LI.C.I. è unimposta a base reale introdotta con il D. Lgs.
30 dicembre 1992 n° 504 (S.O.n.137 alla G. U. 30 dicembre 1992 n. 305).
Tale decreto legislativo, pur con molte modifiche ed integrazioni (dovute alle forti
pressioni che lI.C.I. ha causato: si pensi al numero notevole di contribuenti
"toccati" da tale imposta ed alla varietà di situazioni che si presentano in
materia), costituisce ancora il testo fondamentale di questa imposta, anche se oggi il
quadro normativo di disciplina della materia, appare alquanto complesso (tanto che le
circolari e risoluzioni ministeriali in materia
dallAmministrazione Finanziaria assumono una notevole importanza nel chiarimento di
alcuni punti).
Tali soggetti sono obbligati al versamento dellimposta e a presentare la denuncia di variazione I.C.I., se dovuta, qualora, nellanno di riferimento, posseggano immobili a titolo di:
Nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, come disposto dallart. 3 comma 2 D. Lgs. 504/1992 (così come sostituito dallart. 58 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n° 446/1997 ) soggetto passivo è il locatario.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (alberghi, cinematografi ecc ), la nuova formulazione dellart. 5 comma 3 del D. Lgs. 504/1992 precisa che soggetto passivo diventa il locatario a decorrere dal 1° gennaio dellanno successivo a quello di stipulazione del contratto di locazione finanziaria.
In caso di decesso del contribuente, fino alla data del decesso limposta sarà imputata in capo al soggetto deceduto, dalla data del decesso sarà invece imputata agli eredi secondo la successione legittima, o, se cè testamento, secondo le disposizioni testamentarie.
In caso di affitto di azienda obbligato è il proprietario di questa.
LI.C.I. deve essere versata anche dai soggetti che non presentano la dichiarazione dei redditi
Non si considerano soggetti passivi dimposta ai fini I.C.I., relativamente agli immobili strumentali, coloro che hanno optato per il regime forfettario ex art.1 D.L. 357/94. Tali soggetti, infatti, sono tenuti ad effettuare un versamento a titolo di imposta sostitutiva di quelle dovute (sui redditi, I.V.A. ed altre imposte, ivi compresa lI.C.I.).
IMMOBILE SOGGETTI: "Presupposto dellimposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli ."(art. 1 comma 2 D. Lgs. 504/1992) destinati a qualsiasi uso e siti nel territorio dello stato.
Si intende per
Lart. 7 D. Lgs. 504/92 prevede la non applicazione dellimposta comunale per il periodo dimposta nel quale sussistono le condizioni - per:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, da unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome (art.41 legge 833/1978), dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
b) fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9 (E/1: stazioni per servizi di trasporto; E/2: ponti comunali e provinciali a pedaggio; E/3: edicole per giornali, chioschi per bar, stazioni di rifornimento, sale di aspetto di tranvie, pese pubbliche; E/4: recinti chiusi per mercati o posteggio bestiame; E/5:fortificazioni; E/6: fari, semafori, torri per orologi pubblici; E/7: fabbricati per lesercizio pubblico dei culti; E/8: cimiteri, esclusi colombari, sepolcri e tombe di famiglia; E/9 altri edifici a destinazione particolare);
c) fabbricati con destinazione ad usi culturali, esenti dallI.R.P.E.F., I.R.P.E.G., I.L.O.R. ( musei, biblioteche, archivi ecc.) aperti al pubblico e denunciati al catasto (DPR 601/73 , art. 5 bis e successive modifiche);
d) fabbricati destinati allesercizio del culto e loro pertinenze;
e) fabbricati di proprietà della Santa Sede individuati nel concordato lateranense;
f) fabbricati appartenenti agli stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista lesclusione dallILOR in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili, recuperati per essere destinati a scopi assistenziali (legge n. 104/92);
h) terreni agricoli situati in zone montane o di collina (art. 15 legge 984/77, C.M. 9, 14/06/93)
i) immobili utilizzati (anche se non posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale ) dagli enti non commerciali che non hanno per scopo esclusivo il lucro, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi ed alla educazione cristiana (art. 16, lettera a) legge 20/05/85 n. 222). E necessario, come precisa la R.M. 11.11.1996 n. 247/E, che lutilizzo dellimmobile, oltre che avvenire direttamente ad opera di un "ente non commerciale" di cui allart. 87 comma 1 lett. c), del D.P.R. n. 917, concretizzi di per se stesso lesercizio di una delle attività tassativamente ivi indicate assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione o di culto -. In altre parole, nello o sullimmobile deve essere materialmente ed esclusivamente svolta lattività agevolata.
DELLICIDATI RICHIESTI
Per effettuare il calcolo dellimposta sullimmobile sono necessari dei dati tecnici specifici relativi allunità immobiliare. Tali dati possono essere reperiti in estratti rilasciati dal catasto o nei rogiti notarili relativi allacquisto dellunità immobiliare da tassare.
Tali dati sono:
Imposta comunale sugli immobili
Determinazione della rendita del fabbricato
AUTODETERMINAZIONE DEL VALORE CATASTALE
Per capire quale sia il calcolo da effettuare ai fini del numero dei vani e della categoria catastale si riporta un estratto di un articolo apparso su un quotidiano in cui l'autore, Direttore del Catasto di Milano, illustra i criteri da seguire.
Vani, classi, categorie. Per gli immobili non censiti la patrimoniale
è una vera e propria acrobazia contabile. Come
determinare con precisione il valore catastale del proprio appartamento?
