Risoluzione del 09/04/2002 n. 112

Oggetto:

Interpello  n.  954-205/2001   dell'11 dicembre  2001- Articolo  11 della

legge  27 luglio 2000, n.212 - Istituto Superiore della Sanita'.IRPEG-IVA

Sintesi:

L'articolo 108,  comma  1,  secondo periodo del TUIR, stabilendo i criteri per

la determinazione   del   reddito  complessivo  degli  enti  non  commerciali,

dispone che   non   costituiscono   esercizio   di   attivit\  commerciali  le

prestazioni di  servizi  non  rientranti  nell'articolo 2195 del codice civile

rese in    conformita'   alle   finalita'   istituzionali,   senza   specifica

organizzazione e  dietro  pagamento  di corrispettivi non eccedenti i costi di

diretta imputazione.  Pertanto  ove  l'attivita' resa dall'Istituto possegga i

richiesti requisiti,   puo'   ritenersi  destinataria  della  disposizione  in

argomento. Le  attivita'  svolte  in  veste  di pubblica Autorita' sono quelle

che costituiscono  cura  effettiva  di  interessi  pubblici,  poste  in essere

nell'esercizio di   poteri   amministrativi.   L'articolo  4,  n.5,  della  VI

direttiva CE  sottrae,  infatti,  all'applicazione dell'IVA solo le operazioni

effettuate da   soggetti   pubblici   nell'esercizio   di   funzioni  di  tipo

autoritativo non imprenditoriale.                                             

 

Testo:

      Con l'istanza  di  interpello  di  cui all'oggetto, concernente l'esatta

applicazione dell'articolo  4  del  DPR  n. 633 del 1972 e degli articoli 88 e

108 del TUIR, e' stato esposto il seguente                                    

                                                                              

                                                                              

                                   QUESITO                                    

                                                                              

      L'Istituto superiore  della  sanita',  ente pubblico dotato di autonomia

scientifica, organizzativa,  amministrativa  e  contabile, chiede di conoscere

il trattamento  tributario   applicabile  ad  alcune attivita' da esso svolte.

In particolare,  chiede  di  conoscere  il  trattamento  tributario,  ai  fini

IRPEG, delle  attivita'   svolte  dietro  pagamento  di  corrispettivi che non

eccedono i costi di diretta imputazione.                                      

      Ai fini   IVA  chiede  di  conoscere  il  trattamento  tributario  delle

attivita' svolte nella qualita' di pubblica autorita'.                        

            SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE             

                                                                              

    Ai fini  IRPEG  l'Istituto  superiore della sanita', dopo aver premesso di

erogare prestazioni  di  servizi  che  rivestono  prevalentemente carattere di

funzione statale,  decommercializzate  in base a quanto disposto dall'articolo

88, comma  2,  lettera  a)  del  TUIR,  ritiene  che,  per  quanto riguarda la

residuale attivita'  commerciale,  sia  applicabile  la  disposizione  di  cui

all'articolo 108, comma 1, secondo periodo del TUIR.                          

      Ritiene, invece,  "di  natura  commerciale,  con  le  conseguenze di cui

agli articoli   108   e   seguenti   del  TUIR,  unicamente  le  attivita'  di

prestazione di servizi esercitabili con strumenti di diritto privato."        

    Ai fini  IVA,  l'Istituto chiede di "convalidare il principio secondo cui,

saranno ritenute  escluse  dal  campo di applicazione dell'IVA le attivita' ed

i servizi,  anche  a  pagamento,  posti in essere dall'Istituto nella qualita'

di autorita'  preposta  alla cura di funzioni pubbliche e nell'esercizio di un

potere amministrativo".                                                       

                                                                              

                      PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE                       

                                                                              

    In via  preliminare  si  osserva  che  l'art.  11 della legge 212 del 2000

afferma: "Ciascun  contribuente  puo'  inoltrare  circostanziate  e specifiche

istanze d'interpello    concernenti    l'applicazione    delle    disposizioni

tributarie a casi concreti e personali".                                      

    Il decreto   del   Ministro   delle   finanze   26  aprile  2001  n.  209,

nell'individuare i  presupposti  fondamentali  dell'interpello,  ribadisce che

"l'istanza puo'  essere  prodotta  dal  contribuente  interessato  a conoscere

l'applicazione delle  disposizioni  tributarie  a  casi concreti e personali."

