Risoluzione 325467 del 29-4-1986 (Min. Fin.,
Dir. Gen. Tasse) - Forniture di beni e servizi allo Stato ed enti assimilati
Un professionista ha chiesto di conoscere, con
istanza diretta a questa Direzione generale, se una societa' sua cliente - che
ha convenuto con l' ATAN (Azienda Tranvie Autofilovie Napoli), a seguito di
licitazione privata, la fornitura di ricambi per autobus e autoveicoli in genere
- abbia operato nel rispetto della normativa fiscale, adottando nei confronti di
detta Azienda la procedura della c.d. fatturazione in sospeso, ammessa dalla
scrivente (con circolare 32/501388 del 27-4-1973 e con successive declaratorie)
relativamente alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato, degli enti
pubblici territoriali e degli altri soggetti indicati nell' ultimo comma dell'
art. 6 del DPR 26-10-1972, n. 633.
L' istante precisa, a sostegno della legittimita' di tale
procedura, che la menzionata ATAN, essendo una azienda municipalizzata del
comune di Napoli, non e' un soggetto giuridico autonomo ma si identifica con il
comune stesso, unico soggetto d' imposta intestatario del codice fiscale e della
partita IVA.
La scrivente, esaminata l' istanza con l' allegata
documentazione, condivide il parere, espresso dall' Ispettorato compartimentale,
con cui si ritiene corretta la procedura adottata.
Infatti, come gia' precisato da questa Direzione generale
con circolare 18/360068 del 22-5-1976 (concernente le attivita' svolte dagli
enti pubblici territoriali), le operazioni compiute dalle Aziende
municipalizzate <<confluiscono in un unico centro di imputazione
giuridica, il comune di appartenenza, il quale, in tale situazione, deve essere
considerato come unico soggetto d' imposta>>.
Conseguentemente, i soggetti che effettuano operazioni soggette all' IVA nei confronti di Aziende municipalizzate, possono adottare la fatturazione in sospeso, purche' osservino la procedura e gli adempimenti descritti nella cennata circolare 32.