Ecco qualche consiglio.
Nel calcolo della consistenza, cioè del numero dei vani, vanno
presi in considerazione:
a) il numero dei locali effettivi (soggiorno, camere da letto, ecc.). La cucina, purché
abbia luce diretta, è sempre considerata un vano, anche se ha dimensioni ridotte (ad
esempio il cucinino);
b) gli accessori diretti (ingresso, corridoio, ripostiglio, bagno) valgono un terzo di
vano ciascuno;
c) gli accessori complementari (cantine, soffitte) contano per un quarto di vano ciascuno.
Inoltre vanno considerate anche le superfici comuni (cortile, giardino, locale caldaia,
atrio e scale, eccetera) che hanno un'incidenza variabile dal 2 al 10% dei vani calcolati
secondo le regole dei punti precedenti. La consistenza va arrotondata, per eccesso o per
difetto, al vano o al mezzo vano.
Ecco un esempio.
Un appartamento di quattro locali, cucinino, ingresso, corridoio, bagno e una cantinetta
avrà una consistenza di 6,5 vani.
I locali valgono per quattro, la cucina per uno, bagno, corridoio e ingresso contano per
uno (un terzo di vano ciascuno); la cantina vale un quarto di vano a cui bisogna
aggiungere un minimo del 2% della consistenza per le superfici comuni cioè 0, 125 (il 2%
di 6,25% che rappresentano il numero dei vani reali).
Il totale, arrotondato, sarà, quindi, di 6,5 vani. Ricordiamo che queste modalità di
calcolo valgono solo per gli immobili della categoria A.
Per i B si fa riferimento ai metri cubi, per i C ai metri quadrati.
A seconda delle loro caratteristiche le abitazioni sono suddivise in
varie categorie, ecco le più diffuse:
- signorili (Al) se di superficie commerciale superiore a 230 metri quadrati;
- civili (A2) se con superficie da 90 a 220 metri quadrati con
due o più servizi. Oppure anche con superficie inferiore a 90 metri quadrati, ma con
impianti di pregio, doppi servizi, parti comuni con giardini, spazi per giochi;
- economiche (A3) con superficie fino a 90 metri quadrati con un
solo servizio, ma con locali designati con corridoio:
- popolari (A4) con superficie fino a 80 - 100 metri quadri, con
servizi igienici propri, ma con locali non disimpegnati e impianti e finiture economiche;
- villette (A 7). Possono essere anche a schiera, con superficie
fino a 150-200 metri quadrati. Devono essere dotate di giardino proprio esterno fino a
quattro volte la superficie coperta e completamente indipendente da altri fabbricati;
- ville (A8). Hanno superficie superiore a 200 metri quadrati con almeno tre servizi,
grandi spazi scoperti e verde per più di quattro volte la superficie coperta.
In base alla loro qualità gli appartamenti sono suddivisi, all'interno
delle varie categorie, in classi di merito che vanno da quella inferiore alla superiore (a
seconda della finitura e dotazione di servizi, della dimensione media dei vani,
dell'ubicazione).
Il ventaglio delle classi, poi, non è fisso per ogni categoria ma dipende dai valori di
mercato della zona.
Esempio
Appartamento A/2,classe 4, vani 5, cui è attribuita una tariffa destimo pari a
£.400.000.
Calcolo della rendita catastale: tariffa unitaria X consistenza
£. 400.000 X 5 = £. 2.000.000
Calcolo del valore dellunità: rendita X coefficiente
£.2.000.000 X 100 = £.200.000.000
Esempio
Albergo D/2 con rendita attribuita pari a £.25.000.000.
Calcolo della rendita catastale: rendita X coefficiente
£.25.000.000 X 50 = £.1.250.000.000.
La rendita di ununità immobiliare è il prodotto della tariffa
unitaria (individuata in base alla categoria ed alla classe attribuita ) dellunità
stessa per la relativa consistenza.
Nel caso di unità immobiliare non censita
nel catasto edilizio urbano, si dovrà procedere come da comma 4 art.
5 D. Lgs 504/1992 (criterio della
comparazione).Tale comma stabilisce che "Per i
fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3 (quelli classificabili nel gruppo
catastale D), non iscritti al catasto, nonché, per i fabbricati per i quali sono
intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità
immobiliari, che influiscono sullammontare della rendita catastale, il valore è
determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti".
Le istruzioni ministeriali sono in linea quasi alla lettera con quanto sopra riportato:
"Se il fabbricato è sfornito di rendita oppure se la rendita a suo tempo
attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di
destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il
contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati
similari (già iscritti)."
Il problema, a questo punto, è chiarire il concetto di
"similare".
E similare quellunità la quale rispecchia per dimensioni, zona censuaria,
classe ,dislocazione geografica e consistenza le caratteristiche proprie di ununità
immobiliare già censita, ed alla quale quindi può essere applicata la stessa rendita
catastale. Lart.11 comma 1 del D. Lgs. 504/1992 stabilisce che "
Se la
dichiarazione (si veda successivamente in tema di dichiarazione) è relativa ai
fabbricati indicati nel comma 4 dellart. 5 (fabbricati non accatastati), il
comune trasmette copia della dichiarazione allufficio tecnico erariale competente il
quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al
contribuente ed al comune
.".
Le categorie catastali appartenenti al gruppo D - gli
immobili destinati ad attività industriale o commerciale, non suscettibili di una
destinazione estranea senza radicale trasformazione (opifici, teatri, alberghi,
residences
.) - non possiedono una tariffa destimo vera e propria: la rendita
catastale dei suddetti immobili viene calcolata mediante una stima diretta del Catasto
competente.
