l'art. 4, L. 8 maggio 1998, n. 146.

(6/d) Periodo premesso al terzo comma dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, nel testo introdotto dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415. Esso è stato, inoltre, così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56.

(6/f) L'art. 2, L. 13 gennaio 1994, n. 43, riportata alla voce Cambiale e vaglia cambiario, ha disposto che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni relative alle cambiali finanziarie sono assoggettate al regime previsto per i prestiti obbligazionari.

(6/g) Lettera soppressa dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

(6/h) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. In materia di semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, vedi, anche, il D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

(7) Comma aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.