In assenza   di   detto   requisito  non  si  verificano  gli  effetti  tipici

dell'interpello, previsti dall'articolo 5 del suddetto decreto.               

    Pertanto  l'interpello  non  costituisce  un'attivita'  di  consulenza  di

carattere generale,   ma   un   mezzo  tramite  il  quale  risolvere  problemi

specifici, formulati  in  modo circostanziato dall'istante. Nel caso in esame,

poiche' l'interpello  riguarda  alcune  problematiche tributarie rappresentate

in termini   generali,   esso   difetta   del   requisito   della  concretezza

espressamente richiesto dalla norma.                                          

    Cio' nonostante,  si  reputa  opportuno  esaminare nel merito la questione

prospettata, rappresentando  qui  di  seguito  un parere che non e' produttivo

degli effetti  tipici  dell'interpello  di  cui  all'articolo 11, commi 2 e 3,

della legge 27 luglio 2000. n.212.                                            

    L'articolo 87,  comma  1,  del  Testo  unico  delle  imposte  sui redditi,

approvato con  DPR  22  dicembre  1986,  n.917,  alle  lettere b) e c) reca la

nozione rispettivamente di ente commerciale e di ente non commerciale.        

    L'elemento che  distingue  le  due  tipologie  di enti e' costituito dalla

circostanza di   avere   o  meno  quale  oggetto  esclusivo  o  principale  lo

svolgimento di  un'attivita'  di  natura  commerciale,  intendendosi  per tale

l'attivita' che  determina  reddito  d'impresa  ai  sensi dell'articolo 51 del

TUIR.                                                                         

    Il successivo  comma  4  dell'art.  87  afferma che "l'oggetto esclusivo o

principale dell'ente  residente  e'  determinato  in base alla legge, all'atto

costitutivo o  allo  statuto,  se  esistenti  in  forma  di atto pubblico o di

scrittura privata  autenticata  o registrata. Per oggetto principale s'intende

l'attivita' essenziale   per   realizzare   direttamente   gli  scopi  primari

indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto".                 

    L'articolo 88,  comma  2,  lettera a) del TUIR prevede che non costituisce

esercizio di  attivita'  commerciale  l'espletamento  di  funzioni  statali da

parte di   enti  pubblici.  Nel  presupposto  che  dette  attivita'  risultino

prevalenti, la  previsione  di  decommercializzazione  recata  dalla  norma in

esame consente  di  ricondurre  gli enti pubblici destinatari della stessa tra

gli enti  non  commerciali  di  cui  all'articolo  87, comma 1, lett. c) dello

stesso testo unico (circolare n. 244/E del 28 dicembre 1999).                 

        Cio' premesso,  nel  caso in esame, si rileva che, ai sensi del DPR 20

gennaio 2001,  n.  70 riguardante "Regolamento di organizzazione dell'Istituto

superiore di  sanita',  a  norma  dell'articolo  9  del decreto legislativo 23

ottobre 1999,  n.  419"  l'Istituto  superiore  della  sanita',  ente pubblico

dotato di  autonomia  scientifica,  organizzativa, amministrativa e contabile,

e' un  organo  tecnico-scientifico  del servizio sanitario nazionale del quale

il Ministero  della  salute,  le regioni e tramite queste le Aziende sanitarie

locali e   le   Aziende   ospedaliere   si   avvalgono   nell'esercizio  delle

attribuzioni conferite   dalla   vigente  normativa.  In  particolare,  l'ente

svolge funzioni  di  ricerca,  sperimentazione,  controllo  e  formazione  per

quanto concerne la salute pubblica.                                           