E quindi onere dellUfficio Tecnico Erariale effettuare una valutazione
peritale dellimmobile attraverso la stima diretta; effettuata liscrizione al
catasto degli immobili appartenenti ai gruppi D viene rilasciato al proprietario un
estratto delle partite catastali.
Per le unità immobiliari non censite è opportuno rilevare la "rendita
similare" attraverso una perizia redatta da un tecnico, perizia la cui necessità è
causata dalla particolare destinazione dellimmobile classificabile nel gruppo D. Tale sistema della rendita similare non è applicabile ai
sopracitati fabbricati del gruppo D qualora, sforniti di rendita, siano interamente
posseduti da imprese e risultino dalle stesse distintamente contabilizzati. Per il calcolo
dellimponibile vedasi la lettera b) del successivo paragrafo "Valore
Imponibile".
GRUPPO D
Opifici - | |
D/2 |
Alberghi e pensioni - |
D/3 |
Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili - |
D/4 |
Case di cura ed ospedali |
D/5 |
Istituti di credito, cambio ed assicurazione - |
D/6 |
Fabbricati e locali per esercizi sportivi - |
D/7 |
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni |
D/8 |
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - |
D/9 |
Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi sul suolo; ponti privati soggetti a pedaggio - |
Il valore viene calcolato sulle rendite vigenti al 1° gennaio
dellanno di imposta, mediante la moltiplicazione della rendita catastale (tariffa
unitaria per consistenza), con i moltiplicatori della valutazione
automatica: 100 volte per gli appartamenti e le ville (gruppo A, escluso A/10); gli
alloggi collettivi (gruppo B) e gli immobili a destinazione commerciale e varia (gruppo C,
escluso C/1); 50 volte per gli uffici (categoria A/10) e gli immobili a destinazione
speciale (gruppo D); 34 volte per i negozi (categoria C/1); 75 volte per i terreni
agricoli.
A decorrere dal 1997, ai sensi
dellart. 3 comma 51 legge 662/96, si procede ad una rivalutazione
delle rendite catastali del 5% per i fabbricati e ad una
rivalutazione dei redditi dominicali del 25% per i terreni
Per quanto riguarda gli immobili accatastabili nel gruppo D:
a) se di proprietà di un privato o di unimpresa e con rendita attribuita: in questa fattispecie si deve calcolare il valore catastale dellimmobile applicando il coefficiente di 50 alla rendita catastale;
b) se interamente di proprietà di unimpresa e distintamente contabilizzati
senza rendita attribuita per il calcolo della base imponibile
ICI le disposizioni del D. Lgs. 504/1992 prevedono labbandono dei criteri catastali
e si deve invece fare riferimento ai valori iscritti a bilancio (ovvero nel libro dei beni
ammortizzabili) al lordo del fondo di ammortamento, applicando ai suddetti valori
determinati
coefficienti aggiornati annualmente con Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Trattasi del "metodo di
attualizzazione dei costi" per il quale è necessario individuare per ogni
singolo periodo dimposta le spese dacquisto, di costruzione od incrementative
al fine di applicare i coefficienti corrispondenti ai diversi anni.
Nel costo complessivo si dovrà tener conto:
I costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione contabilizzati nellanno x influiranno sullammontare del valore solo a decorrere dallI.C.I. dovuta per lanno x + 1 e non su quello su cui calcolare lI.C.I. per lanno x. Si deve assumere il coefficiente di attualizzazione relativo allanno nel corso del quale il costo di acquisizione e quelli incrementativi sono stati contabilizzati.
Il Ministero delle Finanze (R.M. 09.04.1998 n.27/E) ha precisato che per i fabbricati del gruppo catastale D posseduto da imprese la base imponibile ICI si determina in base alla rendita catastale solamente a partire dallanno successivo a quello di attribuzione della rendita (o di introduzione della rendita proposta nel catasto).
Qualora quindi durante il 1998 allimmobile venga attribuita la rendita catastale, il valore imponibile su cui calcolare lI.C.I. dovuta per tale anno dimposta rimane quello contabile; solamente dallanno successivo si procederà alla determinazione dellimposta sulla base della rendita catastale attribuita.
Il metodo dell "attualizzazione dei costi" si applica anche nel caso in cui i fabbricati rappresentino "rimanenze di magazzino", cioè nel caso dei "beni merce" per le imprese di costruzione, purché siano fabbricati classificabili nel gruppo D.
( gli importi tengono conto dei coefficienti di aggiornamento previsti
per il 1998)
Immobile D senza rendita attribuita: anno di acquisto 1989
- Valore di acquisto 1989: £ 600.000.000
- Spese incrementative 1990: £ 150.000.000
- Spese incrementative 1991: £ 150.000.000
Valore al 01/01/1995 £ 900.000.000
Totale £ 1.170.000.000
Calcolo imposta:
Valore imponibile x aliquota
1.170.000.000 x 4,5 per mille = £ 5.265.000
c) se appartenenti ad imprese e privi di rendita, può essere
seguita la procedura Docfa, la cosiddetta "rendita
proposta" prevista dal D.M. 19 aprile 1994 n.701.
Anche in caso di locazione finanziaria il locatore od il locatario possono esperire
la procedura della "rendita proposta" con conseguente determinazione del valore
del fabbricato sulla base della medesima rendita, a decorrere dal primo gennaio
dellanno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata
negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base
delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al
locatario tutti i dati necessari per il calcolo (art.58 comma 1 lett. b) D. Lgs.
446/1997).
FABBRICATI IN COSTRUZIONE, RICOSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE
La disciplina sui fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione,
demolizione, è dettata dallart. 5 comma 6 D. Lgs. 504/1992, il quale prevede che
per i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero per restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione (non per manutenzione, anche qualora si tratti
di manutenzione straordinaria) la base imponibile I.C.I. è quella del valore
dellarea sulla quale insiste il fabbricato in corso di costruzione, o di
ricostruzione, senza considerare quindi il valore del fabbricato in corso dopera.
Ciò fino allultimazione dei lavori, o, qualora sia antecedente, fino alla data di
effettivo utilizzo (per impedire che non si giunga mai allultimazione dei lavori al
fine di godere di tale agevolazione).
In questo caso, larea viene considerata fabbricabile "
.anche in deroga
a quanto stabilito nellart.2
". Viene, perciò, assoggettata ad I.C.I.
anche larea abusivamente utilizzata per ledificazione.
Lart. 5 comma 6 D. Lgs. 504/1992 dispone sugli interventi di recupero "
. a norma dellarticolo 31 comma 1
lettere c), d), e), della legge 5 agosto 1978 n.457
"; ne discende che sono considerati interventi di recupero
i lavori di restauro, ristrutturazione urbanistica,
risanamento ivi previsti, e cioè:
"
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli
rivolti a conservare lorganismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante
un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dellorganismo stesso, ne consentano destinazioni di uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo
degli elementi costitutivi delledificio, linserimento degli elementi accessori
e degli impianti richiesti dalle esigenze delluso, leliminazione degli
elementi estranei allorganismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione
edilizia , quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un sistema
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte
diverso dal precedente . Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi delledificio, la eliminazione la modifica e
linserimento di nuovi elementi ed impianti ; e) interventi di ristrutturazione
urbanistica, quelli rivolti a sostituire lesistente tessuto urbanistico -
edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con
la modificazione dei lotti, degli isolati e della rete stradale".
Il valore tassabile delle aree fabbricabili è
quello venale in comune commercio al 1° gennaio
dellanno di imposta, tenendo conto di: zona territoriale di ubicazione, indice di
edificabilità, destinazione duso consentita, oneri di adattamento del terreno per
la costruzione (opere di urbanizzazione a carico dei lottizzanti), prezzi medi di mercato
nella vendita di aree con analoghe caratteristiche.
Per indurre a dichiarare un valore congruo delle aree espropriabili e per evitare che
lI.C.I. vada a colpire un valore non riconosciuto al momento dellesproprio,
larticolo 16 prevede la riduzione dellindennità di esproprio al valore
indicato nellultima dichiarazione e lintegrazione dellindennità di
esproprio nella misura corrispondente all I.C.I. pagata sulleccedenza tra il
valore dichiarato negli ultimi cinque anni e lindennità liquidata. Tale
disposizione, ovviamente, non potrà trovare applicazione nellipotesi che il
contribuente abbia indicato non il valore venale, ma il reddito dominicale in virtù della
"finzione giuridica" contenuta nellart.2, comma 1, lett. b), secondo
periodo, del D. Lgs. n.504.
Lart. 7 lettera h) del D. Lgs. 504/92 (vedasi sopra), prevede fra
le esenzioni quella riguardante i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dellart. 15 della legge 27 dic. 1977 n. 984 . Il Ministero ha
elencato con Circolare 14 giugno 1993 n. 9 i comuni nel cui ambito territoriale i terreni
agricoli sono considerati montani e quindi esenti dallI.C.I. .
Diversamente si è provveduto per Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (qui
unapposita legge provinciale ha individuato le zone montane esenti e quelle
assoggettabili allimposta).
Non sono esenti i terreni ubicati in questi comuni quando hanno le caratteristiche di area
fabbricabile. Diversamente, i terreni edificatori sui quali viene esercitata
unattività agricola intesa come coltivazione del fondo, silvicoltura,
funghicoltura, allevamento del bestiame ecc. da parte di coltivatori diretti o di
imprenditori agricoli a titolo principale, (iscritti all'albo come previsto dal
D.Lgs. 446/97 art. 58), rimangono esenti da imposta se tali terreni
sono situati nei Comuni facenti parte dellelenco riportato dalla circolare
succitata. Non sono soggetti ad imposta i terreni non edificatori situati, secondo il
criterio sopra riportato (elencazione contenuta nella Circolare), in aree montane o di
collina e sui quali non venga svolta alcuna attività, neanche agricola, o che risultino
incolti.
Per i terreni agricoli non esenti la base imponibile è data dal reddito dominicale (come
derivante dalle tariffe destimo approvate con D.M. 07 febbraio 1984)
rivalutato del 25% dal 01/01/1997, moltiplicato per 75.
I piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente dal contribuente non imprenditore o non
coltivatore diretto, se non edificatori, restano quindi esclusi dallI.C.I. .
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI OD INABITABILI
Per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e che
effettivamente non sono utilizzati, spetta una riduzione dellimposta del 50 %.
Tale riduzione spetta però a condizione che vi sia una dichiarazione di inagibilità od
inabitabilità rilasciata dal competente organo amministrativo, e che lunità
immobiliare non sia comunque utilizzata.
Per espressa previsione dellart. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n.662 (il
quale ha riscritto integralmente lart.8 D. Lgs. n. 504/92), linagibilità o
linabitabilità è accertata dallUfficio tecnico comunale con una perizia a
carico del proprietario; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare
dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
La C. M. 15 maggio 1997 n 137/E precisa che: "la dichiarazione sostitutiva
dellatto di notorietà resa dal contribuente ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.