    Ai sensi  dell'articolo  17  del  DPR n. 70 del 2001,  l'Istituto provvede

allo svolgimento   delle   funzioni   istituzionali  con  i  mezzi  finanziari

derivanti dal  proprio  patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, da

contributi a  carico  del  fondo  integrativo speciale per la ricerca, (art. 1

comma 3  del  decreto  legislativo  5  giugno 1998, n. 204) dalle somme di cui

all'articolo 1   del   decreto   legislativo  30  dicembre  1992  n.  502,  da

contributi di  enti  nazionali  o esteri, nonche' dai proventi derivanti dagli

accordi di  programma,  contratti  e  convenzioni  stipulati con altre persone

giuridiche pubbliche  o  private  e  da  ogni altro provento connesso alla sua

attivita'.                                                                    

    I riferimenti  normativi  richiamati  consentono  di affermare che l'ente,

nell'espletamento dell'attivita'  principale  tramite  la  quale si propone di

raggiungere lo  scopo  primario  per  il  quale  e'  stato istituito, esercita

funzioni statali  e,  come  tale, e' destinatario della disposizione normativa

recata dall'art. 88, co. 2, lett. a) del TUIR.                                

      L'operata decommercializzazione  dell'attivita'  essenziale  tramite  la

quale l'ente  realizza  gli  scopi  primari  indicati  dalla legge consente di

ricondurlo  nella categoria degli enti non commerciali.                       

    Pertanto, come  tra  l'altro  sostenuto  dalla  circolare  n.  37/E  del 2

maggio 1994,  mentre  le attivita' svolte dall'ente nell'esercizio di funzioni

statali non  sono  assoggettate  ad  imposizione, "concorrono invece a formare

il reddito  complessivo  dell'ente  in  argomento  i  redditi  derivanti dalle

attivita' svolte   in   regime   di   diritto   privato,   anche  se  connessi

all'esercizio di  funzioni  statali,  quali  ad  esempio  le  attivita' svolte

sulla base di rapporti convenzionali o contrattuali."                         

    Quanto sopra  considerato,  con  riferimento  a  queste  ultime attivita',

l'articolo 108,  comma  1,  secondo periodo del TUIR, stabilendo i criteri per

la determinazione   del   reddito  complessivo  degli  enti  non  commerciali,

dispone che   non   costituiscono   esercizio   di  attivita'  commerciali  le

prestazioni di  servizi  non  rientranti  nell'articolo 2195 del codice civile

rese in    conformita'   alle   finalita'   istituzionali,   senza   specifica

organizzazione e  dietro  pagamento  di corrispettivi non eccedenti i costi di

diretta imputazione.                                                          

    La previsione  normativa  prevede  la  non  commercialita'  in presenza di

tutte le  condizioni  menzionate.  Pertanto  l'attivita'  deve necessariamente

possedere, congiuntamente,  i seguenti requisiti:                             

   .    L'attivita'  non  deve  rientrare  tra   quelle elencate nell'articolo

      2195 del   codice   civile,   diversamente,  infatti,  essa  verrebbe  a

      configurare esercizio   di   attivita'  commerciale,  in  conformita'  a

      quanto previsto dall'articolo 51 del TUIR;                              

   .    la  prestazione  di  servizio  deve  essere  conforme  alle  finalita'

      istituzionali, intendendosi   con   tale   locuzione,   che   essa  deve

      perseguire comunque  le  finalita' indicate nel provvedimento istitutivo

      dell'ente;                                                              

   .    l'attivita'  deve  essere  svolta  senza un'organizzazione predisposta

      appositamente per  la  sua  gestione,  vale  a  dire  senza  impiego  di

      fattori produttivi organizzati in funzione dell'attivita' in esame;     

   .    i  corrispettivi  non  devono eccedere i costi di diretta imputazione,

      nel senso  che  i  compensi  corrisposti per la prestazione resa possono

      remunerare solo  le  spese sostenute e non devono rappresentare un utile

      per l'ente.                                                             