15, agli effetti della riduzione alla metà dellI.C.I., in ordine allo stato di
inagibilità o inabitabilità del fabbricato, ha una portata esaustiva. Essa, quindi,
sostituisce anche la perizia dellU.T.E.. Ovviamente il comune può attivarsi per
verificare se la dichiarazione è mendace, con i conseguenti riflessi sul piano penale".
INABITABILITA OD INAGIBILITA
----- Accertata dallU.T.E. con perizia----- Dichiarata con dichiarazione
Si è così offerta al contribuente la possibilità, al fine di
avvantaggiarsi di tale agevolazione, di risparmiarsi il costo di una perizia attraverso
una dichiarazione sostitutiva; la C. M. sopra riportata fa però salvo il potere del
comune di verificare la veridicità di tali dichiarazioni: una falsa dichiarazione avrà
conseguenze penali.
La riduzione si applica proporzionalmente al periodo in cui sussiste linagibilità o
linabitabilità.
La riduzione dimposta si applica comunque dalla data di presentazione della domanda
di perizia allUfficio Tecnico Comunale oppure dalla data di presentazione al comune
della citata dichiarazione sostitutiva.
Ai sensi del D.Lgs. 446/97 art. 52 - art. 59 gli Enti Locali possono
regolamentare in materia.
IMMOBILI DI INTERESSE STORICO OD ARTISTICO
Ai fabbricati di interesse storico od artistico soggetti a vincolo
monumentale, come tali inquadrati dallart. 3 legge n. 1089/39 va attribuita la
tariffa destimo più bassa tra quelle stabilite per la zona censuaria ove risultano
ubicati.
Il valore imponibile ai fini I.C.I., pertanto, sarà pari al prodotto della tariffa
destimo più bassa della zona censuaria di ubicazione per la consistenza (in vani od
in metri quadri a seconda del gruppo catastale di appartenenza), moltiplicato per il
coefficiente di 100.
Ovviamente deve essere tenuta in considerazione la rivalutazione del 5% di cui
allart. 3 comma 48 legge n. 662/96, con decorrenza 01/01/1997.
I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoltori a titolo principale non si considerano fabbricabili se persiste
sugli stessi lutilizzazione agro silvo - pastorale mediante lesercizio
di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, funghicoltura od
allevamento degli animali (art. 2 comma 1 lett. b) secondo periodo D. Lgs. 504/1992).
I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo
principale, per i terreni posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, godono di una
franchigia e di una tassazione graduale (art. 9 D. Lgs. 504/1992).
Ferma restando la tassazione in ciascun comune, la franchigia e la riduzione deve essere
calcolata sul valore complessivo dei terreni condotti, anche se ubicati nel territorio di
più comuni. La franchigia e la riduzione complessivamente spettante deve essere ripartita
proporzionalmente ai valori dei singoli terreni, in base alla percentuale di
possesso.
Valore catastale del terreno |
Riduzione |
Tassazione |
fino a 50.000.000 |
100% |
zero |
da 50.000.000 a 120.000.000 |
70% |
30% dellimposta |
da 120.000.000 a 200.000.000 |
50% |
50% dellimposta |
da 200.000.000 a 250.000.000 |
25% |
75% dellimposta |
oltre 250.000.000 |
zero |
100% dellimposta |
La riduzione non compete ai soggetti diversi dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti negli specifici elenchi comunali ed obbligati al versamento dei contributi previsti per lassicurazione per invalidità, vecchiaia, malattia : si potrà quindi avere un coltivatore diretto secondo la definizione civilistica che però non è tale ai fini dellapplicazione delle agevolazioni fiscali. Tale soggetto dimposta pertanto non potrà usufruire, in sede di tassazione, delle agevolazioni contenute nel predetto articolo 9, né di quella prevista nellart. 2, comma 1 lett. b), secondo periodo.
Terreno agricolo con valore ai fini ICI pari a £.225.000.000.Fino a 50 milioni imposta zero
Da 50 a 120 milioni £.70.000.000 X 30% = £. 21.000.000
£. 21.000.000 X 4 per mille = £. 84.000
Da 120 a 200 milioni £. 80.000.000 X 50% = £. 40.000.000
£. 40.000.000 X 4 per mille = £. 160.000
Da 200 a 225 milioni £.25.000.000 X 75% = £. 18.750.000
£.18.750.000 X 4 per mille = £. 75.000
Imposta da versare: £. 84.000 + 160.000 + 75.000 = £.319.000
Laliquota dimposta è disciplinata dallart. 6 D. Lgs. 504/1992,
così come modificato dallart. 3 comma 53 legge 23 dicembre 1996 n. 662. Essa viene
deliberata annualmente dal comune in concomitanza con l'approvazione del
bilancio di previsione economica e deve essere compresa tra il 4 ed il 7 per mille.
Il comune ha
facoltà di differenziare le aliquote a seconda che si tratti di immobili destinati ad
abitazione principale o diversi dallabitazione, posseduti in aggiunta
allabitazione principale o non locati ed in casi eccezionali deliberare
aliquote inferiori al 4‰ (L.449/97) o superiori al 7‰ fino al 9‰
(L.431/98).
La non osservanza da parte del comune del
termine sopra riportato comporta ladozione di un aliquota del 4 per mille.
Lestratto della delibera comunale che fissa laliquota o le aliquote, per espressa previsione
dellart. 58 legge 446/1997, deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Come previsto dallart. 4 comma 1 del Decreto Legge 437/1996 convertito dalla legge
n. 556/1996, i comuni, ai fini I.C.I., "
possono
deliberare, ai sensi dellart.6 del D. Lgs. 504/1992, unaliquota
ridotta , comunque non inferiore al 4 per mille, in favore
delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà
indivisa, residenti nel comune, per lunità immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto
che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo
previsto sia almeno pari allultimo gettito annuale realizzato."
La legge 23 dicembre 1997 n. 449 (legge di accompagnamento alla Finanziaria per il 1998), con lart. 1 comma 5 ha dato la possibilità per i Comuni di fissare aliquote inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi finalizzati a :
Tale riduzione di aliquota riguarda solamente le unità che siano oggetto degli interventi sopra indicati, per un periodo di tre anni dallinizio dei lavori.
In ogni caso la Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 1
del 19.02.01 precisa: "......gli enti locali, se da un lato non
possono legittimamente deliberare aliquote o tariffe superiori a quelle massime
stabilite dalle legge statale, dall'altro possono però articolarle diversamente
a seconda delle proprie esigenze, fino anche ad abbassare il limite minimo
stabilito dalla legge statale, poiché tale potestà rientra tra quelle che lo
stesso art. 52 ad essi consente di esercitare.
E' comunque necessario rammentare che, nella scelta delle aliquote applicabili,
il comma 2, dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, nello stabilire la
necessaria correlazione tra la data di approvazione dei regolamenti con quella
del bilancio di previsione richiede che debba essere verificata la
compatibilità del minor gettito derivante dall'abbassamento dell'aliquota con
le previsioni di bilancio per l'anno in cui la relativa deliberazione avrà
efficacia........."
RIDUZIONI E DETRAZIONI DI IMPOSTA
Lampia casistica di agevolazioni previste per lI.C.I. (una parte consistente delle agevolazioni esistenti è già stata trattata in precedenza), ha molteplici cause, tra le quali il notevolissimo numero di contribuenti colpiti da questimposta e la necessità che quindi ne deriva (e che sempre più si è fatta sentire) di differenziare la disciplina delle varie situazioni (evitando che lI.C.I., con la sua natura patrimoniale, finisse per colpire in modo uguale fattispecie diverse); fondamentale inoltre è risultata la necessità di tenere conto nellapplicazione di unimposta così importante dei valori (che, attraverso unapplicazione mirata di riduzioni e detrazioni, si è cercato di tutelare) garantiti dalla Costituzione Italiana.
La detrazione dimposta per labitazione principale è stata elevata a £ 200.000 (era di £ 180.000) a partire dal 1997 dallart.3 comma 55 della legge 662/1996, che ha innovato lart. 8 comma 2 del D. Lgs. 504/1992. Lart. 8 D. Lgs. 504/1992, disciplinante riduzioni e detrazioni di imposta , non è stato solo modificato dallarticolo 3 della legge sopra citata, ma anche dallart. 3 del D.L. 11/03/1997 n. 50 convertito nella legge 09.05.1997 n.122: tale articolo 8 definendo l'abitazione principale "lunità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente", consente ai comuni di ridurre limposta dovuta per detta abitazione al 50% o, in alternativa, di elevare la detrazione da £ 200.000 a £ 500.000, nel rispetto dellequilibrio di bilancio. Tale agevolazione può essere concessa alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale, individuate con deliberazioni dellorgano comunale. La stessa può inoltre essere stabilita in misura superiore a £.500.000 e fino alla concorrenza dellimposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
La detrazione per abitazione principale è rapportata al periodo dellanno durante il quale si protrae tale destinazione ed in caso di comproprietà va ripartita tra i proprietari in proporzione al numero di soggetti che vi dimorano abitualmente, indipendentemente dalla quota di possesso vantata nellabitazione.
Immobile in comproprietà fra 3 fratelli ma adibito a dimora abituale per solo due di essi.Dall'01.01.1997 analoga agevolazione, come prevede il comma 4 del riformato art. 8, compete agli Istituti Autonomi per le Case Popolari, come soggetti passivi ICI, per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice. Nel caso di assegnazione di alloggi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo ICI è il locatario, che beneficia così dellagevolazione in commento. Anche la detrazione prevista per i succitati alloggi I.A.C.P. concessi in locazione semplice va rapportata ai mesi di sussistenza delle condizioni previste.
e disabili: lart. 3, comma 56, della legge 662/96 ha previsto che i comuni hanno facoltà di considerare direttamente adibita ad abitazione principale (al fine di consentire il beneficio della detrazione dimposta in esame) lunità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lunità immobiliare stessa non risulti locata. concorsuali: limmobile di unimpresa sottoposta a procedura concorsuale (liquidazione coatta amministrativa o fallimento) rientra nel campo di applicazione dellICI.
LI.C.I. è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente ai mesi di possesso. La frazione superiore a 15 giorni vale come un mese intero. Il versamento dellimposta può essere effettuato in due modi:
versamento in due rate: Dall'anno di imposta 1993 all'anno di imposta 2000 compreso :Dall'anno di imposta 2001:
Dall'anno di imposta 1993 all'anno di imposta
2000 compreso :
In ununica soluzione, purché
entro il termine previsto per la prima rata (D. Lgs. 1.12.1993, n. 518) e cioè
entro il 30 giugno. Tale D. Lgs., infatti, integrando lart. 10 comma 2 D. Lgs. n.
504 /1992, ha disposto che "I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in
ununica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, limposta
dovuta per lanno in corso".
Dall'anno di imposta 2001:
Resta in ogni
caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in un' unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.