      Pertanto, sulla  base  di  quanto  sopra,  si  ritiene che  le attivita'

rese da  codesto  istituto,  diverse da quelle decommercializzate ai sensi del

citato articolo   88,   qualora  rispettino  tutte  le  condizioni  enunciate,

possono ritenersi  destinatarie  della  disposizione  recata  dall'art. 108, 1

comma, secondo periodo  del TUIR.                                             

      Per quanto   concerne   l'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  fini  del

corretto inquadramento  tributario  delle  attivita'  rese  da codesto ente in

veste di   pubblica  autorita',  ed  in  particolare  per  quanto  attiene  la

sussistenza del     presupposto   soggettivo,   si   formulano   le   seguenti

osservazioni.                                                                 

      E' soggetto  passivo  di  imposta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, n.

2) del   DPR  n. 633 del 1972, l'ente pubblico o privato che abbia per oggetto

esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali.                  

      Qualora lo  stesso  ente  non  abbia  per oggetto esclusivo o principale

l'esercizio di  attivita'  commerciali  o agricole, "si considerano effettuate

nell'esercizio di  imprese  soltanto  le  cessioni di beni e le prestazioni di

servizi fatte nell'esercizio di attivita' commerciali.....".                  

      Inoltre, ai  sensi  dell'articolo  4,  n.5  della  VI Direttiva CE  "Gli

Stati, le  regioni,  le  province,  i  comuni e gli altri organismi di diritto

pubblico non   sono   considerati   soggetti   passivi  per  le  attivita'  od

operazioni che  esercitano  in  quanto  pubbliche  Autorita', anche quando, in

relazione a   tali  attivita'  od  operazioni  percepiscono  diritti,  canoni,

contributi o retribuzioni.                                                    

      Se pero'   tali  enti  esercitano  attivita'  od  operazioni  di  questo

genere, essi  devono  essere  considerati soggetti passivi per dette attivita'

od operazioni  quando  il  loro  non assoggettamento provocherebbe distorsioni

di concorrenza di una certa importanza".                                      

      In merito  al  concetto  di  pubblica  Autorita',  la Corte di giustizia

della comunita'  europea,  con sentenza del 17 ottobre 1989, cause riunite nn.

231/87 e  129/88,  ha  affermato   che  la  sua  definizione  non  puo' essere

fondata sull'oggetto  o  sul  fine  dell'attivita'  dell'ente  pubblico,  gia'

prese in   considerazione   da   altre   norme  della  Direttiva,  ma  occorre

individuare il regime giuridico applicato in base al diritto nazionale.       

      Ne consegue,  quindi,  conclude  la  sentenza  citata,  che le attivita'

esercitate in  quanto  pubbliche  Autorita'  "sono quelle svolte dagli enti di

diritto pubblico  nell'ambito  del  regime  giuridico loro proprio, escluse le

attivita' da  essi  svolte  in  forza  dello stesso regime cui sono sottoposti

gli operatori economici privati."                                             

      Da quanto  sopra  deriva  che codesto ente dovra' ricondurre nell'ambito

della categoria  delle  attivita' svolte in veste di pubblica Autorita' quelle

che costituiscono  cura  effettiva  di  interessi  pubblici,  poste  in essere

nell'esercizio di   poteri  amministrativi.  La  direttiva,  infatti,  sottrae

all'applicazione dell'IVA  solo  le operazioni effettuate da soggetti pubblici

nell'esercizio di   funzioni   di   tipo  autoritativo,  non  imprenditoriale.

Tuttavia,  allorche'  dette  attivita' possono essere svolte anche da privati,

in concorrenza  con  codesto  Istituto,  si  dovra' tener conto che il mancato

assoggettamento non   provochi   distorsioni   di  concorrenza  di  una  certa

importanza. Invece  sono  da  ricomprendere nelle attivita' commerciali quelle

svolte mediante  attivita'  giuridica  di  diritto  privato.  Cio' si verifica

ogniqualvolta l'ente  agisce  con strumenti di diritto comune e non attraverso l'esercizio di poteri amministrativi.