Tale
versamento deve essere fatto in base alle aliquote e alle detrazioni deliberate
per l'anno di
imposta. Il comune può, in ogni caso, regolamentare in materia ai sensi del
D.Lgs. 446/97.
Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamento su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con Circolare del Ministero delle Finanze. Il concessionario competente è quello nella cui circoscrizione è situato il Comune beneficiario. Per ciascun Comune a cui il versamento è diretto va utilizzato un modulo separato. Il versamento va effettuato con arrotondamento alle 1.000 lire.
Dal 1999 il Comune può prevedere, con regolamento da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello presso la Tesoreria medesima, nonchè il pagamento tramite il sistema bancario cioè modalità di riscossione che velocizzino la fase di acquisizione delle entrate e assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione dei dati del pagamento stesso all'ente creditore.
E facoltà dei Comuni razionalizzare, sempre con regolamento, le modalità di esecuzione dei versamenti e prevedere il differimento dei versamento in presenza di situazioni particolari (art. 59, comma 1, lett. n) ed o), D. Lgs. 446 / 1997).
Non si effettuano versamenti di importo fino a £ 4.000 (art. 6 comma 5 legge 27/07/1994 n.473). Se è inferiore al minimo limporto della prima rata sì recupera con il versamento a saldo.
esempio: se l’imposta dovuta per l’intero anno è pari a lire diecimila, in sede di acconto bisognerebbe versare lire 4.000 (90 % di 5.000 = 4.500 arrotondate a 4.000); il versamento dellacconto non deve essere effettuato; in sede di saldo bisognerà versare lire diecimila (imposta dovuta per l’intero anno meno l’acconto che è pari a zero lire)"
Ai sensi del D.Lgs. 446/97 il Comune può stabilire un importo minimo di versamento superiore.
Per le parti comuni delledificio il versamento può essere effettuato dallamministratore dei condominio (vedere oltre). Negli altri casi di contitolarità ogni contitolare deve effettuare il proprio versamento (C.M. 26.5.1997, n. 144/E).
Ai sensi del D.Lgs. 446/97 possono considerarsi regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da parte di un contitolare per conto di altri.
Legge 388/2000, art. 19: il versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale, deve essere effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione; egli è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta dalle disponibilità finanziarie del condominio stesso attribuendo la quota al singolo titolare dei diritti, con addebito nel rendiconto annuale.
Le persone fisiche non residenti possono effettuare il versamento in unica soluzione nel periodo 1 - 20 dicembre di ciascun anno con applicazione di un interesse dei 3%. Con i DD. I I. 22.12.1993 e 4.3.1995, sono state stabilite le modalità di versamento dallestero, modificate dal 1995 con il D.I. 13.11.1995: sono ammessi, oltre che il versamento a mezzo dellordinario bollettino, utilizzabile dallItalia in posta o presso il concessionario, anche, direttamente dallestero, il bonifico bancario e il vaglia internazionale ordinario o di versamento in c/c, in lire, a favore del Consorzio nazionale dei concessionari; se il versamento viene effettuato dallestero, il contribuente deve inviare sempre al citato Consorzio entro 7 gg. la parte destra del modulo ordinario denominata "certificato di accreditamento", debitamente compilata; andranno compilati ed inviati tanti certificati di accreditamento quanti sono i comuni sul cui territorio si trovano gli immobili posseduti.
Vanno dichiarate le sole variazioni eventualmente intervenute sulla
proprietà o sulla situazione degli immobili soggetti ad I.C.I. Nel caso di più contitolari
di diritti reali può essere presentata dichiarazione
congiunta, ferma restando la separazione dei versamenti.
La dichiarazione va diretta al Comune dove è situato (o sono situati) limmobile
(gli immobili) per cui si sono verificate nellanno precedente le variazioni che
obbligano alla presentazione (vedi punto seguente).
Relativamente alle parti comuni del
condominio (ad es. alloggio del portiere, portineria,
.) lobbligo
di presentare la dichiarazione I.C.I. se sono intervenute variazioni o se si dichiara limmobile per la prima volta ricade sullamministratore delledificio per tutti i soggetti; in
tale fattispecie il dichiarante non dovrà indicare i dati identificativi di tutti i
contitolari ( Art.10, comma 4 D. Lgs. n. 504/1992). I condomini non possono presentare
autonomamente la dichiarazione I.C.I..
Lart. 1117 n.2 del Cod. Civ. stabilisce quali sono le parti comuni del condominio:
"
.2 ) i locali per la portineria e per lalloggio del portiere, per la
lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in
comune;
."
Lamministratore pertanto sarà tenuto in sede di dichiarazione a:
Se il soggetto dichiarante è amministratore di più condomini dovrà provvedere a presentare unautonoma dichiarazione per ogni singolo condominio.
1993: si doveva compilare un apposito modulo presentato congiuntamente a quello della dichiarazione dei redditi dellanno 1992 (nel maggio - giugno 1993).SOGGETTI OBBLIGATI alla DICHIARAZIONE
Sono i contribuenti, residenti o non residenti:
che rispetto alla precedente dichiarazione I.C.I. hanno avuto variazioni nella proprietà o in altri diritti reali di godimento sullimmobile (es. acquisto eredità o vendita di immobile, costituzione o estinzione di usufrutto) ovvero i cui immobili abbiano subito modifiche nella consistenza o nelle caratteristiche (es. nuova destinazione duso, aree agricole divenute fabbricabili, abitazioni che hanno cessato di costituire labitazione principale, abitazioni rurali che hanno perso tali caratteristiche, fabbricati ultimati nellanno di riferimento ecc.);
che rispetto alla precedente dichiarazione I.C.I. possiedono immobili che hanno perso o acquisito il diritto allesenzione da I.C.l.;
che per la prima volta hanno acquisito nel corso dellanno di riferimento un immobile soggetto ad I.C.I.
Le modifiche rilevano solo se relative ad immobili soggetti ad I.C.I. ed anche se intervenute dopo il 15.12, ma entro il 31.12, poiché incidono sullI.C.I. dellanno successivo.
Il modello di dichiarazione viene approvato, per tutti i comuni, annualmente con apposito D.M. Il modello è formato da un unico foglio in 3 esemplari: loriginale per il Comune, la copia per lelaborazione meccanografica, e la copia per il contribuente. La stampa e la distribuzione sono a carico dei comuni.
Va effettuata direttamente al Comune competente o spedito (anche dallestero) in busta bianca con dicitura "Dichiarazione I.C.I. anno ... " a mezzo di raccomandata postale senza r. r., indirizzata allufficio tributi dei Comune.
La presentazione o spedizione della dichiarazione I.C.I. deve avvenire dall1.5 al 30.6 dellanno successivo a quello in cui si è verificata la variazione salvo eventuali proroghe disposte per legge (Es.: variazioni verificatesi nel 1997, la dichiarazione sì presenta entro il 30.6.1998). Le società di capitali, le cooperative e gli enti devono presentare la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allesercizio in cui si è verificata la variazione. Eventuali motivi dì differimento del termine della dichiarazione dei redditi si applicano anche alla dichiarazione I.C.I..
MODIFICA delle TARIFFE DESTIMO
N
on costituisce motivo di variazione che comporta lobbligo della presentazione della dichiarazione I.C.I. lattribuzione di nuove diverse rendite catastali non deriventi da modifiche strutturali dell'immobile.Ai sensi del D.Lgs. 446/97, art.59, il comune con disposizioni regolamentari può disporre la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introdurre l'obbligo della comunicazione da parte del contribuente, entro un termine prestabilito dal Comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.
La liquidazione delle dichiarazioni ed i controlli, ivi compresi quelli relativi allanno 1993, competono ai Comuni. Salvo proroghe disposte per legge, il Comune controlla le dichiarazioni ed i versamenti e liquida le differenze dovute per errori di calcolo richiedendole con avviso di liquidazione notificato entro il 31 dicembre dei 2° anno successivo a quello di versamento o a quello di presentazione della dichiarazione, per gli anni per i quali l' I.C.I. è dovuta; le rettifiche delle dichiarazioni che risultino inesatte o incompiute devono essere notificate al contribuente entro il 3 ° anno successivo a quello di presentazione; se la dichiarazione è stata omessa il termine di notifica dell'accertamento d'ufficio è il 5° anno successivo all'anno in cui è stata rilevata la mancata dichiarazione
Se il Comune ai sensi del D.Lgs.446/97 ha disposto la sostituzione della dichiarazione con la semplice comunicazione il controllo del versamento dell'imposta segue le indicazione dettate dal Regolamento Comunale in materia.
D
al 1998 il Comune potrà fissare con regolamento avente efficacia dal 1999 degli incentivi al personale nellambito dellattività di controllo e verifica (art. 59, lett. p), D.Lgs. 446/1997). delle RETTIFICHE: le somme liquidate devono essere pagate entro 90 giorni dalla notifica dellavviso di liquidazione o dallavviso di accertamento; in caso di mancato pagamento si attiva la riscossione coattiva mediante ruolo. : in base allart. 13 D. Lgs. n. 504/1992 il contribuente può richiedere al Comune a rimborso la maggiore imposta versata e non dovuta entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Su tale maggiore imposta dovuta , al contribuente spettano gli interessi nella misura del 2,5 % per ogni semestre compiuto (misura modificata dallart. 17, L. 146/1998; fino al 14.5.1998 era 7%). Tale nuova misura degli interessi potrà essere applicata solo per i semestri che matureranno dal primo luglio 1998. Non è possibile la compensazione automaticadella maggiore I.C.I. versata per qualsiasi motivo in un anno con quella dovuta per lanno successivo; è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ente. ICI(Art. 14 D.Lgs. 504 / 1992 modificato dallart. 14 D. Lgs. 473 1997)
Violazione |
Nuove sanzioni dall1.4.1998 |
Sanzioni fino al 31.3.98 |
Omesso o tardivo pagamento |
30% dellimposta non versata.
|
20% dellimposta non versata (ridotta al 10% se entro 5gg.) |
Omessa, tardiva, infedele denuncia |
per dichiarazione omessa sanzione dal 100 al 200% dellimposta dovuta (minimo £.100.000).
Per dichiarazione infedele sanzione dal 50 al 100% dellimposta dovuta.
|
per
dichiarazione omessa e tardiva per
dichiarazione infedele |
Infrazioni formali |
Se la violazione non comporta modifiche dellimposta si applica la sanzione da £.100.000 a £.500.000. Stessa sanzione si applica alla mancata esibizione di documenti o atti o alla mancata restituzione di questionari | pena pecuniaria da £.20.000 a £.200.000
|
Ai sensi del D.Lgs. 472/97, art. 13 e successive modificazioni il contribuente può rimediare al tardivo / insufficiente versamento o alla presentazione tardiva della dichiarazione o rettifica della stessa, liquidando l'imposta dovuta più interessi legali maturati giorno per giorno con la sanzione ridotta entro i termini stabiliti dalla norma stessa.